Il Tribunale federale ha esaminato la questione relativa all'autenticità di un testamento olografo del 21 gennaio 1991, il cui originale era introvabile ma di cui esisteva una fotocopia conforme. Il Tribunale ha rilevato che l'autenticità di un testamento olografo non rientra nei motivi di inefficacia previsti dagli art. 519 segg. CC, ma costituisce una premessa per la sua esistenza. Pertanto, l'onere della prova dell'autenticità spetta a chi intende avvalersi del testamento, secondo i principi del diritto processuale cantonale, e non può essere basato sulle disposizioni del Codice civile svizzero relative all'inefficacia delle disposizioni di ultima volontà. Il Tribunale ha quindi annullato la decisione cantonale, ritenendo che essa avesse erroneamente applicato il diritto federale, e ha rinviato la causa per un nuovo giudizio.
testamento olografo
autenticità
onere della prova
diritto processuale cantonale
inefficacia
fotocopia conforme
presunzione di fatto