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Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

Cost.·101

Capitolo 1: Diritti fondamentali

Art. 10 Diritto alla vita e alla libertà personale

1 Ognuno ha diritto alla vita. La pena di morte è vietata.

2 Ognuno ha diritto alla libertà personale, in particolare all’integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento.

3 La tortura nonché ogni altro genere di trattamento o punizione crudele, inumano o degradante sono vietati.

Case law2022-12-12
art. 10 Cost.

in

2C 886/2021

Il Tribunale federale ha esaminato la risoluzione del Consiglio di Stato del Cantone Ticino che istituiva un obbligo di test per il personale sanitario non vaccinato e di certificato COVID per i visitatori delle strutture sociosanitarie, basandosi sulla Legge sulle epidemie (LEp) e altre disposizioni cantonali e federali. Il Tribunale ha riconosciuto che la risoluzione costituiva un atto normativo cantonale, impugnabile direttamente davanti al Tribunale federale, e ha valutato la legittimità della disparità di trattamento tra personale vaccinato e non vaccinato. Il Tribunale ha ritenuto che la misura fosse giustificata da un interesse pubblico alla protezione della salute delle persone vulnerabili e che rispettasse il principio di proporzionalità, poiché offriva un'alternativa meno invasiva (test ripetuti) al personale non vaccinato. Il ricorso è stato quindi respinto.

art.40 LEp art.8 (1) Cost. art.10 Cost. art.13 Cost.
principio di uguaglianza
libertà personale
protezione della salute pubblica
proporzionalità
atto normativo cantonale
COVID-19
obbligo di test
Case law2020-01-28
art. 10 (3) Cost.

in

6B 999/2018

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso alla luce dell'art. 10 cpv. 3 Cost., in combinato disposto con l'art. 3 e 13 CEDU, nonché l'art. 7 del Patto ONU II e l'art. 13 della Convenzione contro la tortura, riconoscendo alla vittima di presunti maltrattamenti da parte di agenti di polizia il diritto a un'inchiesta effettiva e approfondita. La Corte ha rilevato che il ricorrente ha sostenuto in modo plausibile di aver subito un trattamento degradante e che le autorità cantonali, nel decretare l'abbandono del procedimento penale basandosi esclusivamente sull'ora indicata dal ricorrente (09.00) senza considerare adeguatamente le prove e le discrepanze temporali (come la presenza del veicolo di servizio prima delle 08.33), hanno violato il principio 'in dubio pro duriore' e l'art. 319 CPP. Pertanto, il Tribunale federale ha annullato la sentenza cantonale e rinviato la causa per una nuova decisione, ordinando la continuazione del procedimento penale.

art.3 CEDU art.319 (1 lett. a e b) CPP art.5 (1) Cost. art.13 CEDU art.324 CPP art.2 (2) CPP
diritto a un'inchiesta effettiva
principio in dubio pro duriore
abbandono del procedimento
maltrattamenti da parte di agenti
violazione del diritto di difesa
motivazione insufficiente
continuzione del procedimento penale
Case law2014-12-15
art. 10 (2) Cost.

in

4A 551/2013

Il Tribunale federale ha esaminato il caso alla luce dell'art. 10 cpv. 2 Cost., affermando che il diritto costituzionale all'autodeterminazione garantisce alla donna incinta la facoltà di decidere liberamente, nei casi in cui sono dati i presupposti per interrompere legalmente la gravidanza, di non portare a termine la gestazione. Nel caso specifico, il medico aveva violato l'obbligo contrattuale di informazione nei confronti della madre, impedendole di optare per un'interruzione legale della gravidanza dopo la mancata segnalazione di esami che avrebbero rivelato la sindrome di Down del feto. Tuttavia, il Tribunale ha stabilito che tale violazione non si estendeva al figlio, poiché quest'ultimo non ha un diritto a non nascere e l'obbligo di informazione del medico non era diretto a tutelare il nascituro. Pertanto, la responsabilità contrattuale del medico non poteva essere riconosciuta nei confronti del figlio.

