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Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)

LEF·281.1

1. Condizioni
Art. 213

1 Il creditore può compensare il suo credito con quello del fallito verso di lui.

2 La compensazione non ha luogo:

1.389 quando un debitore del fallito diventi creditore di lui soltanto dopo la dichiarazione di fallimento, sempreché non abbia adempito un’obbligazione sorta precedentemente o abbia riscattato una cosa data in pegno per un debito del fallito e gli competa su questa cosa la proprietà o un diritto reale limitato (art. 110 n. 1 CO390);
2.
quando un creditore del fallito diventi debitore di lui o della massa soltanto dopo la dichiarazione di fallimento;
3.391
...

3 La compensazione con crediti derivanti da titoli al portatore può aver luogo se e nella misura in cui il creditore fornisce la prova che ha acquistato i titoli in buona fede prima dell’apertura del fallimento.392

4 In caso di fallimento di una società in accomandita, di una società anonima, di una società in accomandita per azioni, di una società a responsabilità limitata o di una società cooperativa, non si possono compensare le quote non versate del capitale accomandato o del capitale sociale, né gli arretrati dei contributi statutari di una società cooperativa.393

389 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

390 RS 220

391 Abrogato dall’art. 13 della LF del 28 set. 1949, con effetto dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).

392 Introdotto dall’art. 13 della LF del 28 set. 1949, in vigore dal 1° feb. 1950 (RU 1950 I 57).

393 Originario cpv. 3. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).

Case law2003-12-12
art. 213 (2) LEF

in

5C.80/2003

Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 213 cpv. 2 LEF, che vieta la compensazione quando un creditore del fallito diventa debitore della massa dopo la dichiarazione di fallimento, è applicabile per analogia alla procedura di beneficio d'inventario che precede la liquidazione di una successione in fallimento. La Corte ha rilevato che il legislatore, pur avendo equiparato in altre disposizioni la procedura di beneficio d'inventario alla moratoria concordataria, non ha esteso esplicitamente il divieto di compensazione a tale contesto, creando una lacuna praeter legem. Considerando le similitudini tra i due istituti, tra cui la sospensione delle esecuzioni e la tutela dei creditori, il Tribunale ha ritenuto giustificata l'applicazione analogica dell'art. 297 cpv. 4 LEF, che rinvia all'art. 213 cpv. 2 LEF, per impedire abusi nella compensazione durante la procedura di beneficio d'inventario. Nel caso concreto, la banca, creditrice del defunto, aveva compensato versamenti ricevuti durante la compilazione dell'inventario, violando così il divieto di compensazione.

art.1 (2) CC art.165 CO art.586 (1) CC art.120 CO art.297 (4) LEF
compensazione
beneficio d'inventario
moratoria concordataria
lacuna praeter legem
analogia legale
divieto di compensazione
liquidazione in fallimento
Case law2003-12-12
art. 213 (2) LEF

in

5C.76/2003

Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 213 cpv. 2 LEF, relativo al divieto di compensazione nel fallimento, è applicabile per analogia alla procedura di beneficio d'inventario che precede la liquidazione di un'eredità giacente in via di fallimento. La Corte ha rilevato che le similitudini tra la moratoria concordataria e il beneficio d'inventario giustificano tale applicazione analogica, in quanto entrambi gli istituti mirano a tutelare i creditori e a mantenere invariata la composizione del patrimonio durante la procedura. La compensazione effettuata dalla banca durante la compilazione dell'inventario è stata ritenuta illecita, in quanto la banca è divenuta debitrice della successione solo dopo l'inizio della procedura, violando così il divieto di compensazione previsto dall'art. 213 cpv. 2 LEF.

