Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

LIFD·642.11

Art. 21

1 È imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente:

a.
i proventi dalla locazione, dall’affitto, dall’usufrutto o da altro godimento;
b.
il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito;
c.
i proventi da contratti di superficie;
d.
i proventi dall’estrazione di ghiaia, sabbia o altri elementi costitutivi del suolo.

2 Il valore locativo viene stabilito tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell’utilizzazione effettiva dell’abitazione al domicilio del contribuente.

Case law2023-07-02

Il Tribunale federale ha stabilito che, ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 LIFD, il valore locativo di un immobile situato all'estero deve essere considerato per determinare l'aliquota d'imposta in Svizzera, anche se l'immobile non è direttamente imponibile. Nel caso specifico, il ricorrente non ha dimostrato l'assenza di un valore locativo per la sua casa in Italia attraverso documenti ufficiali delle autorità locali, né ha provato l'impossibilità oggettiva di utilizzo o locazione. Pertanto, il fisco ticinese ha correttamente applicato un metodo forfettario, calcolando il valore locativo al 6% del valore di stima dichiarato, deducendo le spese di manutenzione. Il Tribunale federale ha confermato la decisione delle autorità fiscali, respingendo il ricorso sia per l'imposta federale diretta che per le imposte cantonali.

valore locativo
immobile estero
imposta federale diretta
imposta cantonale
metodo forfettario
buona fede
documentazione ufficiale
Case law2022-08-04

Il Tribunale federale ha analizzato l'art. 21 cpv. 1 LIFD nel contesto dell'imposizione del valore locativo, stabilendo che tale valore deve essere fissato al valore di mercato per garantire l'equità fiscale tra proprietari e inquilini. La corte ha ribadito che, in materia di imposta federale diretta, il valore locativo non può scendere al di sotto del 70% del valore di mercato, mentre per le imposte cantonali il limite minimo è del 60%. L'art. 20 cpv. 4 LT/TI, che prevede un valore locativo massimo del 30% delle entrate in contanti per i contribuenti con una sostanza imponibile inferiore a 500.000 franchi, è stato considerato incostituzionale perché viola il principio di parità di trattamento e non rispetta il limite minimo del 60% del valore di mercato.

valore locativo
equità fiscale
parità di trattamento
valore di mercato
imposta federale diretta
imposta cantonale
capacità economica
Case law2017-08-24

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD, relativo all'imposizione del valore locativo di un immobile messo a disposizione gratuitamente. La Corte cantonale aveva ritenuto che, in base a una nozione economica di usufrutto introdotta dalla LIFD, il comodato rientrasse nell'ambito dell'art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD, rendendo imponibile il valore locativo per il comodatario. Tuttavia, il Tribunale federale ha stabilito che, nel caso concreto, il rapporto tra la ricorrente e il conduttore (che aveva concesso l'uso gratuito dell'immobile) andava qualificato come un contratto di comodato, non rientrante nella disciplina dell'art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD, poiché non vi era un diritto reale iscritto a registro fondiario e non si configurava un'elusione fiscale. Pertanto, l'imposizione del valore locativo alla ricorrente è stata ritenuta illegittima, annullando la sentenza cantonale.

valore locativo
comodato
usufrutto
reddito della sostanza immobiliare
nozione economica
diritto reale
elusione fiscale
Case law2015-06-05

Il diritto di superficie è stato concesso per una durata di 60 anni, iscritto come diritto per sé stante e permanente e intavolato come fondo. La controprestazione periodica percepita per la concessione del diritto di superficie su un fondo non edificato costituisce un reddito della sostanza immobiliare, soggetto all'imposta sul reddito secondo l'art. 21 cpv. 1 lett. c LIFD. La Corte ha respinto l'applicazione dell'art. 124 cpv. 2 lett. d LT, poiché la costituzione di un diritto di superficie, anche se limitato nel tempo, non equivale a un'alienazione della proprietà fondiaria. La Corte ha applicato il principio dell'armonizzazione fiscale verticale, secondo cui le disposizioni cantonali devono essere interpretate in modo conforme alle disposizioni federali. La dottrina prevalente sostiene che la costituzione di un diritto di superficie limitato nel tempo non costituisce un'alienazione, e quindi l'indennità percepita è soggetta all'imposta sul reddito e non all'imposta sugli utili immobiliari.

diritto di superficie
imposta sul reddito
imposta sugli utili immobiliari
armonizzazione fiscale verticale
reddito della sostanza immobiliare
alienazione della proprietà fondiaria
consumo di sostanza
Case law2015-05-06

