Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da A.________ e B.________ contro la decisione della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che aveva dichiarato irricevibile il ricorso di A.________ per difetto di capacità processuale, ritenendo inapplicabile l'art. 106 cpv. 3 CPP, e negato la legittimazione a B.________. Il Tribunale federale ha confermato che il ricorso di A.________ è inammissibile poiché presentato senza la ratifica del curatore, avv. Pascal Cattaneo, nominato per rappresentarlo in ambito giudiziario ai sensi dell'art. 394 CC, e che il ricorso di B.________ è inammissibile per carenza di motivazione, non avendo dimostrato la lesione del diritto o l'arbitrarietà della decisione della CRP. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e le spese giudiziarie sono state poste a carico di B.________.
capacità processuale
curatore
ratifica
legittimazione
inammissibilità
spese giudiziarie
procedura semplificata