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Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

CP·311.0

Termini
Art. 97

1 L’azione penale si prescrive:

a.
in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
b.
in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
c.
in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
d.
in 7 anni, se la pena massima comminata è un’altra pena.135

2 In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e persone dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189–191, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l’azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto venticinque anni.136

3 Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.

4 In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187) e minori dipendenti (art. 188), come pure di reati secondo gli articoli 111–113, 122, 182, 189–191 e 195 diretti contro persone minori di sedici anni, la prescrizione dell’azione penale è retta dai capoversi 1–3 se il reato è stato commesso prima dell’entrata in vigore della modifica del 5 ottobre 2001137 e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.138

135 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF del 21 giu. 2013 (Prolungamento dei termini di prescrizione dell’azione penale), in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4417; FF 2012 8119).

136 Nuovo testo giusta l’all. n. 1del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Lanzarote), in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1159; FF 2012 6761).

137 RU 2002 2993

138 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 1 del DF del 24 mar. 2006 che approva e traspone nel diritto svizzero il Prot. facoltativo del 25 mag. 2000 alla Conv. sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia, in vigore dal 1° dic. 2006 (RU 2006 5437; FF 2005 2513).

Case law2019-09-19
art. 97 (1) CP

in

6B 1337/2018

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicabilità dell'art. 97 cpv. 1 CP in relazione alla prescrizione dell'azione penale per omicidio colposo. I fatti risalgono al 26 luglio 2012, data in cui è iniziato il termine di prescrizione di sette anni previsto dalla versione allora vigente dell'art. 97 cpv. 1 CP. La modifica successiva della legge, entrata in vigore il 1° luglio 2014, ha introdotto un termine di prescrizione più lungo (dieci anni) per i reati come l'omicidio colposo, ma il Tribunale ha stabilito che questa modifica non si applica retroattivamente poiché non è più favorevole all'autore. Pertanto, il termine di sette anni è scaduto il 26 luglio 2019, rendendo l'azione penale prescritta. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di un interesse giuridicamente protetto attuale.

art.117 CP art.129 CP art.2 (2) CP art.10 (3) CP art.389 CP
prescrizione
azione penale
omicidio colposo
lex mitior
interesse giuridicamente protetto
retroattività
termini di prescrizione
Case law2019-08-20
art. 97 (1) CP

in

6B 993/2017

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 97 cpv. 1 CP in relazione alla prescrizione dell'azione penale. La corte ha stabilito che, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore delle nuove norme sulla prescrizione (1° ottobre 2002), si applica il vecchio diritto, poiché il nuovo non è più favorevole all'autore. Nel caso specifico, la prescrizione è intervenuta durante il procedimento dinanzi al Tribunale federale, poiché la decisione impugnata non costituiva una sentenza di condanna e quindi non ne ha interrotto il decorso. Pertanto, l'abbandono del procedimento per prescrizione è stato confermato. La corte ha inoltre sottolineato che la questione della prescrizione deve essere esaminata d'ufficio in ogni stadio della procedura.

art.24 (1) CP art.2 (2) CP art.305bis (2) CP art.251 (1) CP art.389 CP art.305bis (3) CP art.305bis (1) CP
prescrizione
azione penale
lex mitior
riciclaggio di denaro
falsità in documenti
istigazione
reato a monte
Case law2018-04-09
art. 97 (3) CP

in

6B 544/2018

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 97 cpv. 3 CP nel contesto di un ricorso in materia penale presentato da A.________ contro la sentenza della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. La Corte cantonale aveva respinto l'istanza di revisione del decreto d'accusa del 12 settembre 2013, ritenendo che la prescrizione dell'azione penale non costituisse un motivo di revisione previsto dalla legge e che, in ogni caso, il decreto d'accusa era diventato effettivo con lo stralcio decretato dal Giudice della Pretura penale, che aveva statuito sul passaggio in giudicato dello stesso. Il Tribunale federale ha confermato la decisione cantonale, sottolineando che la questione della prescrizione era già stata esaminata e risolta dalla Corte dei reclami penali, assumendo così valore di res iudicata. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente, avvocata di professione, aveva rinunciato al diritto di interrogare i testimoni a carico, non avendo richiesto il confronto con l'accusatore privato nonostante le fosse stata data l'opportunità, e che pertanto non poteva ora lamentare la violazione dei suoi diritti della difesa. Il ricorso è stato quindi respinto per infondatezza.

