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Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

CC·210

I. Iscrizione
Art. 656

1 Per l’acquisto della proprietà fondiaria occorre l’iscrizione nel registro fondiario.

2 Nei casi di occupazione, successione, espropriazione, esecuzione forzata o sentenza, l’acquirente diventa proprietario già prima dell’iscrizione, ma può disporre del fondo nel registro fondiario solo dopo che l’iscrizione fu eseguita.

Case law2019-04-10
art. 656 (2) CC

in

1C 501/2019

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso relativo all'art. 656 cpv. 2 CC, confermando che l'acquisto della proprietà fondiaria in caso di espropriazione o sentenza avviene senza necessità di iscrizione nel registro fondiario, in base al principio relativo dell'iscrizione (effetto dichiarativo). La ricorrente sosteneva che le servitù non iscritte avessero perso validità, ma il Tribunale ha ritenuto che, in caso di espropriazione, il trasferimento di proprietà si realizza già prima dell'iscrizione e che l'effetto negativo della pubblica fede del registro fondiario non si applica quando l'iscrizione non era necessaria per acquisire il diritto. Il Tribunale ha inoltre respinto l'argomento della ricorrente sulla presunta rinuncia ai diritti di passo, confermando che i Consorzi avevano ancora interesse nell'utilizzo delle opere e che la pubblica utilità era stata già accertata in precedenza.

art.665 (2) CC art.57 (1) LEspr art.963 (2) CC art.731 (2) CC art.973 (1) CC art.731 (1) CC art.55 (1) LEspr
espropriazione
servitù
registro fondiario
acquisto originario
pubblica utilità
buona fede
diritti reali
Case law2011-12-04
art. 656 (2) CC

in

4A 626/2010

Il Tribunale federale ha stabilito che, ai sensi dell'art. 656 cpv. 2 CC, l'acquirente di un fondo in un'asta forzata diventa proprietario già prima dell'iscrizione nel registro fondiario, ma può disporre del fondo solo dopo l'iscrizione. Nel caso specifico, la ricorrente, avendo acquisito la proprietà dell'immobile tramite un'asta forzata senza il contratto di locazione, è diventata anche parte del rapporto di locazione e poteva quindi esercitare il diritto di disdetta ai sensi dell'art. 261 cpv. 2 CO. Tuttavia, la ricorrente sosteneva di non poter esercitato tale diritto prima che l'autorizzazione all'acquisto ai sensi della LAFE diventasse definitiva, invocando l'art. 26 LAFE. Il Tribunale ha ritenuto che l'art. 26 LAFE non si applicasse alla fattispecie, poiché tale norma presuppone un negozio giuridico obbligatorio che richiede un ulteriore atto di disposizione, mentre nel caso di un'asta forzata l'acquisto della proprietà è immediato. Pertanto, la disdetta notificata il 19 maggio 2005 è stata ritenuta tardiva, in quanto avrebbe dovuto essere esercitata entro il 28 marzo 2005 per rispettare il termine di preavviso legale di 6 mesi.

art.261 (2) CO art.19 LAFE art.26 LAFE art.100 (1) LTF art.90 LTF art.75 (1) LTF art.74 (1) LTF
acquisto a titolo originario
asta forzata
disdetta
termine di preavviso
LAFE
proprietà immobiliare
registro fondiario
Case law2001-08-20
art. 656 (2) CC

in

7B.192/2001

Il Tribunale federale ha stabilito che il blocco del registro fondiario ordinato dal Presidente del Tribunale distrettuale, basato sul diritto cantonale, non ostacola lo svolgimento di un pubblico incanto nell'ambito di una procedura di esecuzione forzata, poiché tale misura non ha effetto reale e non impedisce il trapasso di proprietà, che avviene con l'aggiudicazione al pubblico incanto (art. 656 cpv. 2 CC). Il Tribunale ha inoltre rilevato che il blocco del registro fondiario, a differenza di una restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell'art. 960 CC, non offre alcuna tutela contro gli effetti di un'esecuzione forzata. Pertanto, la richiesta di annullamento dell'aggiudicazione e di sospensione dell'incanto è stata ritenuta infondata.

art.19 LEF art.173_a (1) LEF art.295 LEF art.960 CC art.66 (1) RFF art.20_a (2) LEF
blocco del registro fondiario
pubblico incanto
esecuzione forzata
restrizione della facoltà di disporre
trapasso di proprietà
diritto cantonale
misura provvisionale
Case law1956-07-05
art. 656 (2) CC

in

82 II 388

Il caso riguarda un contratto concluso da un mandatario con se stesso in nome del mandante, senza autorizzazione esplicita o ratifica successiva. Lodovico Scaroni, in qualità di mandatario di Caterina Rossi, ha venduto e riacquistato beni immobili a nome della sorella, senza informarla né versarle il prezzo pattuito. I contratti sono stati ritenuti annullabili per conflitto di interessi tra mandante e mandatario. Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, un contratto concluso da un mandatario con se stesso è valido solo se non vi è conflitto di interessi o se il mandante lo autorizza esplicitamente o lo ratifica successivamente. In questo caso, poiché non vi era né autorizzazione né ratifica, i contratti sono stati considerati annullabili. Inoltre, l'art. 662 CC non è applicabile perché i beni erano già iscritti in un registro fondiario provvisorio, rendendo applicabile solo l'art. 661 CC, che richiede la buona fede per l'acquisto della proprietà.

art.38 CO art.662 CC art.661 CC
contratto con se stesso
conflitto di interessi
ratifica
prescrizione acquisitiva
registro fondiario
buona fede
annullabilità
Case law1956-07-05
art. 656 (2) CC

in

82 II 388

{'factual_analysis': 'Il caso riguarda un contratto concluso da un mandatario con se stesso in nome del mandante, senza autorizzazione esplicita o ratifica successiva. Lodovico Scaroni, in qualità di mandatario di Caterina Rossi, ha venduto e riacquistato beni immobili a nome della sorella, senza informarla né versarle il prezzo pattuito. I contratti sono stati ritenuti annullabili per conflitto di interessi tra mandante e mandatario.', 'normative_analysis': "Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, un contratto concluso da un mandatario con se stesso è valido solo se non vi è conflitto di interessi o se il mandante lo autorizza esplicitamente o lo ratifica successivamente. In questo caso, poiché non vi era né autorizzazione né ratifica, i contratti sono stati considerati annullabili. Inoltre, l'art. 662 CC non è applicabile perché i beni erano già iscritti in un registro fondiario provvisorio, rendendo applicabile solo l'art. 661 CC, che richiede la buona fede per l'acquisto della proprietà."}

art.38 CO art.662 CC art.661 CC
contratto con se stesso
conflitto di interessi
ratifica
prescrizione acquisitiva
registro fondiario
buona fede
annullabilità