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Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP)

CPP·312.0

Sezione 1: Definizione e statuto

Art. 107 Diritto di essere sentiti

1 Le parti hanno il diritto di essere sentite; segnatamente, hanno il diritto di:

a.
esaminare gli atti;
b.
partecipare agli atti procedurali;
c.
far capo a un patrocinatore;
d.
esprimersi sulla causa e sulla procedura;
e.
presentare istanze probatorie.

2 Le autorità penali rendono attente ai loro diritti le parti prive di conoscenze giuridiche.

Case law2022-03-05
art. 107 CPP

in

6B 62/2021

Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 107 CPP garantisce il diritto di essere sentito, il quale include l'obbligo per il giudice di motivare le proprie decisioni e di esaminare seriamente le censure sollevate dalle parti. Nel caso in esame, la Corte dei reclami penali (CRP) ha violato tale diritto omettendo di pronunciarsi sulla censura relativa alla mancata imparzialità della Procuratrice pubblica Lanzillo, che aveva precedentemente istruito un procedimento penale contro il ricorrente. La CRP avrebbe dovuto esaminare questa censura, poiché riguardava un aspetto rilevante per l'esito del giudizio. Pertanto, il Tribunale federale ha accolto il ricorso, annullato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CRP per un nuovo esame della censura.

art.61 CPP art.10 CPP art.303 CP art.104 (1) CPP art.6 CPP art.59 (1) CPP art.29 (2) Cost.
diritto di essere sentito
imparzialità del giudice
motivazione della decisione
ricusazione del pubblico ministero
procedura penale
violazione di garanzie procedurali
diniego di giustizia
Case law2021-09-02
art. 107 (1) CPP

in

6B 441/2020

Il Tribunale federale ha esaminato la violazione dell'art. 107 cpv. 1 CPP, relativo al diritto di essere sentito, sostenuta dal ricorrente. Il ricorrente lamentava che la Corte cantonale non avesse adeguatamente motivato la sentenza, omettendo di confrontarsi con le argomentazioni difensive sollevate durante il dibattimento, in particolare riguardo al suo presunto ruolo limitato nella gestione delle attività di prostituzione. Il Tribunale federale ha riconosciuto che il diritto di essere sentito, garantito dall'art. 107 CPP e dall'art. 29 cpv. 2 Cost., impone all'autorità di esaminare seriamente le censure sollevate e di motivare la decisione in modo sufficiente, permettendo all'interessato di comprenderne la portata e di impugnarla con cognizione di causa. Tuttavia, il Tribunale ha rilevato che la Corte cantonale aveva spiegato le ragioni della condanna, accertando i fatti e valutando le prove in modo coerente, anche se non aveva ribattuto a ogni singola giustificazione del ricorrente. Pertanto, il Tribunale ha concluso che il diritto di essere sentito non era stato violato sotto questo aspetto. Tuttavia, il ricorso è stato accolto per un'altra violazione del diritto di essere sentito, relativa all'utilizzo di registrazioni telefoniche non contestate al ricorrente, portando all'annullamento della sentenza e al rinvio della causa alla Corte cantonale.

art.350 (1) CPP art.159 CPP art.147 (4) CPP art.356 (1) CPP art.6 (1) CEDU art.29 (2) Cost.
diritto di essere sentito
motivazione della sentenza
principio accusatorio
valutazione delle prove
registrazioni telefoniche
correità
promovimento della prostituzione
Case law2021-01-11
art. 107 CPP

in

6B 934/2021

Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 107 CPP garantisce il diritto di essere sentiti, che include la facoltà di esprimersi prima che una decisione influisca sulla situazione giuridica delle parti, nonché il diritto di consultare gli atti e di partecipare all'assunzione delle prove. Nel caso in esame, la Corte dei reclami penali (CRP) ha violato tale diritto della ricorrente, poiché ha basato la sua decisione sul giudizio di proscioglimento del 18 dicembre 2020 della Pretura penale senza informare la ricorrente e concederle la possibilità di esprimersi, nonostante la procedura fosse stata sospesa in attesa del passaggio in giudicato di tale sentenza. Pertanto, il Tribunale federale ha annullato la decisione della CRP per violazione dell'art. 107 CPP.

