Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 684 CC nel contesto di un'indennità per espropriazione di diritti di vicinato a causa di immissioni eccessive provenienti da un cantiere ferroviario. La ricorrente, AlpTransit San Gottardo SA, contestava la decisione del Tribunale amministrativo federale (TAF) che aveva confermato l'indennità riconosciuta ai proprietari del fondo vicino per le immissioni di polvere e la perdita dell'accesso diretto alla strada cantonale. Il Tribunale federale ha rilevato che il TAF aveva adeguatamente motivato la sua decisione, considerando la durata del cantiere (8 anni), la predominanza del vento da nord, la distanza dal cantiere (circa 100 m), i frequenti passaggi di autocarri, la documentazione fotografica e i rapporti sulle concentrazioni di polveri, che attestavano superamenti dei valori limite. Il Tribunale ha inoltre confermato che la perdita dell'accesso diretto alla strada cantonale, contestuale all'apertura del cantiere, costituiva un pregiudizio rilevante per l'attività commerciale dei proprietari. Pertanto, il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che il TAF non avesse violato il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) né commesso arbitrio nell'accertamento dei fatti.
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