Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

LIFD·642.11

Art. 120 Prescrizione del diritto di tassare

1 Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono salvi gli articoli 152 e 184.

2 La prescrizione non decorre o è sospesa:

a.
durante una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione;
b.
fino a quando il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento;
c.
fino a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell’imposta hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera.

3 Un nuovo termine di prescrizione decorre con:

a.
ogni atto ufficiale inteso all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell’imposta;
b.
ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile dell’imposta;
c.
la presentazione di una domanda di condono;
d.
il promovimento di un’azione penale per sottrazione consumata d’imposta o per delitto fiscale.

4 Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in 15 anni dalla fine del periodo fiscale.

Case law2021-07-28

Il Tribunale federale ha esaminato la questione della prescrizione del diritto di tassare ai sensi dell'art. 120 cpv. 3 LIFD, confermando la decisione della Corte cantonale che aveva ritenuto prescritto il diritto di tassare per il periodo fiscale 2011. La Corte ha stabilito che la lettera del 9 novembre 2017 inviata dai contribuenti al fisco non costituiva un riconoscimento esplicito del debito fiscale, come richiesto dall'art. 120 cpv. 3 lett. b LIFD, e che gli incontri tra il fisco e il rappresentante dei contribuenti, privi di verbale, non potevano interrompere la prescrizione. Il Tribunale federale ha inoltre respinto l'argomento del fisco relativo alla violazione del principio di equità, confermando che, una volta intervenuta la prescrizione, la pretesa fiscale non sussiste più.

prescrizione
diritto di tassare
riconoscimento esplicito
interruzione prescrizione
principio di equità
verbale
pretesa fiscale
Case law2019-03-06

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 120 cpv. 4 LIFD, stabilendo che il diritto di tassare si prescrive in 15 anni dalla fine del periodo fiscale. Nel caso concreto, relativo al periodo fiscale 2009, tale termine non era ancora raggiunto. Inoltre, il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 120 cpv. 1 LIFD era stato interrotto dalla lettera del 30 giugno 2014 inviata dal fisco ticinese, che aveva lo scopo di evitare la prescrizione e di comunicare l'intenzione di procedere alla tassazione una volta evaso il reclamo presentato alle autorità solettesi. Pertanto, il Tribunale federale ha respinto la censura del ricorrente relativa alla prescrizione del diritto di tassare.

prescrizione
diritto di tassare
termine di prescrizione
interruzione della prescrizione
periodo fiscale
onere della prova
tassazione congiunta
Case law2019-03-06

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 120 cpv. 3 LIFD, relativo alla prescrizione del diritto di tassare. Il ricorrente sosteneva che lo scritto del 30 giugno 2014 non avesse interrotto la prescrizione, ma il Tribunale ha ritenuto che tale atto, comunicato al contribuente con l'intento di evitare la prescrizione, costituisse un atto ufficiale idoneo a interrompere il termine di prescrizione e a farne decorrere uno nuovo, conformemente alla giurisprudenza consolidata. Pertanto, il Tribunale ha respinto la censura del ricorrente, confermando che il diritto di tassare non era prescritto.

prescrizione
diritto di tassare
atto ufficiale
interruzione prescrizione
giurisprudenza consolidata
periodo fiscale
comunicazione al contribuente
Case law2019-03-06

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 120 cpv. 1 LIFD, relativo alla prescrizione del diritto di tassare, stabilendo che il termine di prescrizione di cinque anni non era decorso nel caso concreto. La Corte ha confermato che la lettera del 30 giugno 2014 inviata dal fisco ticinese, con cui si comunicava l'intenzione di procedere alla tassazione dopo l'esito del reclamo presso le autorità solettesi, costituiva un atto ufficiale idoneo a interrompere il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD. Pertanto, il diritto di tassare non si era prescritto, essendo stato interrotto prima della scadenza del termine quinquennale e rientrando comunque nel limite massimo di 15 anni previsto dall'art. 120 cpv. 4 LIFD.

prescrizione
diritto di tassare
interruzione del termine
atto ufficiale
onere della prova
tassazione congiunta
limite massimo di prescrizione
Case law2019-03-06