art.6 (3) CEDU art.32 (2) Cost. art.9 Cost. art.411 (2) CPP art.410 (2) CPP art.29 (2) Cost.
prescrizione
diritti della difesa
res iudicata
revisione
decreto d'accusa
rinuncia ai diritti
violazione della CEDU
Case law2015-10-29
art. 97 (3) CP

in

6B 564/2015

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, confermando che la condanna del ricorrente per violazione dell'art. 40 lett. b LBVM (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2008) era fondata, nonostante le critiche sollevate riguardo alla base legale formale e alla chiarezza della soglia di 5 miliardi di franchi stabilita dalla circolare CFB 98/2. Il Tribunale ha ribadito che la base legale della condanna non era la circolare, bensì l'art. 40 lett. b LBVM, e che la circolare rifletteva la volontà del legislatore di sottomettere a autorizzazione l'attività di commerciante di valori mobiliari oltre una certa soglia di volume di affari. Il ricorrente non ha dimostrato l'arbitrio negli accertamenti di fatto del TPF, né ha sostanziato violazioni procedurali o del principio di legalità. Pertanto, il ricorso è stato giudicato inammissibile o infondato nelle parti censurate.

art.105 (1) LTF art.42 (2) LTF art.1 CP art.106 (2) LTF art.7 CEDU art.11 (3) DPA art.5 (1) Cost.
principio di legalità
commerciante di valori mobiliari
autorizzazione
circolare CFB 98/2
prescrizione
arbitrio
procedura penale amministrativa
Case law2014-07-28
art. 97 (1) CP

in

6B 217/2013

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 97 cpv. 1 CP in relazione alla prescrizione dell'azione penale per i reati di riciclaggio di denaro. Il TPF ha stabilito che i primi due capi d'accusa, risalenti al 1996, erano prescritti ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 lett. b CP, poiché erano trascorsi più di 15 anni dai fatti. Per i restanti capi d'accusa, il TPF ha applicato il termine di prescrizione di 7 anni previsto dall'art. 97 cpv. 1 lett. c CP, ritenendo che solo 3 capi d'accusa non fossero prescritti. Il Tribunale ha inoltre respinto l'argomentazione del MPC secondo cui il riciclaggio di denaro avrebbe dovuto essere considerato un caso grave ai sensi dell'art. 305 bis n. 2 CP, il che avrebbe esteso il termine di prescrizione, confermando così la decisione del TPF di abbandonare il procedimento per la maggior parte dei capi d'accusa.

art.80 (2) CPP art.158 CP art.251 (1) CP art.73 (1 lett. c) CP art.34 (2) CP
prescrizione
riciclaggio di denaro
azione penale
caso grave
termine di prescrizione
autoriciclaggio
confisca
Case law2014-02-17
art. 97 (3) CP

in

6B 531/2013

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 97 cpv. 3 CP riguardo all'estinzione della prescrizione dell'azione penale. Nella sentenza impugnata, emessa il 31 ottobre 2012, il Tribunale penale federale (TPF) aveva stabilito che la prescrizione si era estinta solo per i reati oggetto di condanna nel primo giudizio del 18 marzo 2010, conformemente alla giurisprudenza allora vigente. Il ricorrente ha contestato questa decisione, sostenendo che il TPF avrebbe dovuto applicare la nuova giurisprudenza introdotta dalla sentenza del Tribunale federale 6B_771/2011 dell'11 dicembre 2012, la quale ha esteso l'estinzione della prescrizione anche ai proscioglimenti. Tuttavia, il Tribunale federale ha respinto questa censura, rilevando che la nuova giurisprudenza non era ancora in vigore al momento della decisione del TPF e che la precedente prassi, più volte confermata, non permetteva di prevedere il cambiamento. Pertanto, il TPF non ha violato l'art. 97 cpv. 3 CP.

art.107 (2) LTF art.42 (2) LTF art.314 CP art.106 (2) LTF art.105 (1) LTF art.305bis (2) CP art.9 Cost.
prescrizione
azione penale
estinzione
giurisprudenza
riciclaggio di denaro
aggravanti
ne bis in idem
Case law2013-11-04
art. 97 (1) CP

in

6B 411/2011

Il Tribunale federale ha stabilito che il Presidente della Pretura penale, avendo accertato che l'accusato era patrocinato da sua sorella, era tenuto a escludersi e ad astenersi dal compiere qualsiasi atto giudiziario, conformemente alla normativa cantonale vigente all'epoca. Il Presidente avrebbe dovuto notificare tale fatto alla Corte di revisione penale (CRP), che avrebbe provveduto a sostituirlo. Gli atti compiuti dal Presidente, incluso il rinvio del dibattimento e la designazione del nuovo giudice, sono stati dichiarati nulli. Inoltre, il Tribunale federale ha rilevato che l'azione penale per il reato di violazione di domicilio (art. 186 CP) si era prescritta, poiché il fatto risaliva al 4 ottobre 2002 e il termine di prescrizione di sette anni (art. 97 cpv. 1 lett. c CP) era decorso prima della decisione del 14 ottobre 2009. Pertanto, il ricorso di A.________ è stato accolto e quelli del Ministero pubblico e di B.________ respinti.

