Art. 108231
1 Il creditore e il debitore possono promuovere nei confronti del terzo l’azione di contestazione della sua pretesa, quando questa riguarda:
- 1.
- un bene mobile in possesso o copossesso del terzo;
- 2.
- un credito o un altro diritto, se la pretesa del terzo appare più fondata di quella del debitore;
- 3.
- un fondo, se la pretesa risulta dal registro fondiario.
2 L’ufficio d’esecuzione impartisce loro un termine di venti giorni per promuovere l’azione.
3 Se nessuna azione è promossa, la pretesa è ritenuta riconosciuta nell’esecuzione in atto.
4 Su domanda del creditore o del debitore, il terzo è invitato a produrre all’ufficio d’esecuzione i suoi mezzi di prova entro lo scadere del termine per promuovere l’azione. L’articolo 73 capoverso 2 si applica per analogia.
231 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227; FF 1991 III 1).
