LegalKite Logo
Search LegalKite

⌘K

We use cookies on our site.

Groups

Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC)

CPC·272

Capitolo 3: Revisione

Art. 329 Domanda e termini di revisione

1 La domanda di revisione, scritta e motivata, dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione.

2 Dopo dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione, la revisione non può più essere domandata, salvo nel caso di cui all’articolo 328 capoverso 1 lettera b.

Case law2022-01-12
art. 329 (1) CPC

in

5A 588/2022

Il Tribunale federale ha esaminato la domanda di revisione presentata ai sensi dell'art. 329 cpv. 1 CPC, che prevede che la domanda di revisione di una sentenza passata in giudicato debba essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione. Nel caso in esame, la ricorrente ha sostenuto di aver scoperto il motivo di revisione il 16 novembre 2020, consultando gli atti di un procedimento penale a carico del marito, che avrebbero rivelato una situazione economica più agiata di quanto considerato nella sentenza del 9 novembre 2016. Tuttavia, i Giudici cantonali hanno ritenuto che la ricorrente fosse già a conoscenza dell'esistenza dei conti bancari del marito prima del 3 novembre 2020, come dimostrato da documenti e comunicazioni precedenti, e che la domanda di revisione fosse quindi tardiva. Il Tribunale federale ha confermato questa decisione, rilevando che la ricorrente non ha dimostrato in modo sufficientemente dettagliato e motivato la violazione di diritti costituzionali, limitando così il proprio esame ai sensi dell'art. 98 LTF. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

art.66 (1) LTF art.75 (1 e 2 lett. a) LTF art.90 LTF art.328 (1) CPC art.98 LTF art.106 (2) LTF art.170 CC art.9 Cost. art.72 (1) LTF art.68 (1) LTF art.100 (1) LTF art.76 (1) LTF art.74 (1 lett. b) LTF
revisione della sentenza
termine di 90 giorni
scoperta del motivo di revisione
diritti costituzionali
arbitrio
accertamento dei fatti
inammissibilità del ricorso
Case law2021-03-29
art. 329 (1) CPC

in

5D 42/2021

Il Tribunale federale ha esaminato la domanda di revisione presentata da A.________ ai sensi dell'art. 329 cpv. 1 CPC, riguardante un muro costruito a distanza insufficiente dal confine. La Corte cantonale aveva dichiarato la domanda irricevibile, rilevando che A.________ non aveva dimostrato di aver scoperto l'accordo del 14 giugno 1979 solo il 25 novembre 2019, e quindi non aveva rispettato il termine di 90 giorni previsto dall'art. 329 cpv. 1 CPC. Il Tribunale federale ha confermato l'inammissibilità del ricorso, constatando che il ricorrente non aveva adeguatamente motivato la violazione dei diritti costituzionali (art. 26 Cst) e non aveva soddisfatto i requisiti di motivazione degli art. 117 e 106 cpv. 2 LTF.

art.328 (1) CPC art.74 (2 lett. a) LTF art.74 (1 lett. b) LTF art.106 (2) LTF art.66 (1) LTF art.116 LTF art.117 LTF
revisione
termine di 90 giorni
irricevibilità
diritti costituzionali
motivazione insufficiente
rapporti di vicinato
procedura civile
Case law2010-09-30
art. 329 (2) CPC

in

4D 94/2010

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da A.________, il quale contestava sia la sentenza del 30 giugno 2010 della Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione per mancanza dei requisiti minimi di motivazione previsti dall'art. 329 cpv. 2 CPC/TI, sia lo scritto del 14 luglio 2010 del Presidente della stessa Camera, che aveva rifiutato di riesaminare la sentenza. Il Tribunale federale ha rilevato che il ricorso in materia costituzionale, unico rimedio possibile data la natura pecuniaria della controversia e il suo valore inferiore a fr. 15'000.--, non era sufficientemente motivato ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF, poiché il ricorrente non aveva indicato in modo chiaro quali diritti costituzionali fossero stati violati né come. Inoltre, il Tribunale ha respinto l'argomento del ricorrente relativo all'art. 142 cpv. 3 CPC/TI, affermando che i requisiti mancanti nel ricorso per cassazione (art. 329 cpv. 2 lett. d) ed e) CPC/TI) erano essenziali e non sanabili, comportando la nullità dell'atto. Infine, il Tribunale ha respinto anche l'eccezione di violazione dell'art. 257e cpv. 3 CO, poiché il ricorso per cassazione è limitato ai motivi elencati nell'art. 327 CPC/TI e deve essere interamente motivato dal ricorrente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e respinto come manifestamente infondato.

art.94 LTF art.257_e (3) CO art.74 (2 lett. a) LTF art.2 CC art.72 LTF art.106 (2) LTF art.113 LTF art.117 LTF art.116 LTF art.9 Cost. art.74 (1 lett. a) LTF art.66 (1) LTF
ricorso per cassazione
ammissibilità
motivazione
diritti costituzionali
nullità dell'atto
procedura civile
buona fede
Case law2010-03-02
art. 329 (2) CPC

in

4D 8/2010

Il Tribunale federale ha stabilito che il ricorso presentato dalla convenuta è inammissibile per carente motivazione, in quanto la ricorrente non ha adempiuto ai requisiti previsti dall'art. 329 cpv. 2 CPC, limitandosi a riproporre le sue contestazioni senza confrontarsi con le argomentazioni del primo giudice o dimostrare un'applicazione arbitraria della norma da parte del Tribunale d'appello. Il ricorso è stato quindi respinto senza esame nel merito, applicando la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, e le spese giudiziarie sono state poste a carico della ricorrente ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 LTF.

art.66 (1) LTF art.108 (1 lett. b) LTF art.42 (2) LTF
inammissibilità del ricorso
motivazione carente
art. 329 cpv. 2 CPC
procedura semplificata
spese giudiziarie
litigante sprovvista di patrocinatore
applicazione arbitraria della legge