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 120 cpv. 3 LIFD, relativo alla prescrizione del diritto di tassare. Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 1 LIFD), ma un nuovo termine decorre con ogni atto ufficiale inteso all'accertamento o alla riscossione del credito fiscale comunicato al contribuente (art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD). La giurisprudenza del Tribunale federale stabilisce che ogni misura dell'autorità tendente alla fissazione della pretesa fiscale, comprese semplici lettere o ingiunzioni, è idonea a interrompere il termine di prescrizione e a farne decorrere uno nuovo. Nel caso concreto, il termine di prescrizione è stato interrotto dalla lettera del 30 giugno 2014 inviata dal fisco ticinese, che aveva lo scopo di evitare la prescrizione e di attendere l'esito del reclamo presentato alle autorità solettesi. Pertanto, il Tribunale federale ha respinto la censura della ricorrente, confermando che il diritto di tassare non era prescritto.

prescrizione
diritto di tassare
interruzione del termine
atto ufficiale
credito fiscale
giurisprudenza federale
onere della prova
Case law2019-03-06

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 120 cpv. 1 LIFD, relativo alla prescrizione del diritto di tassare, stabilendo che il termine di prescrizione di cinque anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 1 LIFD) era stato interrotto dall'invio della lettera del 30 giugno 2014 da parte del fisco ticinese, che costituiva un atto ufficiale inteso all'accertamento del credito fiscale (art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD). Il Tribunale ha confermato che, secondo la giurisprudenza, anche una semplice richiesta di documentazione può interrompere la prescrizione, prorogando il termine di ulteriori cinque anni, e che il diritto di tassare si prescrive comunque dopo 15 anni dalla fine del periodo fiscale (art. 120 cpv. 4 LIFD). Pertanto, il ricorso è stato respinto in quanto infondato.

prescrizione
diritto di tassare
interruzione del termine
atto ufficiale
giurisprudenza
credito fiscale
periodo fiscale
Case law2017-02-08

Il Tribunale federale ha esaminato se il diritto del fisco ticinese di tassare i ricorrenti per il periodo fiscale 2006 fosse prescritto ai sensi dell'art. 120 cpv. 3 LIFD. La Corte ha ritenuto che la prescrizione non fosse intervenuta poiché il termine era stato interrotto da atti ufficiali, tra cui una richiesta di documentazione inviata dall'Ufficio di tassazione allo Studio C.________, rappresentante designato dai contribuenti nella loro dichiarazione fiscale. L'e-mail del 4 agosto 2008, inviata da G.________ in risposta a tale richiesta, è stata considerata un atto interruttivo valido ai sensi dell'art. 120 cpv. 3 lett. a) LIFD, poiché dimostrava l'impegno del fisco nell'accertamento del debito fiscale. Inoltre, la Corte ha confermato che le informazioni raccolte per la comunione ereditaria D.________, alla quale i ricorrenti partecipavano indirettamente, erano rilevanti per la loro tassazione individuale, in conformità con l'art. 10 cpv. 1 LIFD. Pertanto, il ricorso è stato respinto.

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atto interruttivo
comunione ereditaria
rappresentanza fiscale
accertamento fiscale
buona fede
debito fiscale
Case law2013-03-21

Il Tribunale federale ha esaminato la responsabilità solidale dell'amministratore A.________ ai sensi dell'art. 120 cpv. 1 LIFD, confermando che il termine di prescrizione quinquennale per il diritto di tassare era rispettato, poiché le notifiche di tassazione del 7 aprile 2005 e del 24 novembre 2005, indirizzate alla società B.________AG, erano opponibili anche al ricorrente in qualità di amministratore. Il ricorrente non poteva contestare il credito d'imposta già definitivamente accertato, e il termine di prescrizione era stato interrotto da atti ufficiali di riscossione. Il Tribunale ha quindi ritenuto infondate le eccezioni di prescrizione sollevate dal ricorrente.

prescrizione
responsabilità solidale
diritto di tassare
notifica di tassazione
amministratore
società
credito d'imposta