art.402 CPP art.68 (2) LTF art.66 (4) LTF art.68 (1) LTF art.66 (1) LTF art.29 (2) Cost.
diritto di essere sentiti
violazione procedurale
procedura penale
sospensione del procedimento
giudicato
prove decisive
annullamento della sentenza
Case law2019-10-24
art. 107 CPP

in

6B 753/2019

Il Tribunale federale ha rilevato che la Corte dei reclami penali del Cantone Ticino ha violato l'art. 107 CPP, in combinato disposto con l'art. 29 cpv. 2 Cost. e l'art. 81 cpv. 1 lett. b CPP, non fornendo una motivazione sufficiente della sentenza impugnata. La Corte cantonale si è limitata a richiamare genericamente le conclusioni del Procuratore pubblico, senza confrontarsi con le argomentazioni e le prove addotte dalla ricorrente, in particolare riguardo ai presunti difetti del veicolo e all'adeguatezza della segnaletica stradale. Ciò ha violato il diritto della ricorrente di essere sentita e di ottenere una decisione adeguatamente motivata, rendendo necessaria l'annullamento della sentenza e il rinvio della causa per una nuova decisione.

art.81 (1 lett. b) CPP art.3 (2 lett. c) CPP art.81 (3 lett. b) CPP art.29 (2) Cost.
motivazione insufficiente
diritto di essere sentito
omicidio colposo
difetti del veicolo
segnaletica stradale
diritto alla prova
annullamento sentenza
Case law2016-06-04
art. 107 (1) CPP

in

6B 109/2016

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso in materia penale relativo all'articolo 107 cpv. 1 CPP, che garantisce il diritto di essere sentito, includendo il diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova e di esigerne l'assunzione. Il ricorrente sosteneva che gli fosse stato negato l'accesso completo agli atti e che le sue richieste probatorie fossero state respinte arbitrariamente. Il tribunale ha ritenuto che l'incarto fosse completo, poiché includeva la dichiarazione del responsabile delle apparecchiature della polizia sull'assenza di riparazioni e sull'integrità dei sigilli dell'apparecchio di rilevamento della velocità. Inoltre, ha stabilito che la Corte di appello e di revisione penale (CARP) non avesse agito arbitrariamente nel rifiutare ulteriori prove, poiché non vi erano elementi concreti che facessero dubitare del corretto funzionamento dell'apparecchio al momento del rilevamento. Pertanto, il Tribunale federale ha respinto il ricorso, confermando che il diritto di essere sentito non era stato violato.

art.398 (3) CPP art.141 CPP art.32 (1) Cost. art.29 (2) Cost. art.139 (2) CPP art.10 (1) CPP
diritto di essere sentito
consultazione dell'incarto
mezzi di prova
arbitrio
presunzione di innocenza
valutazione delle prove
corretto funzionamento dell'apparecchio
Case law2015-10-26
art. 107 (1) CPP

in

6B 906/2015

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso relativo all'articolo 107 cpv. 1 CPP, che garantisce il diritto di essere sentito, incluso il diritto di offrire mezzi di prova e di esigerne l'assunzione. La Corte ha stabilito che la CARP non ha violato tale diritto rifiutando di ordinare una perizia antropometrica, poiché la valutazione anticipata della rilevanza della prova non era inficiata da arbitrio. La CARP aveva ritenuto sufficienti gli elementi agli atti, tra cui la comparazione fotografica e le testimonianze, per identificare il ricorrente come autore dell'infrazione. Il Tribunale federale ha inoltre respinto le critiche di violazione della presunzione d'innocenza, confermando che l'onere della prova non era stato invertito e che la valutazione delle prove non era arbitraria.

