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Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)

LDP·161.1

Sezione 2: Operazioni elettorali e spoglio

Art. 43 Proclamazione degli eletti e ordine di subentro

1 Fra i candidati di una stessa lista sono eletti, nei limiti dei mandati ricevuti, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

2 I candidati non eletti subentreranno nell’ordine dei voti ottenuti.

3 In caso di parità di voti, decide la sorte.

Case law2011-11-23
art. 43 (3) LDP

in

138 II 13

Il caso riguarda un'elezione al Consiglio nazionale nel Cantone Ticino, dove due candidati della stessa lista hanno ottenuto lo stesso numero di voti (23'979). Il sorteggio automatico effettuato per risolvere la parità è stato contestato per mancanza di approvazione da parte del Consiglio federale e per l'assenza di una decisione formale del governo cantonale. Inoltre, il sorteggio è stato eseguito prematuramente, prima delle verifiche necessarie, e da un'autorità incompetente (la Direzione dei lavori di spoglio invece del governo cantonale). Il Tribunale federale ha annullato il sorteggio automatico per tre motivi principali: 1) l'assenza di approvazione del Consiglio federale per l'uso del mezzo tecnico (art. 84 cpv. 2 LDP); 2) la mancanza di autorizzazione preventiva del governo cantonale (art. 20 LDP); 3) l'incapacità di garantire la parità di trattamento tra i due candidati (50%-50%) a causa della pseudo-casualità del sistema informatico. Il Tribunale ha ordinato un nuovo sorteggio manuale in seduta pubblica per garantire trasparenza e parità di trattamento, in conformità con l'art. 34 cpv. 2 Cost. e l'art. 29 cpv. 1 Cost.

art.84 (2) LDP art.29 (1) Cost. art.20 LDP art.77 (1) LDP art.11 ODP art.34 (2) Cost. art.43 (1) LDP
sorteggio automatico
parità di voti
autorizzazione del Consiglio federale
pseudo-casualità
trasparenza del sorteggio
art. 20 LDP
art. 34 Cst.
Case law2011-11-23
art. 43 (3) LDP

in

1C 521/2011

Il Tribunale federale ha stabilito che l'Art. 43 cpv. 3 LDP disciplina il sorteggio in caso di parità di voti tra candidati durante le elezioni, richiedendo che esso sia effettuato dal Governo cantonale in modo pubblico e trasparente. Nel caso specifico, il sorteggio è stato eseguito in modo automatico e prematuro dalla Direzione dei lavori di spoglio, senza l'autorizzazione del Governo cantonale e prima della verifica dell'assenza di irregolarità, violando così le modalità procedurali previste dalla legge. Il Tribunale ha inoltre rilevato che l'algoritmo informatico utilizzato non garantiva una reale casualità e parità di trattamento tra i candidati, compromettendo la trasparenza e l'affidabilità del processo elettorale. Pertanto, il sorteggio è stato annullato e il Governo cantonale è stato incaricato di procedere a un nuovo sorteggio manuale e pubblico.

art.29 (1) Cost. art.20 LDP art.11 ODP art.34 (2) Cost. art.84 LDP
sorteggio elettorale
parità di voti
procedura elettorale
trasparenza
casualità
diritti politici
controllo giudiziario
Case law2011-11-23
art. 43 (3) LDP

in

1C 520/2011

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 43 cpv. 3 LDP in un caso di parità di voti tra due candidati alle elezioni del Consiglio nazionale. Il governo cantonale aveva proceduto a un sorteggio automatico per determinare l'eletto, senza effettuare un riconteggio dei voti, ritenendo non applicabile la giurisprudenza stabilita nella DTF 136 II 132, che riguardava votazioni e non elezioni. Il Tribunale federale ha confermato che la legge federale (LDP e ODP) disciplina in modo esaustivo le elezioni proporzionali, prevedendo espressamente il sorteggio in caso di parità (art. 43 cpv. 3 LDP) e non imponendo un obbligo di riconteggio. Pertanto, ha annullato le decisioni del governo cantonale sul sorteggio, ordinando un nuovo sorteggio manuale, ma ha respinto le richieste di riconteggio per mancanza di sospetti concreti sull'esattezza dei risultati.

art.79 (2bis) LDP art.77 (1 lett. c) LDP art.20 LDP art.11 ODP art.34 (2) Cost.
sorteggio
parità di voti
riconteggio
elezioni proporzionali
LDP
ODP
giurisprudenza
Case law2011-11-23
art. 43 (3) LDP

in

138 II 5

Il Tribunale federale ha analizzato l'applicabilità dell'art. 43 cpv. 3 LDP nel contesto di un'elezione al Consiglio nazionale con sistema proporzionale, distinguendolo dalle votazioni. La corte ha stabilito che, a differenza delle votazioni (art. 77 cpv. 1 lett. b LDP), le elezioni sono regolate in modo esaustivo dalla LDP e dall'ODP, con norme specifiche per il conteggio, la ripartizione dei mandati e la risoluzione delle parità (art. 40, 41, 43 LDP). La giurisprudenza relativa al riconteggio per risultati stretti (DTF 136 II 132) non è applicabile alle elezioni, poiché queste sono caratterizzate da urgenza e da una regolamentazione dettagliata che prevede, in caso di parità, il sorteggio (art. 43 cpv. 3 LDP). Il Tribunale ha respinto la richiesta di riconteggio, confermando che l'art. 11 ODP disciplina in modo completo le condizioni per una verifica, senza spazio per ulteriori regolamentazioni.

art.79 (2) LDP art.41 LDP art.77 (1) LDP art.11 ODP art.34 (2) Cost. art.40 LDP
elezioni proporzionali
riconteggio
parità di voti
sorteggio
irregolarità elettorali
protezione giuridica
urgenza procedurale
Case law2011-11-23
art. 43 (3) LDP

in

138 II 13

{'factual_analysis': "Il caso riguarda un'elezione al Consiglio nazionale nel Cantone Ticino, dove due candidati della stessa lista hanno ottenuto lo stesso numero di voti (23'979). Il sorteggio automatico effettuato per risolvere la parità è stato contestato per mancanza di approvazione da parte del Consiglio federale e per l'assenza di una decisione formale del governo cantonale. Inoltre, il sorteggio è stato eseguito prematuramente, prima delle verifiche necessarie, e da un'autorità incompetente (la Direzione dei lavori di spoglio invece del governo cantonale).", 'normative_analysis': "Il Tribunale federale ha annullato il sorteggio automatico per tre motivi principali: 1) l'assenza di approvazione del Consiglio federale per l'uso del mezzo tecnico (art. 84 cpv. 2 LDP); 2) la mancanza di autorizzazione preventiva del governo cantonale (art. 20 LDP); 3) l'incapacità di garantire la parità di trattamento tra i due candidati (50%-50%) a causa della pseudo-casualità del sistema informatico. Il Tribunale ha ordinato un nuovo sorteggio manuale in seduta pubblica per garantire trasparenza e parità di trattamento, in conformità con l'art. 34 cpv. 2 Cost. e l'art. 29 cpv. 1 Cost."}

art.84 (2) LDP art.29 (1) Cost. art.20 LDP art.77 (1) LDP art.11 ODP art.34 (2) Cost. art.43 (1) LDP
sorteggio automatico
parità di voti
autorizzazione del Consiglio federale
pseudo-casualità
trasparenza del sorteggio
art. 20 LDP
art. 34 Cst.