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Legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP)

LDP·161.1

Titolo secondo: Votazioni

Art. 11 Testi in votazione, schede e spiegazioni22

1 La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni i testi in votazione e le schede.

2 Ai testi è allegata una breve e oggettiva spiegazione del Consiglio federale, che tenga anche conto delle opinioni di importanti minoranze. Essa deve riprodurre letteralmente le domande figuranti sulla scheda. Nel caso di iniziative popolari e referendum, i comitati promotori trasmettono le proprie argomentazioni al Consiglio federale; questi le riprende nella spiegazione. Il Consiglio federale può rifiutare o modificare dichiarazioni lesive dell’onore, manifestamente contrarie alla verità oppure troppo lunghe. Nella spiegazione sono ammessi rimandi a fonti elettroniche soltanto se gli autori degli stessi dichiarano per scritto che tali fonti non hanno contenuto illecito e non contengono collegamenti a pubblicazioni elettroniche di contenuto illecito.23

3 Gli aventi diritto di voto ricevono il materiale necessario per votare validamente, secondo la normativa cantonale (scheda, legittimazione, busta, contrassegno di controllo e simili), al minimo tre e al massimo 4 settimane prima del giorno della votazione. I testi in votazione e le spiegazioni possono essere distribuiti anche prima.24 La Cancelleria federale li pubblica in forma elettronica almeno sei settimane prima del giorno della votazione.25 26

4 I Cantoni possono, per legge, autorizzare i Comuni ad inviare un unico esemplare (testi e spiegazione) per economia domestica, a meno che un membro di quest’ultima avente diritto di voto esiga l’invio personale.27

22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° apr. 1997 (RU 1997 753; FF 1993 III 309).

23 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 23 mar. 2007 che modifica la legislazione federale in materia di diritti politici, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4635; FF 2006 4815).

24 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).

25 Per. introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).

26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

27 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).

Case law2016-09-20
art. 11 (2) LDP

in

1C 349/2016

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso relativo alle modifiche apportate dal Consiglio di Stato ticinese al testo proposto dal Comitato d'iniziativa nell'opuscolo informativo per la votazione popolare del 25 settembre 2016 sull'iniziativa 'Basta con il dumping salariale in Ticino!'. Il ricorrente contestava le modifiche, ritenendole ingiustificate e lesive della libertà di espressione. Il Tribunale ha rilevato che le autorità cantonali, nell'ambito della loro discrezionalità, hanno il diritto di modificare dichiarazioni lesive dell'onore o contrarie alla verità ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 LDP e dell'art. 42d cpv. 2 RALEDP, al fine di garantire un'informazione obiettiva e corretta. Il Tribunale ha concluso che le modifiche non alteravano il senso delle argomentazioni del Comitato d'iniziativa e non influenzavano in modo illecito la libera formazione della volontà degli aventi diritto di voto, respingendo quindi il ricorso.

art.86 (1) LTF art.34 (2) Cost. art.106 (2) LTF art.89 (3) LTF art.95 LTF
diritti politici
opuscolo informativo
libertà di espressione
obiettività dell'informazione
modifiche testuali
votazione popolare
discrezionalità amministrativa
Case law2010-01-02
art. 11 (2) LDP

in

2C 5/2009

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 11 cpv. 2 LDP nel contesto del rifiuto del Consiglio di Stato di rinnovare la concessione per la gestione del ristorante Castelgrande. Il ricorrente sosteneva che il cambiamento di destinazione del bene demaniale, con l'affidamento della gestione alla Scuola superiore alberghiera e del turismo (SSAT), richiedesse una decisione del Gran Consiglio ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 LDP. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che il progetto del Governo non implicasse un mutamento importante nella destinazione generale del bene demaniale, poiché l'attività di ristorazione sarebbe continuata con un semplice cambiamento di direzione. Pertanto, non sussisteva alcuna violazione dell'art. 11 cpv. 2 LDP, né un esercizio arbitrario del potere discrezionale da parte dell'autorità.

art.106 (1) LTF art.9 Cost. art.10 (2) LDP art.13 (2) LDP art.95 (a) LTF
concessione demaniale
potere discrezionale
bene demaniale
interesse pubblico
diritto pubblico
arbitrio
cambiamento di destinazione
Case law2006-05-19
art. 11 (2) LDP

in

1A.102/2006

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato dal Sindacato Interprofessionale della Svizzera Italiana (SIP) e dal Sindacato Indipendente Studenti e Apprendisti (SISA) contro la Cancelleria federale, riguardante la votazione del 21 maggio 2006 sul nuovo ordinamento delle disposizioni costituzionali nel settore della formazione. Il Tribunale ha rilevato che i ricorrenti non hanno dimostrato la loro legittimazione a rappresentare il Coordinamento Nazionale 'NO il 21 maggio!' e che il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di legittimazione, poiché non può essere presentato a tutela di interessi di terzi. Inoltre, il Tribunale ha sottolineato che, secondo la giurisprudenza, non è ammesso un ricorso sul diritto di voto ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. a LDP in relazione all'art. 80 LDP per contestare la presunta carente oggettività delle spiegazioni del Consiglio federale in votazioni federali. Il Tribunale ha anche osservato che i ricorrenti non hanno spiegato perché l'art. 11 cpv. 2 LDP sarebbe stato violato, dato che il caso non riguardava un'iniziativa popolare o un referendum, e che non hanno sollevato irregolarità riguardanti le votazioni che avrebbero potuto giustificare un ricorso ai sensi dell'art. 77 cpv. 1 lett. b LDP. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e manifestamente irricevibile per carenza di motivazione.

art.77 (1 lett. b) LDP art.77 (1 lett. a) LDP art.80 LDP art.81 LDP art.11 (3) LDP
legittimazione
ricorso inammissibile
diritti politici
votazioni federali
spiegazioni del Consiglio federale
art. 11 LDP
principio di parità di trattamento