art.29 Cost. art.97 (1) CO art.127 CO art.60 (1) CO
autodeterminazione
obbligo di informazione
responsabilità contrattuale
interruzione della gravidanza
wrongful birth
wrongful life
diritti della personalità
Case law2013-03-15
art. 10 (2) Cost.

in

1B 63/2013

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso relativo alla carcerazione preventiva di A.________, confermando che la detenzione era giustificata ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 CPP, in particolare per il pericolo di recidiva (lett. c). La Corte ha rilevato che il ricorrente non contestava l'esistenza di seri indizi di reato e che il pericolo di recidiva era fondato, considerando la commissione di reati analoghi in passato e la necessità di una perizia psichiatrica per valutare il rischio. Il Tribunale ha inoltre sottolineato che la carcerazione preventiva deve rispettare il principio di proporzionalità e costituire un'ultima ratio, ma ha ritenuto che nel caso concreto queste condizioni fossero soddisfatte. Il ricorso è stato quindi respinto per carenza di motivazione e per mancanza di fondatezza nel merito.

art.5 (2) CPP art.107 (2) LTF art.221 (1) CPP art.31 (3) Cost. art.42 (1) LTF art.10 (2) Cost. art.95 LTF
carcere preventivo
pericolo di recidiva
principio di proporzionalità
ultima ratio
seri indizi di reato
perizia psichiatrica
violazione dei diritti fondamentali
Case law2009-12-29
art. 10 (2) Cost.

in

1B 358/2009

Il Tribunale federale ha esaminato la compatibilità della detenzione preventiva con la libertà personale garantita dall'art. 10 cpv. 2 Cost., stabilendo che tale misura è legittima solo se fondata su una base legale (art. 31 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 Cost.) e giustificata da un interesse pubblico, rispettando il principio di proporzionalità. Nel caso concreto, la detenzione è stata ritenuta giustificata dal pericolo di fuga e dal rischio di collusione, conformemente all'art. 95 cpv. 2 CPP/TI. Il Tribunale ha inoltre confermato che la Corte cantonale non ha commesso arbitrio nel valutare la parziale sovrapposizione dei fatti perseguiti in Svizzera con quelli oggetto del patteggiamento in Italia, escludendo l'applicazione del principio 'ne bis in idem' (art. 54 CAS) poiché la pena concordata in Italia non era in corso di esecuzione. Il ricorso è stato quindi respinto.

art.31 (1) Cost. art.5 CEDU art.36 (1) Cost.
libertà personale
detenzione preventiva
pericolo di fuga
rischio di collusione
principio di proporzionalità
ne bis in idem
base legale
Case law2009-12-15
art. 10 (2) Cost.

in

1B 335/2009

Il Tribunale federale ha esaminato la compatibilità della detenzione preventiva con l'art. 10 cpv. 2 Cost., stabilendo che tale misura è legittima solo se fondata su una base legale (art. 31 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 Cost.) e giustificata da un interesse pubblico, rispettando il principio di proporzionalità. Nel caso concreto, la detenzione è stata ritenuta giustificata dal pericolo di fuga e dal rischio di collusione, nonostante le contestazioni del ricorrente riguardo alla proporzionalità e all'applicazione del principio 'ne bis in idem' ex art. 54 CAS. Il Tribunale ha inoltre confermato che la durata della detenzione preventiva non era eccessiva rispetto alla presumibile pena detentiva, considerando la gravità dei reati contestati e le circostanze concrete del caso.

art.36 (1) Cost. art.5 CEDU art.31 (1) Cost. art.251 (1) CP art.305bis (2) CP
detenzione preventiva
libertà personale
proporzionalità
pericolo di fuga
rischio di collusione
ne bis in idem
gravità del reato
Case law2004-07-05
art. 10 (2) Cost.

in

1P.223/2004

Il Tribunale federale ha esaminato la compatibilità della detenzione preventiva con la libertà personale garantita dall'art. 10 cpv. 2 Cost., stabilendo che tale privazione della libertà è legittima solo se fondata su una base legale, come gli art. 95 segg. CPP/TI, e rispetta il principio di proporzionalità (art. 36 cpv. 2 e 3 Cost.). Il Tribunale ha confermato che l'autorità cantonale ha correttamente applicato le norme procedurali, inclusa l'interpretazione dell'art. 20 cpv. 3 CPP/TI riguardo ai termini per il preavviso negativo del PP, ritenendo che il termine di tre giorni per la trasmissione del preavviso, prorogato al lunedì in caso di scadenza nel fine settimana, rispetti il principio di celerità e il diritto alla libertà personale. Il ricorso è stato respinto in quanto infondato.

