Art. 21
1 È imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente:
- a.
- i proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento;
- b.
- il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito;
- c.
- i proventi da contratti di superficie;
- d.
- i proventi dall’estrazione di ghiaia, sabbia o altri elementi costitutivi del suolo.
2 Il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente.
