Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso di D3.________, il quale lamentava la violazione del suo diritto di essere sentito (Art. 29 Cost. e Art. 107 CPP) a causa della mancata possibilità di partecipare al procedimento dinanzi al Tribunale penale federale (TPF) riguardante la confisca di beni di sua spettanza. Il ricorrente, in qualità di terzo aggravato da atti procedurali (Art. 105 cpv. 1 lett. f CPP), avrebbe dovuto essere citato a comparire per esercitare il suo diritto di essere sentito, come previsto dall'Art. 338 cpv. 2 e 3 CPP. Il TPF, tuttavia, non ha adempiuto a questo obbligo, violando così il diritto del ricorrente. Il Tribunale federale ha quindi accolto il ricorso, annullando la parte della sentenza relativa alla confisca e rinviando la causa al TPF per un nuovo giudizio, garantendo al ricorrente l'opportunità di essere sentito.
diritto di essere sentito
confisca
terzo aggravato
procedura penale
buona fede
violazione procedurale
annullamento sentenza