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Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP)

CPP·312.0

Sezione 4:
Carcerazione preventiva e carcerazione di sicurezza: disposizioni generali

Art. 221 Presupposti

1 La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l’imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che:

a.
si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione;
b.
influenzi persone o inquini mezzi di prova, compromettendo in tal modo l’accertamento della verità; o
c.111
minacci seriamente e in modo imminente la sicurezza altrui commettendo crimini o gravi delitti, dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi.

1bis La carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile in via eccezionale se:

a.
l’imputato è gravemente indiziato di aver seriamente leso una persona nella sua integrità fisica, psichica o sessuale mediante un crimine o un grave delitto; e
b.
vi è il pericolo serio e imminente che l’imputato commetta un grave crimine analogo.112

2 La carcerazione è pure ammissibile se vi è il pericolo serio e imminente che chi ha proferito la minaccia di commettere un grave crimine lo compia effettivamente.113

111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).

112 Introdotto dal n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).

113 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).

Case law2022-11-17
art. 221 (1) CPP

in

1B 493/2022

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da A.________ contro la decisione del 23 agosto 2022 della CARP che respingeva la sua richiesta di scarcerazione. Il Tribunale ha rilevato che il ricorso è diventato privo di oggetto a seguito della scarcerazione del ricorrente il 18 ottobre 2022, conformemente alla prassi secondo cui l'interesse pratico e attuale deve sussistere anche al momento della decisione (art. 81 cpv. 1 lett. b LTF). Il Tribunale ha inoltre sottolineato che, in applicazione del principio della buona fede processuale, spettava al ricorrente informare tempestivamente il Tribunale dell'avvenuta scarcerazione. Nonostante il ricorrente abbia sostenuto che la questione della conformità al diritto federale di una scarcerazione non motivata dall'espiazione integrale della pena rimaneva rilevante, il Tribunale ha ritenuto che eventuali future questioni di scarcerazione dovessero essere esaminate in primo luogo dalla CARP, considerando le mutate circostanze, tra cui l'inasprimento della pena deciso dalla Corte di diritto penale il 26 ottobre 2022. Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso privo di oggetto e ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

art.63 CP art.212 (3) CPP art.32 (2) LTF art.5 (3) Cost. art.71 LTF art.59 (3) CP art.64 LTF art.72 PC art.81 (1) LTF
carcarazione di sicurezza
interesse pratico e attuale
buona fede processuale
scarcerazione
pericolo di recidiva
trattamento ambulatoriale
gratuito patrocinio
Case law2022-08-18
art. 221 (1) CPP

in

1B 417/2022

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 221 cpv. 1 CPP, stabilendo che la carcerazione di sicurezza è ammissibile quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o delitto e vi è un serio pericolo di fuga. Nel caso specifico, il ricorrente, cittadino italiano, era stato condannato per truffa aggravata e altri reati, e il Tribunale ha ritenuto che, data la sua possibilità di esercitare la professione in Italia e l'assenza di ostacoli all'estradizione, il pericolo di fuga fosse concreto. La Corte dei reclami penali aveva correttamente valutato le circostanze, tra cui i legami familiari, la situazione finanziaria e i contatti con l'estero, confermando così la legittimità della carcerazione di sicurezza. Il ricorso è stato respinto in quanto infondato.

art.105 (2) LTF art.98 LTF art.212 (1) CPP art.106 (2) LTF art.97 (1) LTF art.237 (1) CPP art.237 (2) CPP art.95 LTF art.42 LTF art.66 (1) LTF
carcerazione di sicurezza
pericolo di fuga
Art. 221 CPP
principio di proporzionalità
misure sostitutive
estradizione
procedura penale
Case law2022-08-12
art. 221 (1) CPP

in

1B 594/2022

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 221 cpv. 1 lett. a CPP, stabilendo che la carcerazione di sicurezza è ammissibile quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o delitto e vi è un serio rischio di fuga che lo sottrarrebbe al procedimento penale o alla sanzione. Il pericolo di fuga deve essere probabile, non solo possibile, e deve essere valutato considerando fattori concreti come il carattere dell'imputato, i legami familiari e sociali, la professione, la situazione finanziaria e i contatti con l'estero. La gravità dell'infrazione da sola non giustifica la carcerazione, ma può indicare un rischio di fuga dovuto alla severità della pena. Nel caso specifico, il ricorrente, cittadino italiano con forti legami con l'Italia e condannato a una pena significativa, è stato ritenuto a rischio di fuga, confermando così la legittimità della carcerazione di sicurezza.

