Art. 221 Presupposti
1 La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l’imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che:
- a.
- si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione;
- b.
- influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento della verità; o
- c.111
- minacci seriamente e in modo imminente la sicurezza altrui commettendo crimini o gravi delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi.
1bis La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile in via eccezionale se:
- a.
- l’imputato è gravemente indiziato di aver seriamente leso una persona nella sua integrità fisica, psichica o sessuale mediante un crimine o un grave delitto; e
- b.
- vi è il pericolo serio e imminente che l’imputato commetta un grave crimine analogo.112
2 La carcerazione è pure ammissibile se vi è il pericolo serio e imminente che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compia effettivamente.113
111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).
112 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).
113 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).