art.71 LTF art.105 (1 e 2) LTF art.66 (1 e 4) LTF art.24 (2) PC art.81 LTF art.80 (1) LTF art.68 (1 e 5) LTF art.186 CP art.100 (1) LTF art.29 (2) Cost.
violazione di domicilio
prescrizione
ricusa
nullità degli atti
diritto di essere sentito
designazione del giudice
azione penale
Case law2013-01-21
art. 97 (3) CP

in

6B 450/2012

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 97 cpv. 3 CP in relazione alla prescrizione dell'azione penale per il reato di riciclaggio di denaro. La Corte ha stabilito che, ai sensi dell'art. 97 cpv. 3 CP, la prescrizione si estingue se prima della scadenza del termine è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, indipendentemente dal successivo annullamento di tale sentenza. Nel caso specifico, la sentenza del 3 dicembre 2009, sebbene successivamente annullata, ha estinto la prescrizione, poiché l'azione penale era ancora pendente al momento della sua pronuncia. La Corte ha inoltre rilevato che il nuovo atto di accusa del 2 settembre 2011 riguardava lo stesso procedimento penale e lo stesso complesso di fatti, confermando così l'estinzione della prescrizione.

art.68 LTF art.78 (1) LTF art.66 (1) LTF art.80 (1) LTF art.305bis CP art.100 (1) LTF art.90 LTF art.81 (1) LTF
prescrizione
riciclaggio di denaro
principio accusatorio
sentenza di prima istanza
estinzione della prescrizione
atto di accusa
procedimento penale
Case law2012-03-15
art. 97 (3) CP

in

6B 242/2011

Il Tribunale federale ha stabilito che, ai sensi dell'art. 97 cpv. 3 CP, la prescrizione dell'azione penale si estingue solo se, prima della scadenza del termine di prescrizione, è stata pronunciata una sentenza di prima istanza che dichiari l'imputato colpevole, come chiarito nella giurisprudenza DTF 134 IV 328. Nel caso concreto, la sentenza di proscioglimento iniziale non ha interrotto il decorso della prescrizione, pertanto i capi d'accusa 1.4 e 1.9, commessi oltre sette anni prima della sentenza del 1° marzo 2011, erano prescritti. Analogamente, la confisca di importi superiori a quelli stabiliti nella prima sentenza del 2009 non è più possibile, poiché la prescrizione si applica anche al diritto di confisca (art. 70 cpv. 3 CP). Il ricorso è stato quindi accolto, annullando la decisione impugnata e rinviando la causa per un nuovo giudizio.

art.70 (3) CP art.68 LTF art.66 (4) LTF art.409 CPP art.305bis (1) CP
prescrizione
riciclaggio di denaro
sentenza di prima istanza
confisca
giurisprudenza DTF 134 IV 328
estinzione del termine
violazione del diritto federale
Case law2012-03-15
art. 97 (1) CP

in

6B 248/2011

Il Tribunale federale ha stabilito che, ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 CP, l'azione penale per riciclaggio di denaro si prescrive in sette anni. Secondo l'art. 97 cpv. 3 CP, la prescrizione si estingue solo se, prima della scadenza del termine, è stata pronunciata una sentenza di prima istanza di condanna. La giurisprudenza consolidata (DTF 134 IV 328) chiarisce che solo una sentenza di condanna interrompe la prescrizione, mentre una sentenza di proscioglimento, anche se pronunciata in violazione del diritto, non ha tale effetto. Nel caso concreto, poiché il TPF aveva inizialmente prosciolto il ricorrente e la successiva condanna è avvenuta dopo la scadenza del termine di prescrizione, il Tribunale federale ha ritenuto che l'azione penale fosse prescritta, annullando la condanna e rinviando la causa per un nuovo giudizio che tenesse conto della prescrizione.

art.68 LTF art.54 (1) LTF art.42 (1) LTF art.305bis CP art.97 (3) CP art.66 (4) LTF art.409 CPP
prescrizione
riciclaggio di denaro
sentenza di condanna
sentenza di proscioglimento
dolo eventuale
giurisprudenza consolidata
termine di prescrizione