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Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF)

LTF·173.110

Sezione 5: Altre disposizioni di procedura

Art. 106 Applicazione del diritto

1 Il Tribunale federale applica d’ufficio il diritto.

2 Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura.

Case law2023-12-01
art. 106 (2) LTF

in

4A 419/2021

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF, ribadendo che il giudice cantonale gode di un ampio margine di discrezionalità nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. La ricorrente ha criticato l'accertamento dei fatti come arbitrario, sostenendo che il piazzale doveva essere adatto anche al transito di mezzi cingolati, ma il Tribunale ha ritenuto che la ricorrente non abbia dimostrato in modo specifico e circostanziato l'arbitrarietà dell'accertamento, limitandosi a contestare la rilevanza della relazione descrittiva del contratto. Il Tribunale ha confermato che la sentenza cantonale si basava su elementi contrattuali e testimoniali, ritenendo che la pavimentazione fosse destinata principalmente a mezzi gommati, con protezioni necessarie per i mezzi cingolati. Pertanto, il ricorso è stato respinto per mancanza di fondatezza.

art.105 (2) LTF art.75 LTF art.66 (1) LTF art.311 (1) CPC art.90 LTF art.95 LTF art.46 (1) LTF art.105 (1) LTF art.72 (1) LTF art.68 (1) LTF art.100 (1) LTF art.76 (1) LTF art.74 (1) LTF
accertamento dei fatti
arbitrio
contratto di appalto
discrezionalità giudiziale
mezzi gommati e cingolati
perizia giudiziaria
ricorso civile
Case law2023-11-04
art. 106 (2) LTF

in

1C 376/2021

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF, stabilendo che la ricorrente non ha adempiuto agli obblighi di motivazione richiesti, poiché le sue censure non sono state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso. La Corte ha rilevato che la ricorrente si è limitata a contestare la proporzionalità del divieto d'uso e a invocare il termine di perenzione trentennale, senza dimostrare che l'accertamento dei fatti fosse arbitrario o in violazione del diritto. Il Tribunale ha confermato che le attività della ricorrente, svolte senza le necessarie autorizzazioni e in contrasto con le norme pianificatorie ed edilizie, giustificano il divieto d'uso, ritenendolo conforme al principio di proporzionalità e all'interesse pubblico prevalente.

art.5 (3) Cost. art.68 (3) LTF art.95 LTF art.97 (1) LTF art.42 (1 e 2) LTF art.36 (3) Cost. art.9 Cost. art.66 (1) LTF art.26 (1) Cost.
divieto d'uso
licenza edilizia
piano regolatore
proporzionalità
buona fede
arbitrio
interesse pubblico
Case law2023-10-02
art. 106 (2) LTF

in

5A 92/2023

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da A.________ contro la sentenza della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che aveva ordinato la realizzazione a mezzo di pubblici incanti della sua quota di comunione ereditaria. Il ricorrente sosteneva di non aver ricevuto una copia completa della sentenza impugnata e di non aver avuto accesso all'incarto completo, chiedendo un processo equo. Tuttavia, il Tribunale federale ha rilevato che il ricorso non soddisfava i requisiti di motivazione previsti dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF e dall'art. 106 cpv. 2 LTF, poiché il ricorrente non si era confrontato in modo puntuale con la sentenza impugnata, limitandosi a richieste generiche e laconiche. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, evaso nella procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF.

art.132 (1) LEF art.10 (2 e 3) ODiC art.66 (1) LTF art.42 (1 e 2) LTF art.108 (1 lett. a-b) LTF
comunione ereditaria
pubblici incanti
motivazione del ricorso
diritti fondamentali
procedura semplificata
inammissibilità
assistenza giudiziaria
Case law2023-07-02
art. 106 (1) LTF

in

9C 646/2022

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 106 cpv. 1 LTF, confermando che esso consente un controllo libero dell'applicazione del diritto federale, incluso il diritto cantonale armonizzato con la legge federale sull'armonizzazione fiscale. Nel caso specifico, il ricorrente non ha dimostrato in modo sufficiente l'arbitrarietà degli accertamenti fattuali delle autorità inferiori, né ha fornito prove ufficiali per contestare il valore locativo dell'immobile in Italia, calcolato forfettariamente al 6% del valore di stima. Il Tribunale ha quindi respinto il ricorso, ritenendo infondate le critiche al metodo di calcolo e alla mancata esenzione del valore locativo, in assenza di impedimenti oggettivi all'utilizzo dell'immobile.

art.127 (2) Cost. art.21 (1 lett. b) LIFD art.8 (1) Cost. art.7 (1) LAID
valore locativo
immobile estero
armonizzazione fiscale
principio della buona fede
prova documentale
forfait
controllo giurisdizionale
Case law2023-06-03
art. 106 (2) LTF

in

5A 48/2023

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da A.________ contro la sentenza del Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che aveva dichiarato irricevibile il reclamo per motivi di competenza e per condotta processuale querulomane e abusiva. Il Tribunale federale ha rilevato che il ricorso non soddisfa le esigenze di motivazione previste dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, in quanto il ricorrente non si è confrontato con l'argomentazione della sentenza impugnata e non ha spiegato in modo intellegibile perché il suo reclamo avrebbe dovuto essere considerato ricevibile. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e deciso nella procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a-b LTF.