art.6 (2) CEDU art.10 CPP art.32 (1) Cost. art.9 Cost. art.29 (2) Cost.
diritto di essere sentito
perizia antropometrica
arbitrio
presunzione d'innocenza
onere della prova
valutazione delle prove
identificazione fotografica
Case law2015-04-21
art. 107 CPP

in

6B 103/2015

Il Tribunale federale ha rilevato che la Corte cantonale ha violato il diritto di essere sentito del ricorrente (art. 107 CPP, art. 29 cpv. 2 Cost.) eseguendo autonomamente accertamenti sui prezzi delle camere degli alberghi nelle regioni di ubicazione dei postriboli senza concedergli la possibilità di esprimersi sui risultati, che erano determinanti per il giudizio. La Corte cantonale si è scostata dall'argomentazione dei primi giudici, eseguendo indagini più approfondite e fondando la sentenza su questi nuovi accertamenti, il che rendeva indispensabile garantire al ricorrente il diritto di essere sentito. Pertanto, il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata è stata annullata, con rinvio della causa alla Corte cantonale per un nuovo giudizio.

art.405 (1) CPP art.157 CP art.343 CPP art.139 (2) CPP art.29 (2) Cost.
diritto di essere sentito
usura aggravata
riciclaggio di denaro
procedura probatoria
accertamenti autonomi
violazione del diritto federale
annullamento della sentenza
Case law2013-11-03
art. 107 CPP

in

1B 703/2012

Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 107 CPP garantisce il diritto delle parti di essere sentite nel procedimento penale, includendo la facoltà di esaminare gli atti e di esprimersi prima che venga presa una decisione che le riguardi. Nel caso in esame, i ricorrenti, accusatori privati, hanno lamentato la violazione di tale diritto poiché non hanno potuto prendere posizione sulla lettera dell'avv. F.________ del 28 novembre 2011, che identificava gli autori della pubblicazione satirica. Il Tribunale ha rilevato che la mancata trasmissione di questa lettera ai ricorrenti e l'impossibilità di esprimersi su di essa costituiscono una violazione del loro diritto di essere sentiti, in quanto i nominativi degli autori potevano essere rilevanti per chiarire i motivi dell'azione e valutare gli elementi soggettivi dei reati contestati. Pertanto, il Tribunale ha accolto il ricorso, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte cantonale per una nuova decisione.

art.324 CPP art.310 (1 lett. a) CPP art.108 CPP art.319 (1) CPP art.2 (2) CPP art.5 (1) Cost. art.101 (1) CPP art.16 CPP art.308 (1) CPP
diritto di essere sentiti
procedimento penale
non luogo a procedere
elementi costitutivi di reato
accertamento dei fatti
violazione di garanzie procedurali
principio di legalità
Case law2012-12-17
art. 107 (1) CPP

in

1B 644/2012

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 107 cpv. 1 CPP, affermando che le parti hanno il diritto di essere sentite e di presentare istanze probatorie, ma ciò non impedisce all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove richieste e di rinunciare ad assumerle se ritenute irrilevanti o incapaci di modificare il giudizio. Nel caso concreto, la ricorrente non ha dimostrato che la rinuncia della Corte cantonale ad assumere ulteriori prove fosse basata su una valutazione insostenibile, né ha sostanziato motivi oggettivi per ritenere arbitrarie le decisioni delle autorità cantonali. Pertanto, il ricorso è stato respinto.

art.324 CPP art.309 (1) CPP art.309 (4) CPP art.319 (1) CPP art.310 (1) CPP art.5 (1) Cost. art.393 (2) CPP art.2 (2) CPP art.139 (2) CPP art.7 (1) CPP art.66 (1) LTF
diritto probatorio
non luogo a procedere
apprezzamento anticipato
indizi di reato
procedura penale
ricorso
arbitrio