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Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

LPGA·830.1

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 82 Disposizioni transitorie

1 Le disposizioni materiali della presente legge non sono applicabili alle prestazioni correnti e alle esigenze fissate prima della sua entrata in vigore. Su richiesta le rendita d’invalidità o per superstiti ridotte o rifiutate in seguito a colpa dell’assicurato saranno tuttavia riesaminate e, se necessario, fissate nuovamente secondo l’articolo 21 capoversi 1 e 2, al più presto a partire dall’entrata in vigore della presente legge.

2 …82

82 Abrogato dal n. II 38 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).

Case law2006-07-11
art. 82 (2) LPGA

in

U 228/04

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha esaminato l'applicazione dell'art. 82 cpv. 2 LPGA, che prevede una riserva transitoria di cinque anni per le prescrizioni cantonali precedenti all'entrata in vigore della LPGA. Nel caso specifico, il ricorrente aveva presentato la decisione su opposizione dell'INSAI il 15 settembre 2003, ma il ricorso cantonale è stato depositato il 16 dicembre 2003. Il Tribunale ha stabilito che, secondo la giurisprudenza costante e in applicazione dell'art. 38 LPGA e dell'art. 106 LAINF, il termine di ricorso decorre dal giorno successivo alla notifica e scade il giorno corrispondente del mese successivo. Pertanto, il ricorso era tardivo e il Tribunale cantonale non avrebbe dovuto entrare nel merito. La normativa cantonale (CPC) non si applica perché la LPGA prevede già regole specifiche, rendendo inutile il rinvio sussidiario al diritto cantonale.

art.131 (2) CPC art.38 (1) LPGA art.60 LPGA art.106 LAINF
termine di ricorso
tempestività
procedura transitoria
normativa cantonale
giurisprudenza federale
notifica
riserva legale
Case law2004-04-06
art. 82 (1) LPGA

in

H 6/04

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha esaminato l'applicabilità dell'art. 82 cpv. 1 LPGA, stabilendo che le disposizioni materiali della LPGA non si applicano alle prestazioni fissate dopo l'entrata in vigore della legge se i fatti giuridicamente determinanti si sono verificati prima del 1° gennaio 2003. Nel caso concreto, il diritto all'indennità forfetaria del ricorrente è stato determinato al momento del compimento del 65° anno di età (1° luglio 2001), precedente all'entrata in vigore della LPGA. Pertanto, la LPGA non è applicabile. Il Tribunale ha inoltre confermato la correttezza del calcolo dell'indennità forfetaria e la mancanza di violazioni dell'obbligo di motivazione, respingendo il ricorso.

art.21 (2) LAVS art.29 LAVS art.26 (2) LPGA
diritto intertemporale
indennità forfetaria
LPGA
LAVS
Convenzione italo-svizzera
motivazione del provvedimento
interessi di mora