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Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (Legge sulla pianificazione del territorio, LPT)

LPT·700

Sezione 2: Effetti

Art. 22 Autorizzazione edilizia

1 Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l’autorizzazione dell’autorità.

2 L’autorizzazione è rilasciata solo se:

a.
gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona d’uti­lizzazione; e
b.
il fondo è urbanizzato.

3 Sono riservate le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale.

Case law2023-08-02
art. 22 (2 lett. a) LPT

in

1C 300/2021

Il Tribunale federale ha esaminato la domanda di licenza edilizia a posteriori per la posa di una recinzione in un fondo situato in zona agricola protetta, utilizzato per un'attività agricola a scopo ricreativo. Il ricorso è stato presentato contro la decisione del Tribunale cantonale amministrativo che aveva confermato il diniego della licenza edilizia per la recinzione, ritenendo che questa, costituita da una rete metallica fissata al suolo, alterasse significativamente il paesaggio agricolo e non fosse conforme alla zona agricola ai sensi dell'art. 16a LPT e dell'art. 34 cpv. 5 OPT. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, confermando che la recinzione non poteva beneficiare di un permesso ordinario secondo l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, poiché l'attività agricola a scopo ricreativo non soddisfa il requisito dell'ubicazione vincolata e non è conforme alla zona agricola. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che i ricorrenti non hanno dimostrato l'arbitrio nell'accertamento dei fatti né hanno contestato adeguatamente le motivazioni indipendenti e sufficienti della decisione impugnata.

art.24 LPT art.16a LPT art.24e (4) LPT art.21 (2) LPT art.52a OPT art.38a LPT art.34 (5) OPT art.8 (1) Cost. art.26 (1) Cost.
licenza edilizia
zona agricola
recinzione
attività ricreativa
conformità urbanistica
arbitrio
uguaglianza di trattamento
Case law2022-11-17
art. 22 (2) LPT

in

1C 604/2021

Il Tribunale federale ha esaminato il caso riguardante il diniego di una domanda di costruzione a posteriori e l'imposizione di una multa ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LPT. La Corte cantonale aveva stabilito che gli interventi realizzati e previsti dai ricorrenti su un edificio ubicato fuori della zona edificabile, in una zona agricola sovrapposta a una di protezione del paesaggio, non perseguivano uno scopo agricolo e quindi non erano conformi alla destinazione della zona, né potevano essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LPT o dell'art. 24 LPT. Il Tribunale federale ha confermato che le violazioni delle norme edilizie formali e materiali erano manifeste, considerando l'esecuzione di lavori senza autorizzazione e l'inosservanza dei fermi lavori. Inoltre, ha ritenuto che la multa di fr. 25'000.--, sebbene elevata, era proporzionata alle condizioni economiche del ricorrente e alla gravità delle violazioni commesse, nonostante le critiche sollevate dal ricorrente sulla sua entità.

art.106 (3) CP art.42 (3 lett. a) OPT art.24a LPT art.24 LPT art.103 CP art.24c LPT art.104 CP
zona agricola
costruzione a posteriori
violazioni edilizie
multa edilizia
proporzionalità
destinazione d'uso
protezione del paesaggio
Case law2022-11-03
art. 22 (2) LPT

in

1C 118/2021

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 22 cpv. 2 LPT, relativo all'urbanizzazione del fondo e alla sufficienza dell'accesso per il rilascio della licenza edilizia. La Corte ha confermato che l'accesso al fondo attraverso 'via ggg', una strada di quartiere con percorso pedonale, era sufficiente ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LPT, nonostante le critiche dei ricorrenti riguardo alla sicurezza. La Corte ha sottolineato che la valutazione della sufficienza dell'accesso rientra nel margine di apprezzamento delle autorità cantonali, tenendo conto delle circostanze locali, della brevità del tratto stradale (inferiore a 10 m) e dell'assenza di un aumento significativo del traffico. La decisione della Corte cantonale non è stata considerata arbitraria né in violazione del diritto federale, poiché i ricorrenti non hanno dimostrato che l'accesso comportasse rischi eccessivi per la sicurezza. Pertanto, il ricorso è stato respinto nella misura in cui era ammissibile.

