Art. 5 Formazione e informazione
1 La Confederazione può promuovere la formazione e la formazione continua delle persone che si occupano degli animali.
1bis Il Consiglio federale può prevedere che determinati corsi di e di formazione continua siano subordinati al riconoscimento da parte della Confederazione o dei Cantoni.9
2 La Confederazione provvede a informare il pubblico in materia di protezione degli animali.
9 Introdotto dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6279; FF 2011 6287).
