Art. 10 Cura medica
1 L’assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d’infortunio, segnatamente:
- a.29
- alla cura ambulatoriale da parte del medico, del dentista o, previa loro prescrizione, del personale paramedico e del chiropratico, nonché alla cura ambulatoriale in un ospedale;
- b.
- ai medicamenti e alle analisi ordinati dal medico o dal dentista;
- c.
- alla cura, al vitto e alloggio in sala comune ospedaliera;
- d.
- alle cure complementari e a quelle balneari prescritte dal medico;
- e.
- ai mezzi ed agli apparecchi occorrenti per la sua guarigione.
2 L’assicurato può scegliere liberamente il medico, il dentista, il chiropratico, la farmacia, l’ospedale e la casa di cura.30
3 Il Consiglio federale può definire più in dettaglio le prestazioni d’obbligo a carico dell’assicurazione e limitare il rimborso delle spese di cura all’estero. Esso può inoltre fissare le condizioni relative al diritto all’assistenza e alle cure a domicilio.31
29 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
30 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
31 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).
