Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 11 cpv. 1 CPP, relativo al principio 'ne bis in idem', nel contesto di un procedimento penale in cui l'imputato era stato assolto dall'accusa di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e condannato per istigazione in falsità in atti formati da pubblici ufficiali. La Corte cantonale aveva disposto l'abbandono del procedimento penale per tutti i fatti, ritenendo che il proscioglimento passato in giudicato impedisse ulteriori procedimenti. Tuttavia, il Tribunale federale ha stabilito che il proscioglimento riguardava solo l'elemento di aver tratto in errore il notaio, mentre la condanna per istigazione si basava su un diverso elemento, ovvero l'aver determinato il notaio consapevole della falsità. Pertanto, il principio 'ne bis in idem' non era applicabile, e la decisione cantonale ha violato l'art. 11 cpv. 1 CPP.
ne bis in idem
falsità in atti
proscioglimento
istigazione
reato fraudolento
atto pubblico
principio di legalità