art.108 (1) LTF art.42 (2) LTF art.34 (1) LTF art.34 (2) LTF art.42 (1) LTF art.37 LTF art.66 (1) LTF art.75 (1) LTF
ricorso inammissibile
motivazione insufficiente
procedura semplificata
condotta processuale abusiva
competenza
diritto federale
giurisprudenza costante
Case law2023-06-02
art. 106 (2) LTF

in

5A 117/2022

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, sottolineando che il ricorrente deve motivare in modo chiaro e dettagliato le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale, indicando specificamente i diritti violati e spiegando in cosa consista la violazione. Nel caso in esame, il ricorrente non ha adempiuto a queste esigenze di motivazione, rendendo inammissibili alcune censure. Il Tribunale ha inoltre ribadito che, in virtù dell'art. 106 cpv. 1 LTF, applica il diritto d'ufficio, ma esamina di regola solo le censure sollevate, purché queste siano adeguatamente motivate e confrontate con i considerandi della sentenza impugnata.

art.105 (1 e 2) LTF art.140 (1 e 2) LEF art.113 LTF art.42 (1 e 2) LTF art.156 (1) LEF
motivazione del ricorso
diritti fondamentali
diritto cantonale
diritto intercantonale
inammissibilità
applicazione del diritto d'ufficio
esame delle censure
Case law2023-04-25
art. 106 (1) LTF

in

2C 186/2023

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso in materia di diritto pubblico relativo al rinnovo del permesso di dimora di A.________, cittadino serbo, il cui matrimonio con una cittadina svizzera è stato sciolto prima del raggiungimento dei tre anni di coabitazione. Ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LStrI, il diritto al rinnovo del permesso è preservato solo se l'unione coniugale è durata almeno tre anni (lett. a) o se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno (lett. b). Il Tribunale ha confermato che il limite dei tre anni è assoluto, anche se mancano pochi giorni al suo raggiungimento, e che i motivi personali addotti (violenza coniugale e difficoltà di reintegrazione in Serbia) non soddisfano i requisiti legali. Pertanto, il ricorso è stato respinto.

art.105 (1) LTF art.106 (1) LTF art.50 (1) LStrI art.9 Cost. art.66 (1) LTF art.83 (c n. 2) LTF art.8 CEDU
permesso di dimora
scioglimento del matrimonio
coabitazione
violenza coniugale
reintegrazione sociale
diritto degli stranieri
ricorso inammissibile
Case law2023-04-17
art. 106 (2) LTF

in

9C 729/2022

Il Tribunale federale ha stabilito che il ricorso presentato dalla A.________ SA è inammissibile poiché non soddisfa i requisiti procedurali previsti dagli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. La ricorrente non ha confrontato adeguatamente la sua impugnativa con l'impostazione giuridica data dai giudici ticinesi, né ha spiegato in modo sufficiente perché l'atto impugnato violerebbe il diritto. Inoltre, non ha dimostrato l'arbitrio nell'accertamento dei fatti o nell'apprezzamento delle prove da parte dell'autorità inferiore, come richiesto dall'art. 95 LTF. Infine, la ricorrente ha introdotto nuove prove senza giustificare la loro ammissibilità ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF. Pertanto, il ricorso è stato respinto come inammissibile.

art.66 (1) LTF art.108 (1) LTF art.99 (1) LTF art.42 (2) LTF art.68 (3) LTF art.97 (1) LTF art.95 LTF art.105 (1) LTF
inammissibilità del ricorso
violazione del diritto procedurale
accertamento dei fatti
apprezzamento delle prove
nuove prove
arbitrio giudiziario
spese giudiziarie
Case law2023-03-31
art. 106 (1) LTF

in

8C 601/2022

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 LTF, applicando il diritto d'ufficio ma limitandosi a valutare le censure sollevate nel ricorso, a meno che le carenze giuridiche non siano palesi. Il ricorso riguardava il rifiuto dell'INSAI di assumere i costi di un intervento chirurgico e di erogare indennità giornaliere, contestando la violazione dell'art. 21 LAINF. La Corte cantonale aveva respinto il ricorso, ritenendo non dimostrato che l'intervento migliorasse sensibilmente la capacità di guadagno del ricorrente. Il Tribunale federale ha rilevato che la Corte cantonale non avendo ordinato una perizia esterna nonostante i pareri medici contrastanti, ha violato il diritto federale. Pertanto, il ricorso è stato accolto e la causa rinviata all'INSAI per una nuova decisione, inclusa l'ordinazione di una perizia esterna.

art.105 (2) LTF art.66 (1) LTF art.10 (1) LAINF art.19 (1) LAINF art.97 (1) LTF art.97 (2) LTF art.95 LTF art.105 (3) LTF art.21 (1) LAINF art.6 (1) LAINF art.21 (3) LAINF art.68 (5) LTF art.96 LTF art.29 (2) Cost.
ricorso in materia di diritto pubblico
diritto d'ufficio
perizia medica esterna
capacità di guadagno
ricaduta
prestazioni sanitarie
indennità giornaliere
Case law2023-03-28
art. 106 (2) LTF

in

5A 98/2022

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF, stabilendo che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti violati e spiegare in cosa consista la violazione, con critiche che non siano vaghe o puramente appellatorie. Nel caso in esame, il ricorrente non ha soddisfatto questi requisiti, poiché non ha affrontato in maniera sufficientemente diretta e puntuale le motivazioni della sentenza impugnata, né ha confutato ciascuna delle ragioni alternative e indipendenti che hanno determinato l'esito della sentenza. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

art.238 CPC art.17 Cost. art.98 LTF art.29 Cost. art.265 (2) CPC art.266 CPC art.28 CC art.10 CEDU art.93 (1) LTF art.317 CPC art.9 Cost. art.105 (1) LTF art.75 (1) LTF
protezione della personalità
misure provvisionali
diritti costituzionali
ricorso inammissibile
motivazione del ricorso
violazione procedurale
art. 29 Cost.