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Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

CO·220

1. Per i datori di lavoro e i lavoratori vincolati
Art. 357

1 Ove il contratto collettivo non disponga altrimenti, le disposizioni circa la conclusione, il contenuto e la fine dei rapporti individuali di lavoro hanno, durante la validità del contratto collettivo, effetto diretto e imperativo per i datori di lavoro e i lavoratori vincolati.

2 Gli accordi fra datori di lavoro e lavoratori vincolati, in quanto derogano a disposizioni imperative del contratto collettivo, sono nulli e sostituiti da quest’ultime; sono tuttavia valide le derogazioni a favore dei lavoratori.

Case law2015-06-18
art. 357 (2) CO

in

4A 405/2014

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 357 cpv. 2 CO nel contesto di un contratto collettivo aziendale di lavoro, stabilendo che tale disposizione non consentiva alla datrice di lavoro di derogare ai salari minimi previsti dal contratto collettivo. La Corte ha inoltre rilevato che l'art. 341 cpv. 1 CO impedisce al lavoratore di rinunciare validamente a crediti derivanti da un contratto collettivo. La misura contestata, applicata solo ai lavoratori frontalieri italiani, è stata considerata una violazione del principio di non discriminazione previsto dall'art. 2 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), rendendola nulla. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché la ricorrente non ha soddisfatto i requisiti procedurali previsti dalla LTF per superare la soglia del valore di lite minimo e non ha adeguatamente motivato le violazioni costituzionali invocate.

art.105 (2) LTF art.74 (2 lett. a) LTF art.99 (1) LTF art.341 (1) CO art.106 (2) LTF art.2 ALC art.190 Cost. art.117 LTF art.116 LTF art.118 (1) LTF art.74 (1 lett. a) LTF art.105 (1) LTF
contratto collettivo di lavoro
salario minimo
rinuncia ai crediti
non discriminazione
libera circolazione delle persone
ricorso inammissibile
violazione costituzionale
Case law2015-06-18
art. 357 (2) CO

in

4A 409/2014

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 357 cpv. 2 CO nel contesto di un contratto collettivo aziendale di lavoro, stabilendo che tale disposizione non consentiva alla datrice di lavoro di derogare ai salari minimi previsti dal contratto collettivo. La Corte ha inoltre rilevato che l'art. 341 cpv. 1 CO impedisce al lavoratore di rinunciare validamente a crediti derivanti da un contratto collettivo. La decisione ha anche considerato che l'applicazione di un tasso di cambio fisso solo ai lavoratori frontalieri italiani costituiva una violazione del principio di non discriminazione previsto dall'art. 2 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), rendendo l'accordo nullo.

art.190 Cost. art.116 LTF art.341 (1) CO art.74 (1 lett. a) LTF art.105 (1) LTF art.95 LTF art.2 ALC
contratto collettivo di lavoro
salario minimo
rinuncia ai crediti
non discriminazione
tasso di cambio fisso
lavoratori frontalieri
nullità dell'accordo
Case law2015-06-18
art. 357 (2) CO

in

4A 401/2014

Il Tribunale federale ha esaminato il caso in base all'art. 357 cpv. 2 CO, confermando che l'assoggettamento del rapporto di lavoro al contratto collettivo aziendale non consentiva alla datrice di lavoro di derogare ai salari minimi stabiliti. La Corte ha inoltre rilevato che l'art. 341 cpv. 1 CO impedisce al lavoratore di rinunciare validamente a crediti derivanti da un contratto collettivo. La misura contestata, applicata solo ai lavoratori frontalieri italiani, è stata considerata discriminatoria e quindi nulla ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza del valore di lite minimo e per l'impossibilità di riesaminare fatti non accertati dall'autorità cantonale.

art.105 (2) LTF art.74 (2 lett. a) LTF art.99 (1) LTF art.341 (1) CO art.106 (2) LTF art.2 ALC art.190 Cost. art.117 LTF art.116 LTF art.118 (1) LTF art.74 (1 lett. a) LTF art.105 (1) LTF
contratto collettivo
salario minimo
discriminazione
libera circolazione delle persone
valore di lite
ricorso inammissibile
accertamento dei fatti
Case law2015-06-18
art. 357 (2) CO

in

4A 403/2014

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 357 cpv. 2 CO nel contesto di un contratto collettivo aziendale di lavoro, stabilendo che tale disposizione non consentiva alla datrice di lavoro di derogare ai salari minimi stabiliti dal contratto collettivo. La Corte ha inoltre rilevato che l'art. 341 cpv. 1 CO impedisce al lavoratore di rinunciare validamente a crediti derivanti da un contratto collettivo. La misura contestata, applicata solo ai lavoratori frontalieri italiani, è stata considerata una violazione del principio di non discriminazione previsto dall'art. 2 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), rendendola nulla. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza del valore minimo di lite e per l'impossibilità di riesaminare i fatti accertati dall'autorità cantonale.

art.190 Cost. art.99 (1) LTF art.116 LTF art.341 (1) CO art.105 (1) LTF art.95 LTF art.2 ALC
contratto collettivo
salario minimo
non discriminazione
libera circolazione delle persone
ricorso inammissibile
valore di lite
accertamento dei fatti
Case law2015-06-18
art. 357 (2) CO

in

4A 407/2014

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 357 cpv. 2 CO nel contesto di un contratto collettivo aziendale di lavoro, stabilendo che tale disposizione non consente al datore di lavoro di derogare ai salari minimi previsti dal contratto collettivo. La Corte ha inoltre rilevato che l'art. 341 cpv. 1 CO impedisce al lavoratore di rinunciare validamente a crediti derivanti da un contratto collettivo. La misura contestata, applicata solo ai lavoratori frontalieri italiani, è stata considerata una violazione del principio di non discriminazione previsto dall'art. 2 dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), rendendola nulla. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza del valore minimo di lite e per l'impossibilità di esaminare le violazioni costituzionali invocate, in base all'art. 190 Cost.

