Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da A.________, il quale contestava sia la sentenza del 30 giugno 2010 della Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione per mancanza dei requisiti minimi di motivazione previsti dall'art. 329 cpv. 2 CPC/TI, sia lo scritto del 14 luglio 2010 del Presidente della stessa Camera, che aveva rifiutato di riesaminare la sentenza. Il Tribunale federale ha rilevato che il ricorso in materia costituzionale, unico rimedio possibile data la natura pecuniaria della controversia e il suo valore inferiore a fr. 15'000.--, non era sufficientemente motivato ai sensi dell'art. 106 cpv. 2 LTF, poiché il ricorrente non aveva indicato in modo chiaro quali diritti costituzionali fossero stati violati né come. Inoltre, il Tribunale ha respinto l'argomento del ricorrente relativo all'art. 142 cpv. 3 CPC/TI, affermando che i requisiti mancanti nel ricorso per cassazione (art. 329 cpv. 2 lett. d) ed e) CPC/TI) erano essenziali e non sanabili, comportando la nullità dell'atto. Infine, il Tribunale ha respinto anche l'eccezione di violazione dell'art. 257e cpv. 3 CO, poiché il ricorso per cassazione è limitato ai motivi elencati nell'art. 327 CPC/TI e deve essere interamente motivato dal ricorrente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e respinto come manifestamente infondato.
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