Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero
1 Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se:
- a.
- vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e
- b.
- ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda;
2 Qualora risieda o abbia risieduto all’estero, lo straniero può presentare una domanda se:
- a.
- vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e
- b.
- ha vincoli stretti con la Svizzera.
3 Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per:
- a.
- reintegrazione; o
- b.
- naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero.
4 La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l’attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l’attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola.
