Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 219 cpv. 3 CO, relativo alla prescrizione quinquennale dell'obbligo di garanzia per i difetti di un fabbricato. La Corte ha confermato che, ai sensi dell'art. 210 cpv. 6 CO (applicabile per analogia alla vendita di immobili), il venditore non può invocare la prescrizione se ha intenzionalmente ingannato il compratore. Nel caso concreto, il ricorrente non ha dimostrato che l'opponente avesse agito con dolo, ossia che fosse consapevole dell'erroneità dei dati relativi alla superficie agricola utile notificati alla competente autorità. La Corte ha rilevato che né il perito dell'Unione dei contadini ticinesi né il ricorrente stesso avevano notato discrepanze prima del 2015, e che la Sezione dell'agricoltura non aveva contestato i dati prima di quella data. Pertanto, la prescrizione decennale prevista per il dolo (art. 127 CO) non si applicava, e l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente è stata ritenuta valida.
prescrizione
dolo
superficie agricola utile
obbligo di garanzia
vendita immobiliare
accertamento dei fatti
onere della prova