Art. 1
Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena.
Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena.
Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso relativo all'art. 1 CP, principio della legalità penale ('nulla poena sine lege'), sollevato dal ricorrente che contestava la condanna per esercizio non autorizzato dell'attività di commerciante di valori mobiliari ai sensi dell'art. 40 lett. b LBVM. Il ricorrente sosteneva che la base legale della condanna fosse una circolare (CFB 98/2) e non la legge stessa, violando così il principio di legalità. Il Tribunale ha respinto questa tesi, affermando che la condanna si basava espressamente sull'art. 40 lett. b LBVM, che prevedeva la punibilità dell'attività non autorizzata. La circolare, pur non essendo legge, interpretava la volontà del legislatore di sottoporre a autorizzazione l'attività oltre una certa soglia di volume d'affari (5 miliardi di franchi), senza creare una nuova fattispecie penale. Il Tribunale ha quindi ritenuto infondata la censura di violazione del principio di legalità, confermando la conformità della circolare al diritto federale e la legittimità della condanna.
Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso relativo all'articolo 1 CP, che stabilisce il principio di legalità, ma ha ritenuto che tale disposizione non fosse pertinente nel caso specifico, poiché la condanna della ricorrente si basava sull'articolo 90 n. 2 vLCStr (ora articolo 90 cpv. 2 LCStr). La Corte ha invece focalizzato l'analisi sull'articolo 29 cpv. 2 Cost., che garantisce il diritto di essere sentito, includendo il diritto di offrire mezzi di prova e di partecipare alla loro assunzione. La Corte cantonale aveva rifiutato di assumere prove relative allo stato di salute della ricorrente, ritenendo che tali prove non avrebbero modificato il giudizio, dato che la ricorrente aveva ammesso di non avere problemi di salute al momento dei fatti e di condurre una vita sportiva. Il Tribunale federale ha confermato che la Corte cantonale non aveva violato il diritto della ricorrente di essere sentita, poiché aveva esercitato un ampio margine di apprezzamento e non aveva agito in modo arbitrario.
Il Tribunale federale ha esaminato la violazione dell'art. 1 CP sollevata dal ricorrente, il quale sosteneva l'assenza di una base legale per la sanzione penale inflittagli. Il ricorrente affermava di aver adempiuto all'obbligo di notifica alla polizia locale delle straniere alloggiate, come previsto dall'art. 2 cpv. 2 LDDS, e che l'obbligo di notifica alla polizia degli stranieri (art. 2 cpv. 1 LDDS) incombeva alle straniere stesse. Tuttavia, il Tribunale ha confermato la decisione della Corte cantonale, la quale aveva riconosciuto la posizione di garante del ricorrente in virtù degli art. 53 Les Pubb e 89 Res Pubb, che imponevano al gerente dell'esercizio pubblico di segnalare situazioni irregolari, come il soggiorno illegale per attività lucrative. Il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente, omettendo di segnalare tali situazioni, avesse violato l'art. 23 cpv. 1 LDDS, confermando così la legittimità della sanzione penale.
Il ricorrente ha invocato l'Art. 1 CP, sostenendo una violazione del principio di legalità, in quanto non esisterebbe una base legale esplicita per la punibilità del parcheggio su area pubblica di veicoli sprovvisti di targhe. Tuttavia, il Tribunale federale ha respinto tale argomento, affermando che il combinato disposto degli art. 20 e 96 dell'Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONCS) e dell'art. 103 cpv. 2 della Legge federale sulla circolazione stradale costituisce una base legale sufficiente. Inoltre, il fatto che i veicoli possano essere rimorchiati senza targhe non implica che possano essere parcheggiati senza targhe su aree pubbliche. Il ricorrente non poteva quindi invocare l'Art. 1 CP per contestare la sanzione.
La Corte di cassazione penale svizzera ha analizzato il diritto di querela dei coniugi Y contro un medico accusato di violazione del segreto professionale (art. 321 CP) dopo la morte del loro figlio minorenne. La Corte ha stabilito che i genitori, in quanto rappresentanti legali del figlio deceduto (art. 279 CC), non avevano diritto di querela ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 CP, poiché il figlio era già deceduto al momento della rivelazione. Inoltre, l'art. 28 cpv. 4 CP, che conferisce il diritto di querela ai congiunti in caso di morte del leso, non era applicabile perché la morte era precedente alla violazione. La Corte ha respinto l'applicazione analogica dell'art. 175 CP, che riguarda la diffamazione di defunti, in quanto incompatibile con l'art. 1 CP. Tuttavia, ha riconosciuto che i genitori, in quanto datori del segreto (Treugeber) per il figlio minorenne, avevano un interesse legittimo a mantenere il rapporto di fiducia con il medico, garantito dall'art. 272 CC, e quindi erano titolari del diritto di querela.