Il Tribunale federale ha esaminato la conformità del progetto edilizio presentato da A.________ SA alla zona industriale secondo l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, confermando la decisione delle istanze cantonali che avevano negato la licenza edilizia. La Corte ha ritenuto che il progetto, che prevedeva un stabile multifunzionale con attività commerciali e di servizio (spa, wellness, fitness, bar, discoteca, sauna club e casa d'appuntamenti), non fosse compatibile con la destinazione della zona industriale come definita dall'art. 39 NAPR/PM, riservata ad attività industriali e artigianali, depositi e magazzini commerciali. La ricorrente non ha dimostrato l'arbitrarietà dell'interpretazione della norma comunale da parte della Corte cantonale, né ha provato un pregiudizio derivante dal mancato rispetto dei termini procedurali (art. 53 LPamm). Il Tribunale federale ha inoltre respinto le censure relative alla violazione della libertà economica (art. 27 e 94 Cost.) e del principio di parità di trattamento, confermando che le limitazioni pianificatorie sono giustificate e non privano la ricorrente di ogni possibilità di esercitare l'attività economica.
licenza edilizia
zona industriale
conformità urbanistica
libertà economica
procedura amministrativa
pianificazione territoriale
arbitrio giudiziario