Art. 1 Principi
1 Ogni persona la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato (vittima) ha diritto all’aiuto conformemente alla presente legge (aiuto alle vittime).
2 Hanno diritto all’aiuto alle vittime anche il coniuge, i figli e i genitori della vittima, nonché le altre persone unite alla vittima da legami analoghi (congiunti).
3 Il diritto sussiste indipendentemente dal fatto che l’autore:
- a.
- sia stato rintracciato;
- b.
- si sia comportato in modo colpevole;
- c.
- abbia agito intenzionalmente o per negligenza.