art.11 (2) LPAmb art.26 Cost. art.7 (1) OIF art.75b Cost. art.11 (2) LASec art.19 (1) LPT
urbanizzazione
accesso sufficiente
licenza edilizia
sicurezza stradale
margine di apprezzamento
arbitrio
diritto cantonale
Case law2021-07-12
art. 22 (2) LPT

in

1C 68/2021

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 22 cpv. 2 LPT, che stabilisce la conformità dell'edificio progettato alla funzione prevista per la zona di utilizzazione come condizione per il rilascio della licenza edilizia. Nel caso specifico, il progetto di costruzione di un supermercato non era conforme alla zona artigianato e commerci AC, poiché l'attività commerciale non aveva connessioni con processi produttivi artigianali o industriali leggeri, come previsto dall'art. 44quater cpv. 1 NAPR. Il Tribunale ha confermato la decisione cantonale, ritenendo che il Municipio non avesse esercitato arbitrariamente il potere discrezionale ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 NAPR, poiché il fondo poteva essere sfruttato razionalmente rispettando le norme delle due diverse zone. Il ricorso è stato respinto per mancata violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.).

art.9 Cost. art.27 Cost. art.26 (1) Cost.
licenza edilizia
conformità di zona
piano regolatore
potere discrezionale
divieto dell'arbitrio
garanzia della proprietà
libertà economica
Case law2019-08-04
art. 22 (2) LPT

in

1C 40/2019

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 22 cpv. 2 LPT, stabilendo che l'autorizzazione edilizia può essere rilasciata solo se il fondo è urbanizzato, il che include l'accesso sufficiente ai fini della prevista utilizzazione (art. 19 cpv. 1 LPT). Nel caso specifico, i ricorrenti non disponevano di un accesso giuridicamente garantito ai loro fondi, poiché il tracciato stradale prospettato non era previsto dal piano del traffico vigente e non era stato approvato a livello pianificatorio. La Corte cantonale aveva correttamente accertato che l'accesso dalla rotonda di via Bioggio attraverso i fondi part. vvv e www non era garantito, trattandosi di una situazione meramente fattuale. Pertanto, il Tribunale federale ha confermato la decisione cantonale di negare la licenza edilizia, ritenendo che il requisito dell'accesso sufficiente non fosse adempiuto.

art.19 (1) LPT art.19 (3) LPT art.109 (3) LTF art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.38a (2) LPT
urbanizzazione
accesso sufficiente
licenza edilizia
piano del traffico
diritto pianificatorio
situazione fattuale
principio di proporzionalità
Case law2018-06-13
art. 22 (3) LPT

in

1C 4/2015

Il Tribunale federale ha esaminato la conformità del progetto edilizio alla zona agricola ai sensi dell'art. 22 cpv. 3 LPT, rilevando che la Corte cantonale non aveva adeguatamente valutato i requisiti previsti dagli art. 16a LPT e 34 OPT, in particolare la necessità della costruzione, la sua ubicazione e il dimensionamento rispetto alle esigenze dell'azienda agricola. Il Tribunale ha inoltre criticato l'applicazione analogica della distanza di 4 m dal confine prevista per la zona artigianale, ritenendo che la mancanza di una specifica regolamentazione per la zona agricola non costituisse una lacuna legislativa, ma piuttosto una scelta del legislatore comunale. Infine, il Tribunale ha confermato la decisione cantonale di negare la licenza edilizia, considerando che l'ubicazione a confine con la proprietà del vicino contrastava con gli interessi protetti dall'art. 34 cpv. 4 lett. b OPT.

art.1 (2) CC art.16a (1) LPT art.16 (1) LPT art.34 (4) OPT art.95 LTF art.3 (1) OPT
zona agricola
distanza dal confine
lacuna legislativa
necessità della costruzione
ponderazione degli interessi
conformità edilizia
autorizzazione edilizia
Case law2016-01-26
art. 22 (2 let. a) LPT

in

1C 69/2015

Il Tribunale federale ha esaminato la conformità dell'impianto di telefonia mobile alla destinazione della zona ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, rilevando che il fondo su cui è prevista l'installazione dell'antenna, situato nell'area ferroviaria, non è assegnato dal piano regolatore comunale a una zona edificabile e che l'art. 55 NAPR ammette solo edifici e impianti inerenti all'attività ferroviaria. Poiché l'impianto non è destinato all'esercizio ferroviario, non è conforme alla destinazione della zona. La Corte cantonale ha erroneamente considerato l'area come parte della zona edificabile, disattendendo il disciplinamento dell'art. 55 NAPR e la delimitazione delle zone edificabili, applicando in modo insostenibile il piano regolatore comunale.

