Art. 656
1 Per l’acquisto della proprietà fondiaria occorre l’iscrizione nel registro fondiario.
2 Nei casi di occupazione, successione, espropriazione, esecuzione forzata o sentenza, l’acquirente diventa proprietario già prima dell’iscrizione, ma può disporre del fondo nel registro fondiario solo dopo che l’iscrizione fu eseguita.
