Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD)

LIFD·642.11

Art. 10 Comunioni ereditarie, società e investimenti collettivi di capitale9

1 Il reddito di comunioni ereditarie è aggiunto a quello dei singoli eredi, il reddito di società semplici, di società in nome collettivo e società in accomandita è aggiunto agli elementi imponibili dei singoli soci.

2 Il reddito degli investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200610 sugli investimenti collettivi (LICol) è attribuito agli investitori in funzione delle loro quote; ne sono eccettuati gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto.11

9 Nuovo testo giusta l’all. n. II 6 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

10 RS 951.31

11 Introdotto dall’all. n. II 6 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379; FF 2005 5701).

Case law2017-08-24

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 10 cpv. 1 LIFD nel contesto della tassazione dell'utile derivante dalla vendita di un immobile (mappale zzz) precedentemente parte di una società in nome collettivo. La Corte ha confermato che, ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LIFD, una società di persone non costituisce un soggetto fiscale indipendente, pertanto la sostanza commerciale è attribuita ai singoli soci. La Corte ha rilevato che l'immobile in questione era stato registrato nei bilanci della società come parte della sostanza commerciale sin dal 1991 e che non vi era prova di un successivo passaggio alla sostanza privata. Pertanto, l'utile derivante dalla vendita è stato considerato imponibile come reddito da attività indipendente ai sensi dell'art. 18 LIFD. La Corte ha respinto il ricorso, confermando la decisione della Camera di diritto tributario.

società in nome collettivo
sostanza commerciale
sostanza privata
tassazione
reddito da attività indipendente
registrazione contabile
onere della prova
Case law2017-02-08

Il Tribunale federale ha stabilito che il diritto di tassare i contribuenti per il periodo fiscale 2006 non era prescritto ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LIFD, poiché la prescrizione era stata interrotta da atti ufficiali, tra cui una richiesta di informazioni inviata dall'Ufficio di tassazione allo Studio C.________, rappresentante designato dai contribuenti nella loro dichiarazione fiscale. La Corte ha ritenuto che tali atti, inclusa un'email del 4 agosto 2008, costituissero validi atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD, in quanto finalizzati all'accertamento del debito fiscale. Inoltre, il Tribunale ha confermato che le comunioni ereditarie, in cui i contribuenti erano coinvolti, erano fiscalmente trasparenti e che le informazioni raccolte per tali entità erano rilevanti per la tassazione individuale dei contribuenti, come previsto dall'art. 10 cpv. 1 LIFD.

prescrizione
atto interruttivo
comunione ereditaria
trasparenza fiscale
accertamento fiscale
rappresentanza
buona fede