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Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP)

CPP·312.0

Sezione 9: Gestione, esame e conservazione degli atti

Art. 102 Procedura in caso di domanda d’esame degli atti

1 In merito all’esame degli atti decide chi dirige il procedimento. Questi adotta le misure necessarie per evitare abusi e ritardi e per tutelare i legittimi interessi al mantenimento del segreto.

2 Gli atti si esaminano presso la sede dell’autorità penale interessata oppure, mediante assistenza giudiziaria, presso un’altra autorità penale. Alle altre autorità e ai patrocinatori delle parti, gli atti vengono di norma recapitati.

3 Chi ha diritto di esaminare gli atti può chiedere che gliene siano allestite copie contro il versamento di un emolumento.

Case law2021-08-16
art. 102 (1) CPP

in

1B 371/2020

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 102 cpv. 1 CPP, che attribuisce a chi dirige il procedimento il potere di decidere sull'accesso agli atti e di adottare misure necessarie per evitare abusi e ritardi, nonché per tutelare i legittimi interessi al mantenimento del segreto. Nel caso concreto, il PP aveva concesso l'accesso agli atti alle opponenti, nonostante il procedimento penale non fosse ancora concluso in giudicato. Il Tribunale federale ha ritenuto che, in questa fase, l'accesso agli atti avrebbe potuto influenzare negativamente l'istruzione penale, in particolare attraverso un rischio di collusione o inquinamento delle prove, violando così l'interesse pubblico alla ricerca della verità e allo svolgimento regolare del procedimento. Pertanto, il Tribunale ha annullato la decisione della CRP, respingendo la domanda di accesso agli atti e rinviando la causa per una nuova decisione.

art.61 CPP art.101 (3) CPP art.29 (1) Cost. art.107 CPP art.93 (1) LTF art.81 (1) LTF
accesso agli atti
procedimento penale
interesse degno di protezione
rischio di collusione
istruzione penale
interesse pubblico
mantenimento del segreto
Case law2012-12-11
art. 102 (2) CPP

in

1B 530/2012

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 102 cpv. 2 CPP nel contesto di una richiesta di accesso agli atti presentata dalla Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino. La Corte ha confermato che la Commissione, in quanto autorità disciplinare, rientra nella nozione di 'altre autorità' ai sensi dell'art. 101 cpv. 2 CPP, che consente l'accesso agli atti se necessario per procedimenti civili, penali o amministrativi pendenti, purché non vi siano interessi pubblici o privati preponderanti. La Corte cantonale aveva correttamente ponderato gli interessi contrapposti, riconoscendo che l'interesse della Commissione a valutare la posizione della ricorrente nei procedimenti disciplinari prevaleva sugli interessi privati di protezione della personalità e del segreto professionale, soprattutto considerando che la Commissione è vincolata al segreto professionale e che i procedimenti penali non erano più allo stadio iniziale. Il ricorso è stato quindi respinto per carenza di motivazione e infondatezza delle censure.

art.44 (2) LTF art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.104 CPP art.46 (1 lett. b) LTF art.194 (2) CPP art.69 (2) CPP art.9 Cost. art.93 (1 lett. a) LTF art.66 (1) LTF art.65 CPP art.101 (2) CPP
accesso agli atti
segreti professionali
procedimento disciplinare
ponderazione degli interessi
presunzione di innocenza
principio di proporzionalità
ricorso inammissibile
Case law2012-12-11
art. 102 (2) CPP

in

1B 545/2012

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 102 cpv. 2 CPP nel contesto di una richiesta di accesso agli atti penali da parte della Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino. La Corte ha confermato che la Commissione, in quanto autorità amministrativa, rientra nella nozione di 'altre autorità' ai sensi dell'art. 101 cpv. 2 CPP, che consente l'accesso agli atti se necessario per procedimenti pendenti e in assenza di interessi preponderanti contrari. La CRP ha correttamente ponderato gli interessi in gioco, riconoscendo che l'interesse della Commissione a valutare la posizione della ricorrente in un procedimento disciplinare prevaleva sugli interessi privati di protezione della personalità e del segreto, soprattutto considerando che la Commissione è vincolata al segreto professionale e che il procedimento penale non era più in una fase iniziale. Il ricorso è stato respinto per carenza di motivazione e infondatezza delle censure.

art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.194 (2) CPP art.69 (2) CPP art.65 CPP art.104 CPP art.93 (1) LTF art.101 (2) CPP
accesso agli atti
procedimento disciplinare
segreti professionali
ponderazione degli interessi
presunzione di innocenza
procedura penale
motivazione del ricorso