Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 106 cpv. 1 LTF, confermando che esso consente un controllo libero dell'applicazione del diritto federale, incluso il diritto cantonale armonizzato con la legge federale sull'armonizzazione fiscale. Nel caso specifico, il ricorrente non ha dimostrato in modo sufficiente l'arbitrarietà degli accertamenti fattuali delle autorità inferiori, né ha fornito prove ufficiali per contestare il valore locativo dell'immobile in Italia, calcolato forfettariamente al 6% del valore di stima. Il Tribunale ha quindi respinto il ricorso, ritenendo infondate le critiche al metodo di calcolo e alla mancata esenzione del valore locativo, in assenza di impedimenti oggettivi all'utilizzo dell'immobile.
valore locativo
immobile estero
armonizzazione fiscale
principio della buona fede
prova documentale
forfait
controllo giurisdizionale