art.105 (2) LTF art.74 (2 lett. a) LTF art.341 (1) CO art.2 ALC art.190 Cost. art.116 LTF art.74 (1 lett. a) LTF art.105 (1) LTF
contratto collettivo di lavoro
salario minimo
rinuncia ai crediti
non discriminazione
libera circolazione delle persone
valore di lite minimo
violazione costituzionale
Case law2012-11-30
art. 357 (2) CO

in

4A 216/2012

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 357 cpv. 2 CO, che consente deroghe al contratto collettivo di lavoro solo se più favorevoli al lavoratore. Nel caso concreto, il sistema di 'salario vero' adottato dalla ricorrente garantiva al lavoratore il pagamento di 2064 ore annuali, superando le 1942 ore minime previste dal contratto collettivo (CCL 1999). La Corte cantonale aveva ritenuto che il sistema del 'salario vero' non fosse più favorevole in tutti i casi, ma il Tribunale federale ha stabilito che garantire 2064 ore costituisce una deroga favorevole al lavoratore, poiché il CCL 1999 prevedeva solo 1942 ore minime. Pertanto, il lavoratore non aveva diritto a ulteriore retribuzione per le ore lavorate tra 1942 e 2064, ma solo per quelle eccedenti le 2064 ore (15 ore nel 2005), per le quali la ricorrente doveva corrispondere fr. 478.95.

art.18 CO art.319 (1) CO art.51 (1) LTF art.75 LTF art.100 (1) LTF art.76 (1) LTF art.90 LTF art.74 (1) LTF
contratto collettivo di lavoro
deroga favorevole
salario minimo garantito
ore lavorative eccedenti
principio della clausola più favorevole
retribuzione aggiuntiva
rischio intemperie
Case law2008-09-23
art. 357 (1) CO

in

4A 86/2008

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicabilità dell'art. 357 cpv. 1 CO nel contesto di un contratto di lavoro nel settore alberghiero e della ristorazione. Il ricorrente contestava l'applicabilità dell'art. 21 n. 3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), sostenendo che tale disposizione non fosse vincolante in quanto non approvata dal Consiglio federale. Il Tribunale ha respinto questa argomentazione, affermando che la validità del CCNL non dipende dall'approvazione del Consiglio federale, ma dall'accordo tra le parti e dall'integrazione del CCNL nel contratto individuale di lavoro. Il Tribunale ha confermato che l'art. 21 n. 3 CCNL, che facilita la prova delle ore di lavoro straordinario per il lavoratore in caso di mancata registrazione da parte del datore di lavoro, era applicabile poiché le parti avevano espressamente pattuito l'applicabilità del CCNL nel contratto individuale. Pertanto, il ricorso è stato respinto come infondato.

art.356 (1) CO art.321_c CO art.343 (4) CO art.356_b CO art.42 (2) CO art.8 CC
contratto di lavoro
ore straordinarie
contratto collettivo
onere della prova
registrazione orario
diritto del lavoro
giurisprudenza federale
Case law2004-03-31
art. 357 (1) CO

in

4P.63/2004

Il Tribunale federale ha esaminato la validità della dichiarazione del 27 maggio 2002, con cui il lavoratore B.________ aveva rinunciato a ulteriori pretese salariali, ritenendola inefficace in base all'art. 341 CO, che vieta al lavoratore di rinunciare a crediti derivanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo nel mese successivo alla fine del rapporto di lavoro. Il Tribunale ha inoltre confermato l'applicabilità del Contratto Nazionale Mantello per l'edilizia (CNM) alla ricorrente A.________ Sagl, nonostante la mancata adesione, in virtù del conferimento del carattere obbligatorio generale da parte del Consiglio federale ai sensi dell'art. 357 cpv. 1 CO. Il ricorso di diritto pubblico è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui mirava a modificare la sentenza impugnata, potendo essere trattato solo come ricorso per riforma, che è stato respinto in quanto infondato.

art.343 (4) CO art.341 CO art.362 CO
contratto collettivo
rinuncia ai crediti
carattere obbligatorio generale
ricorso di diritto pubblico
ricorso per riforma
diritto del lavoro
disposizioni imperative
Case law2001-02-26
art. 357 (1) CO

in

4C.394/2000

Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 357 cpv. 1 CO rende imperativa la disposizione della convenzione collettiva che stabilisce la durata massima del lavoro settimanale, pertanto qualsiasi accordo tra datore di lavoro e lavoratore che deroga a tale disposizione è nullo, a meno che la deroga sia a favore del lavoratore. Nel caso concreto, la convenuta aveva sostenuto che il lavoratore avesse rinunciato alla remunerazione delle ore supplementari, ma il Tribunale ha ritenuto tale accordo nullo in base all'art. 357 cpv. 1 CO, poiché la disposizione della convenzione collettiva era imperativa e la deroga non era a favore del lavoratore. Inoltre, il Tribunale ha confermato che il lavoratore non poteva essere privato della protezione legale accordatagli dalla legge, anche se avesse acconsentito a tale rinuncia.

art.321_c CO art.20 CO art.3 CC art.343 (3) CO art.2 CC
convenzione collettiva
ore supplementari
durata del lavoro
disposizione imperativa
nullità dell'accordo
protezione del lavoratore
temerarietà dell'appello