art.297 (4) LEF art.586 (3) CC art.207 LEF art.120 CO art.585 (1) CC
compensazione
beneficio d'inventario
moratoria concordataria
liquidazione in via di fallimento
divieto di compensazione
lacuna legale
applicazione analogica
Case law2003-12-12
art. 213 (2) LEF

in

130 III 241

Il Tribunale federale ha analizzato l'applicabilità dell'[art. 213 cpv. 2 LEF] nel contesto di una procedura di beneficio d'inventario seguita da una liquidazione fallimentare dell'eredità. La Corte cantonale ha ritenuto che la normativa sulla moratoria concordataria ( [art. 297 cpv. 4 LEF] ) fosse applicabile per analogia alla procedura di beneficio d'inventario, poiché entrambi gli istituti perseguono scopi simili, come la protezione dei creditori e la sospensione delle esecuzioni. Il Tribunale federale ha confermato questa interpretazione, evidenziando che il legislatore ha parificato la durata di una procedura concordataria a quella di una procedura di beneficio d'inventario antecedente il fallimento, al fine di evitare abusi in materia di compensazione. La Corte ha quindi colmato una lacuna normativa applicando per analogia l' [art. 213 cpv. 2 LEF] , che disciplina la compensazione nel fallimento, alla procedura di beneficio d'inventario.

art.1 (2) CC art.585 CC art.288_a (3) LEF art.193 LEF art.586 (3) CC art.297 (4) LEF art.219 (5) LEF
compensazione
beneficio d'inventario
moratoria concordataria
fallimento
lacuna normativa
analogia
tutela dei creditori
Case law1983-09-07
art. 213 LP

in

109 III 112

L'[art. 213 LEF] sancisce il diritto del creditore di compensare il suo credito con quello del fallito nei suoi confronti (cpv. 1); la compensazione non ha luogo, tra l'altro, quando egli diviene debitore del fallito o della massa soltanto dopo la dichiarazione del fallimento (cpv. 2 n. 2). Questa norma s'applica anche al concordato con abbandono dell'attivo delle banche, ritenuto che la pubblicazione della moratoria concordataria o della dilazione del fallimento sostituisce la dichiarazione del fallimento ([art. 32 RCB], 316m LEF). La limitazione della facoltà di compensare è istituita nell'interesse della massa al fine d'evitare che un creditore danneggi gli altri, creandosi le condizioni di reciprocità necessarie per la compensazione, con negozi posteriori al momento determinante. La ratio della restrizione esclude pertanto ch'essa esplichi effetti anche nei confronti della massa; l'art. 213 è del resto compreso nel capitolo della LEF (art. 208-220) intitolato "degli effetti del fallimento sui diritti dei creditori". La giurisprudenza ammette che la massa fallimentare compensi le pretese dei creditori con crediti del fallito o della massa medesima nei loro confronti, precisando soltanto che nel primo caso la compensazione deve essere dichiarata, salvo circostanze eccezionali, al più tardi al momento della pubblicazione della graduatoria.

art.401 (1) CO art.401 (2) CO art.481 CO art.32 (2) CO art.87 (2) CPC art.167 CO
compensazione
massa fallimentare
concordato
rapporto fiduciario
legittimazione attiva
territorialità del fallimento
cession di crediti
Case law1983-09-07
art. 213 LEF

in

109 III 112

L'[art. 213 LEF] sancisce il diritto del creditore di compensare il suo credito con quello del fallito nei suoi confronti (cpv. 1); la compensazione non ha luogo, tra l'altro, quando egli diviene debitore del fallito o della massa soltanto dopo la dichiarazione del fallimento (cpv. 2 n. 2). Questa norma s'applica anche al concordato con abbandono dell'attivo delle banche, ritenuto che la pubblicazione della moratoria concordataria o della dilazione del fallimento sostituisce la dichiarazione del fallimento ([art. 32 RCB], 316m LEF). La limitazione della facoltà di compensare è istituita nell'interesse della massa al fine d'evitare che un creditore danneggi gli altri, creandosi le condizioni di reciprocità necessarie per la compensazione, con negozi posteriori al momento determinante. La ratio della restrizione esclude pertanto ch'essa esplichi effetti anche nei confronti della massa; l'art. 213 è del resto compreso nel capitolo della LEF (art. 208-220) intitolato "degli effetti del fallimento sui diritti dei creditori". La giurisprudenza ammette che la massa fallimentare compensi le pretese dei creditori con crediti del fallito o della massa medesima nei loro confronti, precisando soltanto che nel primo caso la compensazione deve essere dichiarata, salvo circostanze eccezionali, al più tardi al momento della pubblicazione della graduatoria.

art.167 CO art.87 (2) CPC art.32 (2) CO art.401 (2) CO art.481 CO art.401 (1) CO
compensazione
massa fallimentare
concordato
rapporto fiduciario
legittimazione attiva
territorialità del fallimento
cession di crediti