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Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

CC·210

579 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

Art. 684

1 Usando del diritto di proprietà, e specialmente esercitando sul suo fondo un’industria, ognuno è obbligato di astenersi da ogni eccesso pregiudicevole alla proprietà del vicino.

2 Sono vietati in particolare l’inquinamento dell’aria, i cattivi odori, i rumori, i suoni, gli scotimenti, le radiazioni e la privazione di insolazione o di luce diurna che sono di danno ai vicini e non sono giustificati dalla situazione e destinazione dei fondi o dall’uso locale.580

580 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

Case law2021-02-07
art. 684 CC

in

5A 52/2020

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 684 CC nel contesto di un conflitto tra vicini riguardante le finestre e un agrifoglio. La Corte ha stabilito che, sebbene una costruzione autorizzata da una decisione amministrativa cresciuta in giudicato non causi generalmente immissioni eccessive ai sensi dell'art. 684 CC, la protezione minima prevista dal diritto civile federale rimane applicabile quando le norme di diritto pubblico cantonale sono insufficienti. Nel caso concreto, poiché le distanze per le finestre non erano disciplinate dal diritto pubblico ma dagli art. 125 segg. LAC (diritto privato cantonale), il giudice civile poteva esaminare la violazione di tali norme nonostante l'esistenza di una licenza edilizia. La Corte ha inoltre rilevato che l'agrifoglio causava immissioni eccessive, privando il fabbricato agricolo di luce e aria necessarie, e ha confermato l'ordine di estirpazione.

art.2 (2) CC art.674 (3) CC art.679 (1) CC art.686 (1) CC
rapporti di vicinato
immissioni eccessive
servitù di apertura
diritto privato cantonale
licenza edilizia
agrifoglio
protezione minima
Case law2017-02-20
art. 684 CC

in

1C 664/2015

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso relativo alla demolizione di un muro ai sensi dell'art. 684 CC, confermando la decisione del Tribunale cantonale amministrativo. La Corte ha rilevato che il muro in questione, ricostruito negli anni '70 senza permesso edilizio, non costituiva un'opera di mera manutenzione ma una nuova edificazione, soggetta a autorizzazione. Tuttavia, ha stabilito che il diritto di ordinare la demolizione era perento, poiché il termine di prescrizione di 30 anni, decorrente dalla fine dei lavori di ricostruzione nel 1979, era scaduto. Inoltre, il Tribunale ha respinto le argomentazioni del ricorrente relative a motivi di polizia (pericolo di incendio e umidità), ritenendole generiche e non dimostrative di un accertamento arbitrario dei fatti. Infine, ha escluso la violazione del diritto di essere sentito durante il sopralluogo, poiché il ricorrente non ha fornito prove concrete a sostegno delle sue affermazioni.

art.97 LTF art.66 (1) LTF art.9 Cost. art.106 (2) LTF art.641 (2) CC art.42 (1 e 2) LTF art.95 LTF
demolizione
prescrizione
permesso edilizio
manutenzione ordinaria
arbitrio
diritto di essere sentito
motivi di polizia
Case law2013-11-27
art. 684 CC

in

1C 618/2013

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 684 CC nel contesto delle immissioni eccessive causate dal cantiere di AlpTransit a Pollegio, confermando che le immissioni di polvere e altri disagi derivanti dall'attività del cantiere costituivano un pregiudizio eccessivo ai sensi dell'art. 684 CC. Il TAF aveva correttamente valutato la durata del cantiere (oltre 10 anni), la vicinanza dell'abitazione dell'espropriato (100-150 m), la frequente circolazione di autocarri, la documentazione fotografica e i rapporti sulle concentrazioni di polveri, che superavano i valori limite. Il Tribunale federale ha ritenuto che il TAF avesse adeguatamente motivato la sua decisione, basandosi su criteri oggettivi e conformemente alla giurisprudenza precedente (DTF 132 II 427), senza violare il diritto di essere sentito della ricorrente. La ricorrente non ha dimostrato l'arbitrio nell'accertamento dei fatti o nella valutazione delle prove, né ha provato una disparità di trattamento ingiustificata rispetto ad altri casi simili.

