Art. 120 Prescrizione del diritto di tassare
1 Il diritto di tassare si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Sono salvi gli articoli 152 e 184.
2 La prescrizione non decorre o è sospesa:
- a.
- durante una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione;
- b.
- fino a quando il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento;
- c.
- fino a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell’imposta hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera.
3 Un nuovo termine di prescrizione decorre con:
- a.
- ogni atto ufficiale inteso all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale, comunicato al contribuente o al corresponsabile dell’imposta;
- b.
- ogni riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile dell’imposta;
- c.
- la presentazione di una domanda di condono;
- d.
- il promovimento di un’azione penale per sottrazione consumata d’imposta o per delitto fiscale.
4 Il diritto di tassare si prescrive, in ogni caso, in 15 anni dalla fine del periodo fiscale.
