Il Tribunale federale ha esaminato la validità della dichiarazione del 27 maggio 2002, con cui il lavoratore B.________ aveva rinunciato a ulteriori pretese salariali, ritenendola inefficace in base all'art. 341 CO, che vieta al lavoratore di rinunciare a crediti derivanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo nel mese successivo alla fine del rapporto di lavoro. Il Tribunale ha inoltre confermato l'applicabilità del Contratto Nazionale Mantello per l'edilizia (CNM) alla ricorrente A.________ Sagl, nonostante la mancata adesione, in virtù del conferimento del carattere obbligatorio generale da parte del Consiglio federale ai sensi dell'art. 357 cpv. 1 CO. Il ricorso di diritto pubblico è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui mirava a modificare la sentenza impugnata, potendo essere trattato solo come ricorso per riforma, che è stato respinto in quanto infondato.
contratto collettivo
rinuncia ai crediti
carattere obbligatorio generale
ricorso di diritto pubblico
ricorso per riforma
diritto del lavoro
disposizioni imperative