LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP)

CPP·312.0

Capitolo 2: Principi del diritto processuale penale

Art. 11 Divieto di un secondo procedimento

1 Chi è stato condannato o assolto in Svizzera con decisione passata in giudicato non può essere nuovamente perseguito per lo stesso reato.

2 Sono fatte salve la riapertura dei procedimenti per cui è stato deciso l’abbandono oppure il non luogo, nonché la revisione.

Case law2022-08-24
art. 11 (1) CPP

in

6B 111/2022

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 11 cpv. 1 CPP, che sancisce il principio 'ne bis in idem', confermando che esso vieta di perseguire nuovamente una persona per lo stesso reato dopo una condanna o assoluzione passata in giudicato. Nel caso specifico, la Corte cantonale aveva disposto l'abbandono del procedimento penale per i fatti già oggetto di condanna e contestuale proscioglimento per le stesse condotte, qualificate diversamente. Il Tribunale federale ha ritenuto che, nonostante l'erroneità formale del proscioglimento, il passaggio in giudicato ne abbia determinato l'effetto preclusivo, impedendo un nuovo procedimento per gli stessi fatti. Pertanto, la decisione della Corte cantonale non viola il principio 'ne bis in idem'.

art.224 CP art.225 CP art.404 (2) CPP art.83 (1) CPP
ne bis in idem
principio di non bis in idem
proscioglimento
condanna
passaggio in giudicato
reati esplosivi
qualificazione giuridica
Case law2022-03-05
art. 11 (1) CPP

in

6B 1220/2021

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 11 cpv. 1 CPP, relativo al principio 'ne bis in idem', nel contesto di un procedimento penale in cui l'imputato era stato assolto dall'accusa di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e condannato per istigazione in falsità in atti formati da pubblici ufficiali. La Corte cantonale aveva disposto l'abbandono del procedimento penale per tutti i fatti, ritenendo che il proscioglimento passato in giudicato impedisse ulteriori procedimenti. Tuttavia, il Tribunale federale ha stabilito che il proscioglimento riguardava solo l'elemento di aver tratto in errore il notaio, mentre la condanna per istigazione si basava su un diverso elemento, ovvero l'aver determinato il notaio consapevole della falsità. Pertanto, il principio 'ne bis in idem' non era applicabile, e la decisione cantonale ha violato l'art. 11 cpv. 1 CPP.

art.253 CP art.317 CP art.329 (1) CPP
ne bis in idem
falsità in atti
proscioglimento
istigazione
reato fraudolento
atto pubblico
principio di legalità
Case law2021-02-19
art. 11 CPP

in

1B 280/2020

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 11 CPP, relativo al principio 'ne bis in idem', nel contesto di un procedimento penale in cui il Pubblico Ministero (PP) aveva emesso un decreto di abbandono parziale per i reati di truffa e amministrazione infedele. La Corte dei reclami penali (CRP) aveva successivamente annullato tale decreto, ordinando al PP di procedere con l'accusa per truffa. Il Tribunale federale ha rilevato che i due reati si riferivano a un unico complesso di fatti, rendendo inapplicabile l'abbandono parziale e violando il principio 'ne bis in idem', che viede un doppio perseguimento penale per lo stesso evento. Pertanto, il Tribunale ha annullato la decisione della CRP, confermando il decreto di abbandono del PP e sottolineando che l'effetto preclusivo di tale decreto, divenuto giuridicamente valido, impedisce un nuovo perseguimento per gli stessi fatti.

art.146 CP art.344 CPP art.166 CP art.83 (1) CPP art.320 (4) CPP art.323 (1) CPP art.158 CP
ne bis in idem
abbandono parziale
procedimento penale
truffa
amministrazione infedele
effetto preclusivo
decreto di abbandono