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Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

CP·311.0

Commissione per omissione
Art. 11

1 Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire.

2 Commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire chiunque non impedisce l’esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù:

a.
della legge;
b.
di un contratto;
c.
di una comunità di rischi liberamente accettata; o
d.
della creazione di un rischio.

3 Chi commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire è punibile per il reato corrispondente soltanto se a seconda delle circostanze gli si può muovere lo stesso rimprovero che gli sarebbe stato rivolto se avesse commesso attivamente il reato.

4 Il giudice può attenuare la pena.

Case law2014-04-08
art. 11 (2) CP

in

6B 1150/2013

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 11 cpv. 2 CP nel contesto di un omicidio colposo derivante dall'omissione di richiamare materiale rotabile difettoso in un cantiere ferroviario. La Corte ha stabilito che il ricorrente, in qualità di responsabile della ditta fornitrice, aveva una posizione di garante derivante dal contratto di appalto (art. 11 cpv. 2 lett. b CP), che lo obbligava a garantire la sicurezza del materiale fornito e a informare il committente dei difetti rilevati. La Corte ha ritenuto che l'omissione di richiamare i vagoni difettosi o di avvisare il committente della loro pericolosità costituisse una violazione di tale obbligo, contribuendo causalmente all'incidente mortale. La motivazione della Corte cantonale è stata giudicata sufficiente e conforme al principio accusatorio (art. 9 CPP) e al diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.).

art.117 CP art.9 CPP art.429 CPP art.12 (3) CP art.325 CPP art.29 (2) Cost.
omicidio colposo
posizione di garante
contratto di appalto
omissione
causalità ipotetica
principio accusatorio
diritto di essere sentito
Case law2013-03-19
art. 11 CP

in

6B 74/2013

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 11 CP in relazione al reato di franamento colposo (art. 227 cpv. 2 CP), contestato agli opponenti per aver costruito un muro e depositato materiale di scavo tra l'11 maggio 2005 e il 9 giugno 2005, causando una frana il 29 aprile 2009. La ricorrente sosteneva che il reato fosse commesso per omissione, poiché gli opponenti non avevano corretto la situazione pericolosa creata. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che il comportamento attivo degli opponenti (costruzione e deposito di materiale) costituisse un reato per commissione, non per omissione, in base al principio di sussidiarietà (art. 11 CP). Pertanto, il termine di prescrizione dell'azione penale è iniziato il 9 giugno 2005 (art. 98 CP), rendendo la prescrizione intervenuta il 10 giugno 2012. La decisione impugnata, che ha confermato l'abbandono del procedimento per prescrizione, non viola il diritto federale.

art.78 (1) LTF art.66 (1) LTF art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.80 (1) LTF art.98 CP art.97 (1) CP art.113 LTF art.227 (2) CP art.105 (1) LTF art.90 LTF art.81 (1) LTF
franamento colposo
omissione
commissione
prescrizione
comportamento attivo
principio di sussidiarietà
reato per negligenza
Case law2009-10-30
art. 11 CP

in

6B 66/2009

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 11 CP in relazione al reato di lesioni colpose gravi (art. 125 CP) commesso per omissione. La Corte ha rilevato che il proprietario dei cavalli, B.________, aveva omesso di installare una recinzione conforme alle raccomandazioni del Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura (SPIA), violando così il suo dovere di diligenza. Sebbene la Corte cantonale avesse riconosciuto un nesso causale naturale tra l'omissione e le lesioni subite dalla bambina, aveva erroneamente interrotto tale nesso attribuendo la causa principale al comportamento imprudente del padre della vittima. Il Tribunale federale ha stabilito che il comportamento del padre, pur imprudente, non era così eccezionale da interrompere il nesso causale adeguato, poiché era prevedibile che persone non esperte potessero avvicinarsi ai cavalli in modo inappropriato. Pertanto, l'omissione di B.________ è stata ritenuta causalmente adeguata alle lesioni, annullando la decisione cantonale.

art.56 CO art.12 (3) CP art.125 CP art.237 CP
lesioni colpose
omissione
dovere di diligenza
nesso causale
prevedibilità
reato
SPIA
Case law2009-07-24
art. 11 (2) CP

in

6B 437/2008

Il Tribunale federale ha analizzato l'applicazione dell'art. 11 cpv. 2 CP in relazione alla responsabilità per omissione nel contesto di un omicidio colposo. La Corte ha stabilito che l'obbligo di agire deriva da una posizione di garante, che può sorgere dalla legge, da un contratto, da una comunità di rischi liberamente accettata o dalla creazione di un rischio. Nel caso specifico, il ricorrente A.________, in qualità di coordinatore della sicurezza della ditta L.________SA, aveva un obbligo di protezione derivante dalla creazione di un rischio (il vano scale non protetto), che lo rendeva garante della sicurezza sul cantiere. La Corte ha ritenuto che la sua omissione di adottare misure di sicurezza costituisse una violazione del dovere di prudenza, confermando così la sua responsabilità per omicidio colposo e violazione delle regole dell'arte edilizia.

art.117 CP art.229 (2) CP art.328 (2) CO art.82 (1) LAINF art.12 (3) CP
omicidio colposo
violazione regole arte edilizia
obbligo di garante
creazione di rischio
dovere di prudenza
causalità adeguata
principio dell'affidamento