Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CLug) (con prot. e all.)

CLug·0.275.12

Art. 31

I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato vincolato dalla presente convenzione possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza della presente convenzione, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato vincolato dalla presente convenzione.

Case law2013-04-03

Il Tribunale federale ha stabilito che la condanna al pagamento di una provvisionale emessa dal Tribunale di Parma, sebbene pronunciata in un procedimento penale, costituisce una decisione in materia civile ai sensi dell'art. 31 CL, poiché riguarda il risarcimento parziale del danno ritenuto certo. La Corte ha respinto le censure del ricorrente, confermando che la natura civile della provvisionale non è influenzata dall'eventuale incompletezza dell'accertamento del danno e che il riesame del merito è precluso dagli art. 29 e 34 CL. Inoltre, ha riconosciuto la legittimazione attiva della B.________Spa come 'parte interessata' ai sensi dell'art. 31 CL, basandosi sul diritto italiano che regola la successione nei diritti.

provvisionale
risarcimento del danno
procedimento penale
legittimazione attiva
successione nei diritti
ordine pubblico
riesame del merito
Case law2007-03-23

Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 31 par. 1 CL non richiede che la sentenza estera sia passata in giudicato, ma è sufficiente che sia esecutiva secondo il diritto dello Stato di origine. Nel caso concreto, la sentenza italiana era immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 CPC italiano, e non era stato ottenuto alcun provvedimento che ne inibisse l'esecutività. Pertanto, le argomentazioni della ricorrente sulla mancata definitività della sentenza sono irrilevanti ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione della stessa in Svizzera.

Convenzione di Lugano
riconoscimento sentenze estere
esecutività
giudicato
ordine pubblico
notifica
diritto di difesa
Case law2003-11-26

Il Tribunale federale ha esaminato la domanda di exequatur della sentenza del 14 giugno 2001 della Corte d'appello di Roma ai sensi dell'art. 31 CL, confermando la decisione del Tribunale d'appello del Canton Ticino che aveva negato l'esecutività della sentenza italiana per mancanza di un contenuto esecutorio. Il Tribunale federale ha rilevato che la sentenza della Corte d'appello di Roma non condannava esplicitamente la resistente né al pagamento di somme né alla prestazione di garanzie, e che quindi non poteva essere dichiarata esecutiva in Svizzera. Inoltre, il Tribunale ha respinto le doglianze della ricorrente relative alla violazione del diritto di essere sentito (art. 29 Cost.) e dell'obbligo di motivazione, confermando che la Corte cantonale aveva adeguatamente motivato la sua decisione e non aveva violato i diritti procedurali della ricorrente.

exequatur
contenuto esecutorio
diritto di essere sentito
obbligo di motivazione
Convenzione di Lugano
sentenza straniera
provvedimenti conservativi