Il Tribunale federale ha esaminato il caso alla luce dell'art. 10 cpv. 2 Cost., affermando che il diritto costituzionale all'autodeterminazione garantisce alla donna incinta la facoltà di decidere liberamente, nei casi in cui sono dati i presupposti per interrompere legalmente la gravidanza, di non portare a termine la gestazione. Nel caso specifico, il medico aveva violato l'obbligo contrattuale di informazione nei confronti della madre, impedendole di optare per un'interruzione legale della gravidanza dopo la mancata segnalazione di esami che avrebbero rivelato la sindrome di Down del feto. Tuttavia, il Tribunale ha stabilito che tale violazione non si estendeva al figlio, poiché quest'ultimo non ha un diritto a non nascere e l'obbligo di informazione del medico non era diretto a tutelare il nascituro. Pertanto, la responsabilità contrattuale del medico non poteva essere riconosciuta nei confronti del figlio.
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