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Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

CC·210

4. Condotte
Art. 676

1 Le condotte di allacciamento che si trovano fuori del fondo a cui servono fanno parte dell’impianto da cui provengono o a cui conducono e appartengono al proprietario di questo, salvo disposizione contraria.562

2 La costituzione di tali diritti reali sui fondi altrui ha luogo a titolo di servitù, in quanto non siano applicabili le norme sui rapporti di vicinato.

3 La servitù nasce con la costruzione della condotta se questa è riconoscibile esteriormente. In caso contrario essa nasce con l’iscrizione nel registro fondiario.563

562 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

563 Nuovo testo giusta il n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

Case law2021-04-16
art. 676 (3) CC

in

5A 316/2020

Il Tribunale federale ha esaminato la questione della proprietà della condotta in cemento che attraversa il fondo del ricorrente, applicando l'art. 676 cpv. 3 CC. La corte ha confermato che, in assenza di un accordo scritto tra le parti, la condotta diventa parte costitutiva del fondo e quindi proprietà del proprietario del fondo stesso, in virtù del principio dell'accessione (art. 667 cpv. 2 CC). Il ricorrente aveva sostenuto che la servitù fosse apparente e che il Cantone Ticino fosse diventato proprietario della condotta in base al principio della buona fede e al comportamento tenuto dal convenuto, ma il Tribunale federale ha ritenuto che tali argomentazioni non supportate da un accordo scritto fossero insufficienti per applicare l'art. 676 cpv. 3 CC. La corte ha quindi respinto il ricorso, confermando la sentenza del Tribunale di appello.

art.671 (1) CC art.738 (1 e 2) CC art.58 (1) CO art.667 (2) CC art.641 (1) CC
servitù di condotta
proprietà del fondo
accessione
accordo scritto
buona fede
responsabilità del proprietario
mancanza di iscrizione
Case law2021-04-16
art. 676 (1) CC

in

5A 316/2020

Il Tribunale federale ha esaminato la questione della proprietà della condotta in cemento che attraversa il fondo del ricorrente, applicando l'art. 676 cpv. 1 CC. Il giudice ha confermato che, in assenza di un accordo scritto tra le parti, la condotta non può essere considerata di proprietà del Cantone Ticino, nonostante la sua visibilità esteriore e gli interventi finanziari del Cantone. La servitù di condotta, ai sensi dell'art. 676 cpv. 3 CC, richiede un accordo scritto per la sua costituzione, e la mancanza di tale accordo implica che la proprietà della condotta rimanga al titolare del fondo in cui essa si trova, secondo il principio dell'accessione (art. 667 cpv. 2 CC). Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la decisione del Tribunale di appello.

art.671 (1) CC art.738 (1 e 2) CC art.58 (1) CO art.667 (2) CC art.676 (2) CC art.641 (1) CC
servitù di condotta
proprietà dell'opera
accordo scritto
accessione
responsabilità del proprietario
buona fede
registro fondiario
Case law1982-04-01
art. 676 (3.0) CC

in

108 II 39

Il Tribunale federale ha analizzato se l'obbligo di fornire acqua in un punto determinato di una condotta possa costituire una servitù ai sensi dell'art. 676 cpv. 3 CC. La corte ha confermato la giurisprudenza precedente (DTF 93 II 290) secondo cui tale obbligo non può formare oggetto di una servitù, ma solo di un onere fondiario (art. 782 segg. CC). La servitù richiede un comportamento passivo del proprietario del fondo serviente (tollerare o non fare), mentre l'obbligo di fornire acqua implica un'azione positiva (facere). La corte ha respinto la richiesta del Consorzio di iscrivere una servitù di derivazione nel registro fondiario, poiché tale diritto rimane di natura obbligatoria e personale finché non è costituito come onere fondiario.

art.730 (2) CC art.731 (3) CC art.780 (3) CC art.782 CC art.704 (2) CC art.730 (1) CC art.655 (2) CC art.943 (1) CC
servitù di derivazione
onere fondiario
diritto reale limitato
obbligo di fare
iscrizione nel registro fondiario
diritto di acqua
contratto perpetuo
Case law1971-12-15
art. 676 CC

in

97 I 872

Il caso riguarda l'espropriazione di terreni per la costruzione della strada nazionale n. 13, che ha reso impossibile l'uso di teleferiche per il trasporto del legname da un bosco. La teleferica, di proprietà di Claudio Gemetti e dei suoi eredi, aveva la stazione di arrivo su un terreno espropriato (particella n. 866). La Commissione federale di stima ha concesso un'indennità di 8000 franchi per la soppressione della teleferica, ma lo Stato del Canton Ticino ha impugnato questa decisione. La corte analizza se la teleferica esiste in virtù di una servitù di condotta (art. 676 CC) o dei rapporti di vicinato (art. 691 CC). Conclude che non vi è una servitù, poiché non vi è prova di una convenzione scritta (art. 732 CC) e la stazione di arrivo era su un terreno di proprietà della moglie del proprietario del bosco. Pertanto, il diritto di condotta è più probabilmente basato sull'art. 691 CC, che regola i rapporti di vicinato. La corte sottolinea che per invocare l'art. 691 CC, è necessario dimostrare che la condotta non può essere realizzata senza servire il fondo o senza spese eccessive. Inoltre, è richiesto il pagamento di un'indennità e l'accordo del proprietario del fondo gravato. La corte rimanda alla Commissione per ulteriori accertamenti fattuali. Se il diritto di condotta è fondato sull'art. 691 CC, l'espropriante è obbligato a versare un'indennità, poiché i rapporti di vicinato possono essere oggetto di espropriazione (art. 5 LEspr). La costruzione della strada nazionale limita il diritto dei proprietari del bosco di utilizzare la teleferica, giustificando un'indennità.