art.105 (2) LTF art.78 (1) LTF art.99 (1) LTF art.98 LTF art.106 (2) LTF art.97 (1) LTF art.5 CPP art.95 LTF art.80 (1) LTF art.113 LTF art.66 (1) LTF
carcelerazione di sicurezza
pericolo di fuga
Art. 221 CPP
valutazione del rischio
legami con l'estero
gravità della pena
ricorso sussidiario
Case law2022-05-19
art. 221 (1) CPP

in

1B 197/2022

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 221 cpv. 1 CPP, che disciplina la carcerazione preventiva, stabilendo che questa è ammissibile solo quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o delitto e sussiste un serio rischio di fuga, inquinamento delle prove o minaccia alla sicurezza altrui. Nel caso in esame, la Corte dei reclami penali aveva ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza per i reati imputati al ricorrente, in particolare minacce e tentate lesioni, e un concreto pericolo di recidiva, escludendo misure sostitutive. Il Tribunale federale ha confermato questa valutazione, sottolineando che i reati contestati, come le minacce e le tentate lesioni, possono giustificare la carcerazione preventiva, e che la prognosi negativa del ricorrente, basata sui suoi precedenti penali e sulle condizioni psicofisiche, confermava il rischio di recidiva. Il ricorrente non ha contestato in modo sufficientemente motivato la sussistenza di questi presupposti, rendendo infondate le sue doglianze.

art.114 (2) CPP art.219 (4) CPP art.130 CPP art.5 (3) CEDU art.29 (2) Cost. art.226 (1) CPP art.224 (2) CPP
carcelerazione preventiva
gravi indizi di colpevolezza
pericolo di recidiva
misure sostitutive
principio di celerità
capacità dibattimentale
diritto di difesa
Case law2022-03-06
art. 221 (1) CPP

in

1B 257/2022

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 221 cpv. 1 CPP, stabilendo che la carcerazione di sicurezza è ammissibile solo quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o delitto e vi è un serio pericolo di fuga (lett. a), di inquinamento delle prove (lett. b) o di minaccia alla sicurezza altrui (lett. c). Nel caso concreto, il ricorrente, cittadino italiano, era gravemente indiziato per i reati contestati (truffa, falsità in documenti, ecc.) e il pericolo di fuga è stato ritenuto probabile considerando i suoi legami con l'Italia, la possibilità di esercitare la professione legale lì, e l'assenza di ostacoli per la moglie a seguirlo. La Corte ha respinto le critiche del ricorrente sull'arbitrarietà dell'accertamento dei fatti, confermando la decisione cantonale.

art.105 (2) LTF art.78 (1) LTF art.212 (1) CPP art.106 (2) LTF art.95 LTF art.98 LTF art.97 (1) LTF art.80 (1) LTF art.66 (1) LTF
carcerazione di sicurezza
pericolo di fuga
gravi indizi
Art. 221 CPP
legami con l'estero
valutazione delle prove
diritti di difesa
Case law2021-01-29
art. 221 CPP

in

1B 639/2020

Il Tribunale federale ha esaminato la richiesta di revoca dell'ordine di arresto internazionale ai sensi dell'art. 221 CPP, confermando la decisione della Corte dei reclami penali del Cantone Ticino. La CRP aveva ritenuto che sussistessero gravi indizi di colpevolezza e un pericolo di fuga, basandosi sull'ordine di arresto del 29 maggio 2019, che includeva controlli telefonici, l'arresto e la condanna di un correo, consegne di stupefacenti e il DNA del ricorrente trovato su una confezione sequestrata. Il Tribunale federale ha ritenuto che la decisione del PP del 19 agosto 2020, sebbene scarsamente motivata, non violasse il diritto di essere sentito (art. 80 cpv. 2 CPP e art. 29 cpv. 2 Cost.), poiché il ricorrente poteva dedurre i motivi dall'ordine di arresto. Il ricorso è stato respinto come manifestamente infondato, applicando l'art. 109 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 LTF.

art.48 (3) LTF art.66 (1) LTF art.106 (2) LTF art.97 (1) LTF art.42 (1 e 2) LTF art.95 LTF art.237 (1) CPP art.105 (1) LTF
ordine di arresto internazionale
gravi indizi di colpevolezza
pericolo di fuga
diritto di essere sentito
motivazione della decisione
procedura penale
estradizione
Case law2021-01-21
art. 221 (1) CPP

in

1B 643/2020

Il Tribunale federale ha esaminato la legittimità della carcerazione di sicurezza ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 CPP, stabilendo che tale misura è ammissibile solo se sussistono gravi indizi di colpevolezza e un concreto pericolo di fuga, collusione o minaccia alla sicurezza altrui. Nel caso specifico, il ricorrente, già condannato a 3 anni e 6 mesi di detenzione, aveva scontato oltre metà della pena e dimostrato forti legami familiari in Svizzera, riducendo la probabilità di fuga. Il Tribunale ha rilevato che la decisione della CARP, basata su valutazioni superate e non adeguatamente motivate, non giustificava il mantenimento della carcerazione, violando il principio di proporzionalità e l'obbligo di esaminare misure sostitutive meno severe (come cauzione, blocco documenti o braccialetto elettronico). Pertanto, ha annullato la decisione impugnata e rinviato il caso alla CARP per un nuovo esame, respingendo però la richiesta di scarcerazione immediata.

