Il Tribunale federale ha analizzato l'applicabilità dell'art. 43 cpv. 3 LDP nel contesto di un'elezione al Consiglio nazionale con sistema proporzionale, distinguendolo dalle votazioni. La corte ha stabilito che, a differenza delle votazioni (art. 77 cpv. 1 lett. b LDP), le elezioni sono regolate in modo esaustivo dalla LDP e dall'ODP, con norme specifiche per il conteggio, la ripartizione dei mandati e la risoluzione delle parità (art. 40, 41, 43 LDP). La giurisprudenza relativa al riconteggio per risultati stretti (DTF 136 II 132) non è applicabile alle elezioni, poiché queste sono caratterizzate da urgenza e da una regolamentazione dettagliata che prevede, in caso di parità, il sorteggio (art. 43 cpv. 3 LDP). Il Tribunale ha respinto la richiesta di riconteggio, confermando che l'art. 11 ODP disciplina in modo completo le condizioni per una verifica, senza spazio per ulteriori regolamentazioni.
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