art.87 (1) LEspr art.76 (5) LEspr art.105 (1) LTF art.95 LTF art.29 (2) Cost.
immissioni eccessive
diritti di vicinato
espropriazione
polvere
cantiere
valori limite
motivazione della decisione
Case law2013-11-27
art. 684 CC

in

1C 606/2013

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 684 CC nel contesto di un'indennità per espropriazione di diritti di vicinato a causa di immissioni eccessive provenienti da un cantiere ferroviario. La ricorrente, AlpTransit San Gottardo SA, contestava la decisione del Tribunale amministrativo federale (TAF) che aveva confermato l'indennità riconosciuta ai proprietari del fondo vicino per le immissioni di polvere e la perdita dell'accesso diretto alla strada cantonale. Il Tribunale federale ha rilevato che il TAF aveva adeguatamente motivato la sua decisione, considerando la durata del cantiere (8 anni), la predominanza del vento da nord, la distanza dal cantiere (circa 100 m), i frequenti passaggi di autocarri, la documentazione fotografica e i rapporti sulle concentrazioni di polveri, che attestavano superamenti dei valori limite. Il Tribunale ha inoltre confermato che la perdita dell'accesso diretto alla strada cantonale, contestuale all'apertura del cantiere, costituiva un pregiudizio rilevante per l'attività commerciale dei proprietari. Pertanto, il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che il TAF non avesse violato il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) né commesso arbitrio nell'accertamento dei fatti.

art.87 (1) LEspr art.76 (5) LEspr art.95 LTF art.105 (1) LTF art.29 (2) Cost.
espropriazione
diritti di vicinato
immissioni eccessive
indennità
motivazione
arbitrio
accesso diretto
Case law2013-05-15
art. 684 CC

in

5A 660/2012

Il Tribunale federale ha esaminato il caso riguardante l'applicazione dell'art. 684 CC in relazione a una controversia tra vicini circa l'altezza dei comignoli di camini a legna. La Corte cantonale aveva confermato l'ordine di innalzare i comignoli, basandosi sulle raccomandazioni dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, ritenendole criteri obiettivi per determinare le immissioni tollerabili. Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia civile per mancanza di dimostrazione del valore litigioso minimo e per assenza di una questione di diritto di importanza fondamentale. Anche il ricorso sussidiario in materia costituzionale è stato dichiarato inammissibile poiché la ricorrente non ha sufficientemente motivato le censure di violazione del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.), del principio di uguaglianza (art. 8 Cost.) e della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.), limitandosi a riproporre argomenti già esaminati senza confrontarsi con l'argomentazione dei giudici cantonali.

art.8 Cost. art.42 (1 e 2) LTF art.26 Cost. art.117 LTF art.116 LTF art.74 (1 lett. b) LTF art.74 (2 lett. a) LTF art.9 Cost.
rapporti di vicinato
immissioni tollerabili
raccomandazioni tecniche
valore litigioso
ricorso inammissibile
violazione diritti costituzionali
arbitrio giudiziario
Case law2006-11-01
art. 684 CC

in

1E.8/2005

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 684 CC nel contesto di un'indennità espropriativa per immissioni foniche provenienti dall'autostrada N 2, che hanno causato una svalutazione della proprietà dell'espropriato. La Corte ha confermato che le immissioni, rimaste eccessive nonostante i provvedimenti di risanamento fonico realizzati nel 1995, soddisfano i requisiti cumulativi dell'imprevedibilità, della specialità e della gravità del danno, giustificando così il diritto a un'indennità. Tuttavia, ha criticato la scelta della CFS di utilizzare la data del 1° aprile 1987 (entrata in vigore dell'OIF) come riferimento per il calcolo del valore venale e degli interessi, ritenendo invece determinante la data del 15 novembre 1995, quando i lavori di risanamento furono completati e le immissioni eccessive divennero effettive. La decisione è stata pertanto annullata e rinviata alla CFS per una nuova valutazione.

art.641 CC art.78 (1) LEspr art.77 (1) LEspr art.76 (5) LEspr art.5 LEspr
espropriazione
immissioni foniche
indennità
risanamento fonico
valore venale
interessi
parità di trattamento
Case law2006-11-01
art. 684 CC

in

1E.9/2005

Il Tribunale federale ha esaminato la richiesta di indennizzo per le immissioni foniche derivanti dall'autostrada N 2, confermando che le condizioni per l'espropriazione ai sensi dell'art. 684 CC erano soddisfatte. La CFS aveva riconosciuto che, nonostante i ripari fonici realizzati nel 1995, i valori limite di rumore erano ancora eccessivi, determinando una svalutazione del fondo del 20%. Il Tribunale ha tuttavia corretto la data di riferimento per il calcolo del valore venale e degli interessi, stabilendo che il 15 novembre 1995 (completamento dei ripari fonici) fosse la data rilevante, anziché il 1° aprile 1987 (entrata in vigore dell'OIF). Il ricorso è stato accolto solo su questo punto, con annullamento parziale della decisione e rinvio alla CFS per un nuovo calcolo.