art.231 CPP art.237 (1-2) CPP art.238 (2) CPP art.78 (1) LTF art.93 (1) LTF art.212 (1) CPP art.95 LTF
carcelerazione di sicurezza
pericolo di fuga
principio di proporzionalità
misure sostitutive
gravi indizi di colpevolezza
legami familiari
motivazione insufficiente
Case law2018-09-05
art. 221 (1) CPP

in

1B 179/2018

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 221 cpv. 1 CPP, che disciplina la carcerazione preventiva, confermando che questa è ammissibile solo se l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o delitto e sussiste un serio pericolo di fuga, collusione, inquinamento delle prove o minaccia alla sicurezza altrui. Nel caso specifico, il ricorrente era gravemente indiziato per ferite da taglio inflitte durante un alterco, ma il Tribunale ha rilevato che il pericolo di fuga, pur non escludibile del tutto, non era sufficientemente motivato dalla Corte cantonale, la quale aveva omesso di valutare adeguatamente misure sostitutive come il blocco dei documenti d'identità o l'obbligo di dimora. Il Tribunale ha quindi annullato la decisione impugnata nella parte relativa alla mancata adozione di misure sostitutive, rinviando la causa alla CRP per un nuovo esame, ma ha respinto la richiesta di scarcerazione immediata finché non sarà deciso sulle misure alternative.

art.107 (2) LTF art.78 (1) LTF art.212 (1) CPP art.237 CPP art.106 (2) LTF art.98 LTF art.95 LTF art.66_a CP art.214 (4) CPP art.80 (1) LTF art.64 (1-2) LTF art.93 (1) LTF art.68 (1) LTF
carcere preventivo
pericolo di fuga
misure sostitutive
gravi indizi di reato
principio di proporzionalità
valutazione delle prove
motivazione della decisione
Case law2017-09-25
art. 221 (1) CPP

in

1B 362/2017

Il Tribunale federale ha esaminato la legittimità della carcerazione preventiva ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 CPP, confermando che tale misura è ammissibile solo in presenza di gravi indizi di reato e di un serio pericolo di recidiva, fuga o inquinamento delle prove. Nel caso specifico, il ricorrente, accusato di coazione sessuale, atti sessuali con persone incapaci di discernimento e sfruttamento dello stato di bisogno, è stato ritenuto gravemente indiziato sulla base delle deposizioni delle vittime e di una perizia che evidenziava comportamenti al di fuori delle competenze professionali. La Corte ha inoltre riconosciuto il pericolo di recidiva, considerando la vulnerabilità delle vittime e il particolare rapporto instaurato dal ricorrente, ritenendo infondate le sue contestazioni sulla qualificazione giuridica degli atti e sull'adeguatezza delle misure sostitutive proposte.

art.78 (1) LTF art.93 (1) LTF art.42 (2) LTF art.212 (1) CPP art.237 (1) CPP art.80 (1) LTF
carcere preventivo
pericolo di recidiva
gravi indizi di reato
misure sostitutive
integrità sessuale
vittime vulnerabili
proporzionalità
Case law2017-07-27
art. 221 (1) CPP

in

1B 289/2017

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 221 cpv. 1 CPP, relativo alla proroga delle misure sostitutive della carcerazione preventiva. Il ricorrente, accusato di vari reati tra cui estorsione aggravata e usura, era stato sottoposto a misure sostitutive tra cui il deposito di una cauzione e il blocco dei documenti di identità. La Corte dei reclami penali aveva respinto i suoi reclami, confermando la necessità di tali misure per scongiurare il pericolo di fuga, considerati i suoi legami con l'estero e la mancanza di interessi stabili in Svizzera. Il Tribunale federale ha ritenuto che la decisione impugnata fosse fondata su un accertamento dei fatti non arbitrario e che le misure fossero proporzionate e necessarie al fine di garantire la presenza dell'imputato al procedimento penale. Pertanto, il ricorso è stato respinto.

art.238 CPP art.93 (1) LTF art.95 LTF art.97 (1) LTF art.237 (1) CPP art.237 (2) CPP art.80 (1) LTF
misure sostitutive
pericolo di fuga
carcerazione preventiva
proporzionalità
documenti di identità
cauzione
legami con l'estero