Il Tribunale federale ha esaminato se il canone derivante dalla concessione di un diritto di superficie dovesse essere assoggettato all'imposta ordinaria sul reddito o all'imposta sugli utili immobiliari ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 LIFD. La Corte ha confermato la decisione cantonale, stabilendo che il canone periodico percepito per la concessione di un diritto di superficie, sebbene 'per sé stante e permanente', non costituisce un'operazione assimilabile a un'alienazione ai sensi dell'art. 124 cpv. 2 lett. d LT e dell'art. 12 LAID, poiché la costituzione di un diritto di superficie limitato nel tempo non comporta un consumo di sostanza né un trasferimento di proprietà. Pertanto, il canone è imponibile come reddito da sostanza immobiliare ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 lett. c LIFD e dell'art. 20 cpv. 1 lett. c LT.

diritto di superficie
imposta sugli utili immobiliari
imposta sul reddito
armonizzazione fiscale
alienazione
consumo di sostanza
reddito da sostanza immobiliare
Case law2007-06-21

Il Tribunale federale ha stabilito che, in caso di appartenenza personale, l'assoggettamento fiscale è illimitato ma non si estende ai fondi siti all'estero (art. 6 cpv. 1 LIFD e 5 cpv. 1 LT). Tuttavia, le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito in Svizzera devono pagare l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi (art. 7 cpv. 1 LIFD e 6 cpv. 1 LT). Questa regola è conforme all'art. 24 n. 3 della convenzione tra la Svizzera e l'Italia per evitare le doppie imposizioni. Il Tribunale ha inoltre rilevato che il valore locativo dell'appartamento a Milano, non affittato ma tenuto a disposizione per bisogni personali, costituisce un reddito reale in natura e deve essere considerato per determinare l'aliquota d'imposta (art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD e 20 cpv. 1 lett. b LT). Il ricorso è stato quindi respinto.

assoggettamento fiscale
reddito immobiliare
valore locativo
doppia imposizione
aliquota progressiva
capacità economica
convenzione internazionale
Case law2006-03-30

Il Tribunale federale ha esaminato la determinazione del valore locativo ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LIFD, confermando che tale valore deve sostanzialmente corrispondere al valore di mercato, con un margine di oscillazione. Nel caso concreto, il valore locativo è stato calcolato al 5% del valore di stima ufficiale dell'immobile (fr. 282'500), risultando in fr. 14'000. I ricorrenti hanno contestato questa determinazione, argomentando le specificità della proprietà (posizione geografica, struttura vecchia, livello di comfort modesto), ma il Tribunale ha ritenuto che tali aspetti fossero già stati adeguatamente considerati nella stima ufficiale e che non giustificassero un'ulteriore riduzione. Inoltre, l'utilizzo temporaneamente meno intenso dell'abitazione da parte del marito non influisce sul valore locativo, poiché l'abitazione è comunque utilizzata stabilmente dalla moglie. Pertanto, il Tribunale ha respinto il ricorso, confermando la determinazione del valore locativo.

valore locativo
imposta federale diretta
imposta cantonale
valore di stima
reddito da sostanza immobiliare
procedura di massa
margine di oscillazione
Case law2006-03-30

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 21 cpv. 1 LIFD, relativo alla determinazione del valore locativo di un immobile occupato dal proprietario. Il valore locativo deve corrispondere sostanzialmente al valore di mercato, tenendo conto delle condizioni locali usuali e dell'utilizzazione effettiva dell'abitazione (art. 21 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LIFD). Nel caso concreto, il valore locativo è stato calcolato applicando il 5% del valore di stima ufficiale dell'immobile, fissato dal Tribunale delle espropriazioni, metodo ritenuto legittimo dalla giurisprudenza federale e conforme alle direttive cantonali. I ricorrenti hanno contestato tale determinazione, argomentando le specificità dell'immobile (posizione geografica, struttura vecchia, livello di comfort modesto), ma il Tribunale federale ha ritenuto che tali aspetti fossero già stati adeguatamente considerati nella stima ufficiale e che non giustificassero un'ulteriore riduzione. Pertanto, il ricorso è stato respinto, confermando il valore locativo di fr. 14'000.-- sia per l'imposta federale diretta che per quella cantonale.

valore locativo
imposta federale diretta
imposta cantonale
valore di stima
utilizzazione effettiva
condizioni locali
procedura di massa