art.18m Lferr art.24 LPT art.68 (1) LTF art.66 (1) LTF art.29 (2) Cost.
licenza edilizia
impianto di telefonia mobile
destinazione della zona
area ferroviaria
piano regolatore comunale
conformità
zona edificabile
Case law2015-08-12
art. 22 (2) LPT

in

1C 386/2015

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 22 cpv. 2 LPT nel contesto di una variante di piano regolatore che istituiva una nuova zona edificabile (EP 12) e modificava l'accesso stradale ai fondi dei ricorrenti. Il giudizio ha rilevato che l'art. 19 LPT impone che l'accesso sufficiente a una zona edificabile sia garantito principalmente attraverso la pianificazione territoriale, non lasciando ai proprietari l'onere di ottenere diritti di passo necessari. La Corte cantonale aveva erroneamente ritenuto che i ricorrenti dovessero provvedere personalmente all'accesso, violando così l'art. 19 LPT. Inoltre, il Tribunale ha constatato che la variante avrebbe limitato la possibilità di urbanizzare i fondi dei ricorrenti attraverso il collegamento da via Bioggio, riservato esclusivamente alla zona d'interesse pubblico, senza un'adeguata compensazione o valutazione ai sensi dell'art. 38a cpv. 2 LPT. Pertanto, il ricorso è stato accolto e la sentenza annullata, con rinvio alla Corte cantonale per un nuovo esame.

art.19 (1) LPT art.52a OPT art.68 (2) LTF art.694 CC art.38a (2) LPT
piano regolatore
accesso sufficiente
zona edificabile
diritti di passo necessari
urbanizzazione
compensazione territoriale
violazione del diritto federale
Case law2014-04-17
art. 22 (2) LPT

in

1C 63/2014

Il Tribunale federale ha esaminato la conformità del progetto edilizio presentato da A.________ SA alla zona industriale secondo l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, confermando la decisione delle istanze cantonali che avevano negato la licenza edilizia. La Corte ha ritenuto che il progetto, che prevedeva un stabile multifunzionale con attività commerciali e di servizio (spa, wellness, fitness, bar, discoteca, sauna club e casa d'appuntamenti), non fosse compatibile con la destinazione della zona industriale come definita dall'art. 39 NAPR/PM, riservata ad attività industriali e artigianali, depositi e magazzini commerciali. La ricorrente non ha dimostrato l'arbitrarietà dell'interpretazione della norma comunale da parte della Corte cantonale, né ha provato un pregiudizio derivante dal mancato rispetto dei termini procedurali (art. 53 LPamm). Il Tribunale federale ha inoltre respinto le censure relative alla violazione della libertà economica (art. 27 e 94 Cost.) e del principio di parità di trattamento, confermando che le limitazioni pianificatorie sono giustificate e non privano la ricorrente di ogni possibilità di esercitare l'attività economica.

art.27 Cost. art.94 Cost. art.29 (1) Cost. art.75 Cost.
licenza edilizia
zona industriale
conformità urbanistica
libertà economica
procedura amministrativa
pianificazione territoriale
arbitrio giudiziario
Case law2011-07-15
art. 22 (2) LPT

in

1C 206/2011

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso relativo al diniego della licenza edilizia per il cambiamento d'uso di un posteggio da pubblico a privato, basandosi sull'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT. La Corte ha confermato che il piano particolareggiato del centro tradizionale di Solduno attribuiva al fondo in questione una funzione pubblica, come accertato dalla Corte cantonale in modo non arbitrario. Il Tribunale federale ha ritenuto che l'estinzione del carattere demaniale del fondo non implicasse automaticamente una modifica della destinazione pianificatoria, la quale rimaneva soggetta a una procedura specifica. Pertanto, il ricorso è stato respinto in quanto infondato, confermando che l'utilizzazione privata del posteggio non era conforme alla pianificazione comunale.

art.66 (1) LTF art.22 (2) LPT art.68 (3) LTF art.95 LTF art.26 Cost. art.97 LTF art.9 Cost. art.105 (1) LTF
licenza edilizia
piano particolareggiato
destinazione pubblica
demanialità
buona fede
garanzia della proprietà
ricorso in materia di diritto pubblico