art.77 (1) LEspr art.78 (1) LEspr art.76 (5) LEspr art.17 (3) OIF art.50 OIF art.5 LEspr
espropriazione
immissioni foniche
indennizzo
valore venale
ripari fonici
OIF
specialità e gravità del danno
Case law2006-08-17
art. 684 CC

in

132 II 427

La Cour fédérale a analysé l'application de l'art. 684 CC dans le contexte des immissions excessives causées par les travaux de construction d'une ligne ferroviaire à travers les Alpes. Elle a établi que, bien que le propriétaire foncier ait pris toutes les mesures raisonnables pour limiter les nuisances, les immissions de poussière et de bruit sur une période de treize ans étaient excessives et justifiaient une indemnité d'expropriation. La Cour a souligné que le respect des directives fédérales sur le bruit et la protection de l'air ne suffit pas à exclure l'excès d'immissions, car une pesée des intérêts doit être effectuée en tenant compte de l'usage local, de la situation et de la nature des immeubles. Elle a également précisé que les immissions, bien que temporaires, étaient d'une intensité et d'une durée telles qu'elles causaient un préjudice important aux voisins, justifiant une indemnité.

art.20 LCdF art.5 LEx art.77 (1) LEx art.19 (b) LEx art.72 (1) LEx
Immissionsschutz
Nachbarrecht
Expropriation
Lärmbelastung
Staubemissionen
Schadensersatz
Interessenabwägung
Case law2006-08-17
art. 684 CC

in

1E.10/2005

Il Tribunale federale ha esaminato il caso alla luce dell'art. 684 CC, relativo alle immissioni eccessive provenienti da un cantiere di interesse pubblico. La Corte ha confermato che le immissioni (rumore, polveri e vibrazioni) provenienti dal cantiere di AlpTransit erano inevitabili ma eccessive, in quanto straordinarie e incompatibili con la zona residenziale in cui si trovava il fondo dell'espropriato. La CFS aveva correttamente valutato la natura, l'intensità e la durata delle immissioni, riconoscendo una svalutazione del fondo del 10% e calcolando un'indennità di fr. 70'000.--. Il Tribunale federale ha tuttavia corretto il metodo di calcolo, stabilendo che l'indennità dovesse basarsi sulla perdita di reddito effettiva (fr. 820.-- mensili) e sugli oneri supplementari di manutenzione, fissando un importo complessivo di fr. 68'880.-- per il periodo 2000-2006 e fr. 52'500.-- per il periodo 2007-2012, oltre agli interessi.

art.20 Lferr art.679 CC art.5 (1) LEspr art.19 (b) LEspr art.259_d CO
immissioni eccessive
diritti di vicinato
indennità espropriativa
interesse pubblico
perdita di reddito
valutazione del danno
durata del cantiere
Case law2006-08-17
art. 684 CC

in

132 II 427

La Cour fédérale a analysé l'application de l'art. 684 CC dans le contexte des immissions excessives causées par les travaux de construction d'une ligne ferroviaire à travers les Alpes. Elle a établi que, bien que le propriétaire foncier ait pris toutes les mesures raisonnables pour limiter les nuisances, les immissions de poussière et de bruit sur une période de treize ans étaient excessives et justifiaient une indemnité d'expropriation. La Cour a souligné que le respect des directives fédérales sur le bruit et la protection de l'air ne suffit pas à exclure l'excès d'immissions, car une pesée des intérêts doit être effectuée en tenant compte de l'usage local, de la situation et de la nature des immeubles. Elle a également précisé que les immissions, bien que temporaires, étaient d'une intensité et d'une durée telles qu'elles causaient un préjudice important aux voisins, justifiant une indemnité.

art.20 Lferr art.77 (1) LEspr art.72 (1) LEspr art.19 (b) LEspr art.5 LEspr
Immissionsschutz
Nachbarrecht
Expropriation
Lärmbelastung
Staubemissionen
Schadensersatz
Interessenabwägung