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Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

CO·220

D. Garanzia
Art. 219

1 Salvo patto contrario il venditore deve risarcire il compratore, qualora il fondo non avesse la misura indicata dal contratto.

2 Se il fondo non ha la misura indicata dal registro fondiario in base ai rilievi ufficiali, il venditore non ha l’obbligo del risarcimento se non in quanto avesse espressamente stipulato tale garanzia.

3 L’obbligo di garanzia per i difetti di un fabbricato si prescrive col decorso di cinque anni dall’acquisto della proprietà.

Case law2022-02-11
art. 219 (3) CO

in

4D 73/2021

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 219 cpv. 3 CO, relativo alla prescrizione quinquennale dell'obbligo di garanzia per i difetti di un fabbricato. La Corte ha confermato che, ai sensi dell'art. 210 cpv. 6 CO (applicabile per analogia alla vendita di immobili), il venditore non può invocare la prescrizione se ha intenzionalmente ingannato il compratore. Nel caso concreto, il ricorrente non ha dimostrato che l'opponente avesse agito con dolo, ossia che fosse consapevole dell'erroneità dei dati relativi alla superficie agricola utile notificati alla competente autorità. La Corte ha rilevato che né il perito dell'Unione dei contadini ticinesi né il ricorrente stesso avevano notato discrepanze prima del 2015, e che la Sezione dell'agricoltura non aveva contestato i dati prima di quella data. Pertanto, la prescrizione decennale prevista per il dolo (art. 127 CO) non si applicava, e l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è stata ritenuta valida.

art.317 CPC art.210 (6) CO art.221 CO art.127 CO
prescrizione
dolo
superficie agricola utile
obbligo di garanzia
vendita immobiliare
accertamento dei fatti
onere della prova
Case law1993-07-28
art. 219 (2) CO

in

119 II 341

Il Tribunale federale analizza l'applicabilità dell'art. 219 cpv. 2 CO nel caso in cui, a posteriori, risulti una superficie maggiore del fondo venduto rispetto a quella indicata nel contratto o nel Registro fondiario. La corte rileva che l'art. 219 cpv. 1 e 2 CO disciplina esclusivamente i casi in cui il fondo ha una superficie inferiore a quella pattuita, lasciando aperta la questione se la norma sia applicabile anche nel caso inverso. In assenza di un'assunzione espressa di garanzia da parte del venditore, la corte non ritiene che il compratore possa pretendere un pagamento aggiuntivo per la maggiore superficie.

art.23 CO art.24 (3) CO
superficie del fondo
errore di calcolo
Registro fondiario
garanzia espressa
rettifica del prezzo
differenza di misurazione
contratto di compravendita
Case law1993-07-28
art. 219 (1) CO

in

119 II 341

Il Tribunale federale analizza l'applicabilità dell'art. 219 cpv. 1 e 2 CO in un caso in cui la superficie di un fondo risulta maggiore rispetto a quella indicata nel contratto di compravendita. Secondo la giurisprudenza, l'art. 219 CO regola solo i casi in cui il fondo ha una superficie inferiore a quella pattuita. La questione se la norma sia applicabile anche nel caso inverso (superficie maggiore) viene lasciata aperta, ma il Tribunale federale non si pronuncia in merito. Inoltre, il Tribunale esclude l'applicabilità dell'art. 24 cpv. 3 CO, poiché la differenza di superficie non è dovuta a un errore di calcolo, bensì all'uso di un metodo di misurazione più preciso. Pertanto, non è possibile rettificare il prezzo di vendita sulla base dell'art. 24 cpv. 3 CO.

art.23 CO art.24 (3) CO
errore di calcolo
superficie fondiaria
registro fondiario
rettifica prezzo
garanzia di superficie
misurazione catastale
contratto di compravendita
Case law1985-11-19
art. 219 (3) CO

in

111 II 458

Il Tribunale federale analizza se la Comunione dei comproprietari del "Condominio Roccalta" possa far valere diritti di garanzia per difetti dell'immobile in base all'art. 219 cpv. 3 CO. La corte riconosce che, in linea di principio, la comunione può agire in giudizio per difetti riguardanti parti comuni dell'edificio, ma solo se i diritti di garanzia sono stati ceduti dai singoli comproprietari (art. 164 ss CO). La corte respinge l'idea di una cessione legale implicita, sostenendo che i diritti di garanzia derivano dai singoli contratti di compravendita e non possono essere esercitati dalla comunione senza una cessione esplicita. Inoltre, la corte evidenzia che una cessione legale non è necessaria per colmare una lacuna giuridica, poiché i comproprietari possono cedere i loro diritti alla comunione tramite accordo. Infine, la corte conclude che la comunione non è legittimata ad agire in assenza di una cessione convenzionale.

art.219 CO art.712_d (2 e 3) CC art.647_b CC art.164 CO art.368 CO art.712_p CC art.712_l CC
garanzia per difetti
comunione dei condomini
cessione convenzionale
legittimazione ad agire
proprietà per piani
diritto di garanzia
contratti di compravendita