Il Tribunale federale ha stabilito che la condanna al pagamento di una provvisionale emessa dal Tribunale di Parma, sebbene pronunciata in un procedimento penale, costituisce una decisione in materia civile ai sensi dell'art. 31 CL, poiché riguarda il risarcimento parziale del danno ritenuto certo. La Corte ha respinto le censure del ricorrente, confermando che la natura civile della provvisionale non è influenzata dall'eventuale incompletezza dell'accertamento del danno e che il riesame del merito è precluso dagli art. 29 e 34 CL. Inoltre, ha riconosciuto la legittimazione attiva della B.________Spa come 'parte interessata' ai sensi dell'art. 31 CL, basandosi sul diritto italiano che regola la successione nei diritti.
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