art.31 (1) Cost. art.5 CEDU art.36 (1) Cost.
libertà personale
detenzione preventiva
proporzionalità
termini procedurali
preavviso negativo
principio di celerità
ricorso infondato
Case law2003-06-10
art. 10 (2) Cost.

in

1P.515/2003

Il Tribunale federale ha esaminato la legittimità della carcerazione preventiva del ricorrente alla luce dell'art. 10 cpv. 2 Cost., confermando che la privazione della libertà personale è giustificata solo se basata su una legge (art. 31 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 Cost.) e rispetta il principio di proporzionalità. Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che gli indizi di colpevolezza gravi e il pericolo di recidiva, desunti dagli atti istruttori e dalla condizione psichica del ricorrente, giustificassero il mantenimento della detenzione preventiva, conformemente agli art. 95 segg. CPP/TI e all'art. 5 CEDU. La Corte cantonale non ha agito arbitrariamente nel valutare gli elementi probatori e nel ritenere soddisfatti i presupposti per la carcerazione, anche se il ricorrente contestava l'esistenza di gravi indizi e il rischio di recidiva. Il Tribunale federale ha quindi respinto il ricorso, confermando la decisione cantonale.

art.31 (1) Cost. art.5 (1 lett. c) CEDU art.36 (1) Cost.
carcere preventivo
libertà personale
indizi di colpevolezza
pericolo di recidiva
principio di proporzionalità
art. 10 Cost.
art. 5 CEDU
Case law2000-06-10
art. 10 (2) Cost.

in

1P.543/2000

Il Tribunale federale ha esaminato la legittimità della proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 Cost., stabilendo che la privazione della libertà personale è giustificata solo se basata su una base legale (art. 31 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 Cost.) e rispetta il principio di proporzionalità. Nel caso specifico, la Corte cantonale ha violato il diritto di essere sentito della ricorrente non esaminando adeguatamente le censure sollevate riguardo ai presupposti per il mantenimento della detenzione preventiva, in particolare il pericolo di fuga, fondandosi erroneamente sull'assunto che la ricorrente non avesse impugnato la decisione del GIAR. Pertanto, il ricorso è stato accolto e la decisione impugnata annullata, con rinvio alla CRP per un nuovo giudizio.

art.31 (1) Cost. art.5 CEDU art.36 (1) Cost.
carcere preventivo
libertà personale
proporzionalità
diritto di essere sentito
pericolo di fuga
base legale
violazione procedurale
Case law2000-03-23
art. 10 (2) Cost.

in

1P.124/2000

Il Tribunale federale ha esaminato la legittimità della carcerazione preventiva del ricorrente alla luce dell'art. 10 cpv. 2 Cost., confermando che la privazione della libertà personale è ammissibile solo se basata su una base legale (art. 95 segg. CPP/TI) e giustificata da un interesse pubblico, rispettando il principio di proporzionalità (art. 36 cpv. 2 e 3 Cost.). La Corte ha rilevato che la detenzione preventiva è giustificata dalla presenza di gravi indizi di colpevolezza, dal rischio di collusione e inquinamento delle prove, e dal concreto pericolo di fuga, considerando l'assenza di legami del ricorrente con la Svizzera e la sua situazione finanziaria precaria. Il Tribunale ha inoltre confermato che le constatazioni di fatto dell'autorità cantonale non erano arbitrarie e che le misure alternative alla detenzione non sarebbero state sufficienti a garantire la presenza del ricorrente al processo.

art.190 (2) CP art.31 (1) Cost. art.5 CEDU art.36 (1) Cost.
carcere preventivo
libertà personale
indizi di colpevolezza
collusione
inquinamento delle prove
pericolo di fuga
proporzionalità