Legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit)

LCit·141.0

Art. 21 Coniuge di un cittadino svizzero

1 Un cittadino straniero può, dopo aver sposato un cittadino svizzero, presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se:

a.
vive da tre anni in unione coniugale con il coniuge; e
b.
ha soggiornato in Svizzera per complessivi cinque anni, incluso quello precedente la domanda;

2 Qualora risieda o abbia risieduto all’estero, lo straniero può presentare una domanda se:

a.
vive da sei anni in unione coniugale con il coniuge; e
b.
ha vincoli stretti con la Svizzera.

3 Un cittadino straniero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata conformemente ai capoversi 1 e 2 anche se, dopo il matrimonio, il coniuge acquisisce la cittadinanza svizzera per:

a.
reintegrazione; o
b.
naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero.

4 La persona naturalizzata acquisisce la cittadinanza del Cantone e l’attinenza del Comune del coniuge svizzero. Se questi possiede la cittadinanza di più Cantoni o l’attinenza di più Comuni, la persona naturalizzata può decidere di acquisirne una sola.

Case law2013-04-16

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 21 cpv. 2 LN, che stabilisce i requisiti per l'ammissione all'esercizio del notariato, in particolare il punto 2 che vieta l'ammissione a chi è stato condannato per reati intenzionali contrari alla dignità professionale. Nel caso in esame, il notaio A.________ era stato condannato per falsità in atti (art. 317 CP), un reato intenzionale commesso nell'esercizio della sua professione. La Camera per l'avvocatura e il notariato e la Commissione di ricorso sulla magistratura hanno ritenuto che tale condanna comportasse la cessazione dell'esercizio del notariato ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 cifra 5 LN, poiché il reato era contrario alla dignità professionale. Il Tribunale federale ha confermato questa decisione, ritenendo che l'applicazione delle norme cantonali non fosse arbitraria e che la cessazione fosse giustificata dalla gravità del comportamento del notaio, nonostante le sue argomentazioni sulla proporzionalità e sul tempo trascorso dai fatti.

notariato
dignità professionale
reato intenzionale
cessazione dell'esercizio
proporzionalità
arbitrio
diritto cantonale
Case law1981-06-10

La Corte federale ha analizzato l'[art. 21 LCit] nel contesto della perdita della cittadinanza svizzera per perenzione. La ricorrente, nata all'estero da padre svizzero anch'egli nato all'estero, ha perso la cittadinanza svizzera per non aver effettuato una valida notificazione ai sensi dell'[art. 10 cpv. 1 LCit]. La Corte ha stabilito che la semplice menzione della ricorrente negli atti di divorzio dei genitori e la comunicazione della sentenza agli uffici di stato civile non costituiscono una manifestazione di volontà di conservare la cittadinanza svizzera. Inoltre, il termine decennale per la reintegrazione previsto dall'[art. 21 LCit] è scaduto senza che la ricorrente abbia presentato domanda. La Corte ha respinto il ricorso, confermando la perdita della cittadinanza.

perdita della cittadinanza
notificazione
perenzione
manifestazione di volontà
registri delle famiglie
divorzio
cittadinanza svizzera