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Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)

LDP·161.1

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 20 Decisione per sorteggio

Gli eventuali sorteggi avvengono nel Cantone per ordine del governo cantonale, nella Confederazione per ordine del Consiglio federale.

Case law2011-11-23
art. 20 LDP

in

1C 521/2011

Il Tribunale federale ha stabilito che il sorteggio effettuato il 23 ottobre 2011, in caso di parità di voti tra i candidati Monica Duca Widmer e Marco Romano, violava l'art. 20 LDP poiché è stato eseguito da un'autorità incompetente (la Direzione dei lavori di spoglio) senza l'incarico del Governo cantonale e prima della verifica dell'assenza di irregolarità. Inoltre, il sorteggio elettronico non garantiva la trasparenza e la casualità effettiva richiesta per assicurare la parità di trattamento tra i candidati, contrariamente ai principi dell'art. 34 Cost. Il Tribunale ha quindi annullato il sorteggio e ordinato un nuovo sorteggio manuale e pubblico, da effettuarsi entro il 29 novembre 2011, con la partecipazione dei candidati e dei rappresentanti dei partiti.

art.29 (1 e 2) Cost. art.11 ODP art.34 (2) Cost. art.84 LDP art.43 (1 e 3) LDP
sorteggio elettorale
parità di voti
competenza autorità
trasparenza procedurale
casualità effettiva
diritto costituzionale
annullamento decisione
Case law2011-11-23
art. 20 LDP

in

1C 520/2011

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 20 LDP in relazione al sorteggio tra due candidati con lo stesso numero di voti nell'elezione del Consiglio nazionale. Il giudice ha confermato che il sorteggio è espressamente previsto dalla legge federale (art. 20 e 43 cpv. 3 LDP) e dalla normativa cantonale (art. 110 LEDP), ritenendolo legittimo anche se non preannunciato prima dell'elezione. Il Tribunale ha respinto le critiche sul sorteggio, affermando che non costituisce una soppressione del diritto di voto, ma una procedura legale per risolvere la parità di voti. Inoltre, ha stabilito che spetta al governo cantonale ordinare il sorteggio, non all'Ufficio di accertamento, come previsto dall'art. 20 LDP. Il ricorso è stato accolto solo in parte, annullando le decisioni impugnate e ordinando un nuovo sorteggio manuale.

art.190 Cost. art.79 (2bis) LDP art.43 (3) LDP art.77 (1) LDP art.11 ODP art.34 (2) Cost.
sorteggio
parità di voti
elezioni proporzionali
Consiglio nazionale
riconteggio voti
protezione giuridica
irregolarità elettorali
Case law2011-11-23
art. 20 LDP

in

138 II 13

La decisione del Tribunale federale riguarda l'annullamento di un sorteggio elettronico effettuato in caso di parità di voti tra due candidati della stessa lista durante le elezioni al Consiglio nazionale nel Cantone Ticino. Il sorteggio è stato annullato per tre motivi principali: 1) l'utilizzo del mezzo tecnico non era stato approvato dal Consiglio federale (art. 84 cpv. 2 LDP); 2) è stato effettuato senza l'autorizzazione preventiva del governo cantonale richiesta dall'art. 20 LDP; 3) non è stato dimostrato che il sistema elettronico garantisse la stessa probabilità (50%-50%) ai due candidati, come previsto per un sorteggio manuale. Il Tribunale federale ha ordinato un nuovo sorteggio manuale in seduta pubblica, sottolineando l'importanza della trasparenza e della parità di trattamento (art. 34 Cost.).

art.29 (1) Cost. art.84 (2) LDP art.43 (3) LDP art.77 (1) LDP art.11 ODP art.34 Cost. art.66 (4) LTF art.68 (1) LTF
sorteggio elettronico
parità di voti
autorizzazione preventiva
trasparenza
parità di trattamento
art. 20 LDP
art. 34 Cost.