Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

LStrI·142.20

Art. 30

1 È possibile derogare alle condizioni d’ammissione (art. 18–29) al fine di:

a.
disciplinare l’attività lucrativa degli stranieri ammessi in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare, purché non sussista un diritto ad esercitare un’attività lucrativa (art. 46);
b.
tenere conto dei casi personali particolarmente gravi o di importanti interessi pubblici;
c.
disciplinare il soggiorno dei minori affiliati;
d.
proteggere le persone particolarmente esposte al pericolo di sfruttamento nel contesto della loro attività lucrativa;
e.41
disciplinare il soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani, nonché delle persone che collaborano con le autorità di perseguimento penale nell’ambito di un programma di protezione dei testimoni svizzero, estero o di un tribunale penale internazionale;
f.
consentire soggiorni nel quadro di programmi di aiuto e di sviluppo in materia di cooperazione economica e tecnica;
g.42
agevolare gli scambi internazionali nel settore economico, scientifico e culturale, nonché la formazione professionale e la formazione professionale continua;
h.
semplificare il trasferimento, per motivi aziendali, di quadri superiori e specialisti indispensabili in imprese che operano su scala internazionale;
i.43
j.44
consentire soggiorni di formazione continua in Svizzera a impiegati alla pari collocati da un’organizzazione riconosciuta;
k.
agevolare la riammissione degli stranieri ex titolari di un permesso di dimora o di domicilio;
l.
disciplinare l’attività lucrativa e la partecipazione a programmi occupazionali da parte di richiedenti l’asilo (art. 43 della L del 26 giu. 199845 sull’asilo, LAsi), stranieri ammessi provvisoriamente (art. 85) e persone bisognose di protezione (art. 75 LAsi).

2 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni generali e disciplina la procedura.

41 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 23 dic. 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6715; FF 2011 1).

42 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

43 Abrogata dal n. I della LF del 18 giu. 2010 (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero), con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5957; FF 2010 351 367).

44 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

45 RS 142.31

Case law2023-08-05

Il Tribunale federale ha esaminato la richiesta di riesame del permesso di soggiorno di A.________ alla luce dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI, che disciplina le deroghe alle condizioni di ammissione. Il ricorrente sosteneva che la revoca del permesso di domicilio violasse i suoi diritti fondamentali, in particolare l'art. 8 CEDU, a causa del suo stato di salute critico. Il Tribunale ha rilevato che, nonostante l'aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente, le autorità cantonali avevano effettuato un esame approfondito della sua condizione medica e della possibilità di cure adeguate nel suo paese d'origine. Il Tribunale ha confermato la decisione cantonale, ritenendo che la situazione clinica del ricorrente fosse stabile e che il trattamento farmacologico necessario fosse disponibile in Kosovo, anche se con strutture meno performanti. Inoltre, il Tribunale ha considerato le difficoltà di integrazione del ricorrente e le sue condanne penali, concludendo che non sussisteva uno stato di necessità tale da giustificare il mantenimento del permesso di soggiorno in Svizzera.

permesso di soggiorno
stato di salute
art. 8 CEDU
riesame
integrazione
condanne penali
trattamento farmacologico
Case law2021-11-24

Il Tribunale federale ha esaminato la richiesta di permesso di dimora per caso di rigore presentata da A.________ in base all'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI, in relazione all'art. 31 OASA e all'art. 8 CEDU. Il ricorrente sosteneva che il suo caso personale fosse particolarmente grave, invocando anche il diritto alla vita privata protetto dalla CEDU. Tuttavia, il Tribunale ha rilevato che le norme citate hanno carattere potestativo e non conferiscono un diritto soggettivo al permesso di conseguenza, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile ai sensi dell'art. 83 lett. c cifra 2 LTF. Inoltre, il Tribunale ha precisato che il diritto derivante dall'art. 8 CEDU si era estinto con la revoca del permesso di domicilio divenuta definitiva, e che la richiesta di un nuovo permesso non permetteva di riesaminare tale decisione. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

permesso di dimora
caso di rigore
ordine pubblico
diritto alla vita privata
revoca del permesso
ricorso inammissibile
procedura semplificata
Case law2021-01-19

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso basato sull'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI, che consente il rilascio di un permesso di soggiorno in casi personali particolarmente gravi, in relazione all'art. 31 OASA che ne specifica la portata. Il Tribunale ha rilevato che la norma ha carattere potestativo e riguarda deroghe alle condizioni di ammissione, pertanto il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico non è ammissibile contro il diniego della Corte cantonale basato su questa disposizione (art. 83 lett. c cifre 2 e 5 LTF). Inoltre, il Tribunale ha esaminato l'applicabilità dell'art. 8 CEDU, constatando che i ricorrenti adulti non dimostravano uno stato di dipendenza dai genitori residenti in Svizzera, mentre per i minori non era stata provata una dipendenza dai nonni nel senso richiesto dalla giurisprudenza. Il ricorso, seppur ammissibile in parte, è stato quindi respinto per infondatezza.

Case law2020-09-14

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso relativo al rinnovo del permesso di dimora di A.________, cittadino pakistano, inizialmente concesso ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI per un caso personale particolarmente grave. Il ricorrente aveva ricevuto condanne penali per lesioni semplici, vie di fatto e atti sessuali con una persona incapace di discernimento, e dal 2015 non conviveva più con la compagna e il figlio. Il Tribunale ha confermato la decisione cantonale di non rinnovare il permesso, rilevando che il ricorrente non soddisfaceva più i requisiti per il permesso per caso grave, che le condanne penali giustificavano il diniego ai sensi degli art. 33 cpv. 3 e 62 lett. c e d LStrI, e che il provvedimento rispettava il principio di proporzionalità (art. 96 LStrI). Inoltre, il Tribunale ha stabilito che il ricorrente non poteva invocare l'art. 8 CEDU, in quanto non aveva dimostrato un legame affettivo ed economico sufficientemente intenso con il figlio, né un comportamento irreprensibile durante il soggiorno in Svizzera, e che i rapporti con il figlio potevano essere mantenuti a distanza.

permesso di dimora
caso personale particolarmente grave
condanne penali
principio di proporzionalità
art. 8 CEDU
rapporti familiari
integrazione
Case law2020-01-21

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso relativo all'art. 30 LStrI, constatando che tale disposizione ha carattere potestativo e riguarda deroghe alle condizioni di ammissione, rendendo inammissibile il ricorso ordinario in materia di diritto pubblico contro il diniego pronunciato dalle autorità cantonali (art. 83 lett. c cifre 2 e 5 LTF). Il ricorrente, un cittadino tunisino, aveva perso il permesso di domicilio nel 2015 per aver vissuto prevalentemente in Tunisia, e le successive richieste di riesame o rilascio di un nuovo permesso (inclusa l'ammissione provvisoria) erano state respinte. Il Tribunale ha confermato l'inammissibilità del ricorso ordinario e, trattandolo come ricorso sussidiario costituzionale, ha respinto anche la violazione dell'art. 3 CEDU, poiché lo stato di salute del ricorrente (disturbi d'ansia e personalità, ma senza rischi vitali) non giustificava un intervento ai sensi della Convenzione, considerando anche la disponibilità di cure in Tunisia e il sostegno familiare.

permesso di domicilio
ammissione provvisoria
art. 30 LStrI
ricorso inammissibile
art. 3 CEDU
stato di salute
riesame