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Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

CO·220

1. Mora del datore di lavoro
Art. 324

1 Se il datore di lavoro impedisce per sua colpa la prestazione del lavoro o è altrimenti in mora nell’accettazione del lavoro, egli rimane tenuto al pagamento del salario, senza che il lavoratore debba prestare ulteriormente il suo lavoro.

2 Il lavoratore deve lasciarsi dedurre dal salario quanto ha risparmiato in conseguenza dell’impedimento al lavoro o guadagnato con altro lavoro o omesso intenzionalmente di guadagnare.

Case law2023-04-19
art. 324 CO

in

4A 195/2022

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 324 CO in relazione alla pretesa della ricorrente che la dipendente non avesse offerto la sua attività lavorativa durante il periodo di disdetta, in particolare durante la gravidanza. La Corte ha rilevato che, secondo la giurisprudenza, il lavoratore non è tenuto a offrire la propria prestazione lavorativa se il datore di lavoro ha chiaramente indicato che non l'avrebbe accettata, come nel caso in cui il datore di lavoro ritiene già terminato il contratto o ha assunto un sostituto. La Corte cantonale aveva accertato che la ricorrente, dopo la comunicazione della gravidanza, continuava a ritenere concluso il contratto a fine giugno 2016 e non avrebbe comunque riassunto la dipendente, anche a causa dell'assunzione di un nuovo responsabile della succursale. Inoltre, la ricorrente non aveva pagato il salario dovuto, il che giustificava ulteriormente il rifiuto della dipendente di offrire i propri servizi. Pertanto, il Tribunale federale ha respinto il ricorso, confermando che non vi era stata violazione dell'art. 324 CO.

art.329 (3) CO art.108 (1) CO art.336_c (1 e 2) CO art.337_d CO
contratto di lavoro
disdetta
gravidanza
maternità
offerta di prestazione lavorativa
mora del lavoratore
principio dell'affidamento
Case law2023-02-22
art. 324 CO

in

8C 276/2022

Il Tribunale federale ha esaminato se la ricorrente avesse diritto all'indennità per insolvenza ai sensi dell'art. 324 CO durante il periodo dal 10 novembre 2020 al 28 febbraio 2021. La Corte ha confermato la decisione cantonale, ritenendo che la ricorrente fosse di fatto in disoccupazione a partire dal 10 novembre 2020, quando le era stato comunicato che il negozio chiudeva e che non le sarebbe stato richiesto ulteriore lavoro, rendendola idonea al collocamento. Il Tribunale ha escluso la mora nell'accettazione del lavoro ai sensi dell'art. 324 CO, poiché la ricorrente non aveva offerto inequivocabilmente la propria prestazione lavorativa prima del 15 dicembre 2020 e non vi erano elementi che indicassero promesse di lavoro da parte del datore. Pertanto, il diritto all'indennità per insolvenza è stato negato per il periodo contestato.

art.17 LADI art.336_c CO art.337_c CO art.51 LADI art.52 (1) LADI art.15 (1) LADI
indennità per insolvenza
disoccupazione
mora nell'accettazione
idoneità al collocamento
rapporto di lavoro
offerta di prestazione lavorativa
licenziamento in tronco
Case law2013-05-22
art. 324 (1) CO

in

4A 739/2012

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 324 cpv. 1 CO, relativo alla mora del datore di lavoro nell'accettare la prestazione lavorativa. La Corte ha stabilito che la dichiarazione con cui il datore di lavoro libera il dipendente dall'obbligo di lavorare non costituisce mora nell'accettazione né licenziamento immediato, ma un atto giuridico unilaterale derivante dal diritto del datore di lavoro di impartire istruzioni (art. 321d cpv. 1 CO). Nel caso specifico, la dispensa dal lavoro contenuta nella lettera dell'11 aprile 2006 era legata alla disdetta, dichiarata nulla, e quindi non poteva essere invocata dal lavoratore per giustificare la mancata prestazione. Di conseguenza, il lavoratore, non avendo fornito la prestazione senza un motivo valido, non aveva diritto al pagamento dello stipendio per il periodo successivo alla cessazione delle indennità di malattia.

art.321_d (1) CO art.82 CO art.99 (1) LTF art.106 (1) LTF art.42 (1 e 2) LTF art.336_c (2) CO art.319 CO
contratto di lavoro
mora del datore di lavoro
dispensa dal lavoro
nullità della disdetta
prestazione lavorativa
obblighi contrattuali
indennità di malattia