Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 324 CO in relazione alla pretesa della ricorrente che la dipendente non avesse offerto la sua attività lavorativa durante il periodo di disdetta, in particolare durante la gravidanza. La Corte ha rilevato che, secondo la giurisprudenza, il lavoratore non è tenuto a offrire la propria prestazione lavorativa se il datore di lavoro ha chiaramente indicato che non l'avrebbe accettata, come nel caso in cui il datore di lavoro ritiene già terminato il contratto o ha assunto un sostituto. La Corte cantonale aveva accertato che la ricorrente, dopo la comunicazione della gravidanza, continuava a ritenere concluso il contratto a fine giugno 2016 e non avrebbe comunque riassunto la dipendente, anche a causa dell'assunzione di un nuovo responsabile della succursale. Inoltre, la ricorrente non aveva pagato il salario dovuto, il che giustificava ulteriormente il rifiuto della dipendente di offrire i propri servizi. Pertanto, il Tribunale federale ha respinto il ricorso, confermando che non vi era stata violazione dell'art. 324 CO.
contratto di lavoro
disdetta
gravidanza
maternità
offerta di prestazione lavorativa
mora del lavoratore
principio dell'affidamento