art.732 CC art.5 LEspr art.691 CC
servitù di condotta
rapporti di vicinato
indennità di espropriazione
teleferica
diritto di condotta
espropriazione
art. 691 CC
Case law1971-12-15
art. 676 (2) CC

in

97 I 872

La costruzione della strada nazionale n. 13 ha reso impossibile l'uso di una teleferica per il trasporto del legname, poiché il nuovo tracciato vieta l'attraversamento con cavi aerei. La teleferica, di proprietà della Comunione ereditaria fu Enrichetta Gemetti, aveva la stazione di arrivo su un terreno espropriato (particella n. 866), rendendo necessario un nuovo impianto sulla sponda sinistra del fiume Moesa, con maggiori costi e inconvenienti. La Corte analizza se la teleferica esista in virtù di una servitù di condotta (art. 676 CC) o dei rapporti di vicinato (art. 691 CC). Poiché non vi è prova di una servitù formalmente costituita (mancanza di convenzione scritta, art. 732 CC), si considera più probabile che il diritto di condotta si basi sull'art. 691 CC. Tuttavia, per invocare tale diritto, occorre dimostrare che la condotta non possa avvenire senza attraversare il fondo o senza spese eccessive, e che sia stato pagato un'indennità. Se tali condizioni sono soddisfatte, i proprietari del bosco hanno diritto a un'indennità di espropriazione per la limitazione del loro diritto di vicinato (art. 5 LEspr.).

art.732 CC art.676 (1) CC art.691 CC
servitù di condotta
rapporti di vicinato
espropriazione
indennità
teleferica
diritto di vicinato
limiti all'uso del fondo
Case law1971-12-15
art. 676 CC

in

97 I 872

{'factual_context': "Il caso riguarda l'espropriazione di terreni per la costruzione della strada nazionale n. 13, che ha reso impossibile l'uso di teleferiche per il trasporto del legname da un bosco. La teleferica, di proprietà di Claudio Gemetti e dei suoi eredi, aveva la stazione di arrivo su un terreno espropriato (particella n. 866). La Commissione federale di stima ha concesso un'indennità di 8000 franchi per la soppressione della teleferica, ma lo Stato del Canton Ticino ha impugnato questa decisione.", 'normative_analysis': {'art_676_CC': "La corte analizza se la teleferica esiste in virtù di una servitù di condotta (art. 676 CC) o dei rapporti di vicinato (art. 691 CC). Conclude che non vi è una servitù, poiché non vi è prova di una convenzione scritta (art. 732 CC) e la stazione di arrivo era su un terreno di proprietà della moglie del proprietario del bosco. Pertanto, il diritto di condotta è più probabilmente basato sull'art. 691 CC, che regola i rapporti di vicinato.", 'art_691_CC': "La corte sottolinea che per invocare l'art. 691 CC, è necessario dimostrare che la condotta non può essere realizzata senza servire il fondo o senza spese eccessive. Inoltre, è richiesto il pagamento di un'indennità e l'accordo del proprietario del fondo gravato. La corte rimanda alla Commissione per ulteriori accertamenti fattuali.", 'indennità_espropriazione': "Se il diritto di condotta è fondato sull'art. 691 CC, l'espropriante è obbligato a versare un'indennità, poiché i rapporti di vicinato possono essere oggetto di espropriazione (art. 5 LEspr). La costruzione della strada nazionale limita il diritto dei proprietari del bosco di utilizzare la teleferica, giustificando un'indennità."}}

art.732 CC art.5 LEspr art.691 CC
servitù di condotta
rapporti di vicinato
indennità di espropriazione
teleferica
diritto di condotta
espropriazione
art. 691 CC
Case law1971-12-15
art. 676 (2) CC

in

97 I 872

{'factual_context': "La costruzione della strada nazionale n. 13 ha reso impossibile l'uso di una teleferica per il trasporto del legname, poiché il nuovo tracciato vieta l'attraversamento con cavi aerei. La teleferica, di proprietà della Comunione ereditaria fu Enrichetta Gemetti, aveva la stazione di arrivo su un terreno espropriato (particella n. 866), rendendo necessario un nuovo impianto sulla sponda sinistra del fiume Moesa, con maggiori costi e inconvenienti.", 'normative_analysis': "La Corte analizza se la teleferica esista in virtù di una servitù di condotta (art. 676 CC) o dei rapporti di vicinato (art. 691 CC). Poiché non vi è prova di una servitù formalmente costituita (mancanza di convenzione scritta, art. 732 CC), si considera più probabile che il diritto di condotta si basi sull'art. 691 CC. Tuttavia, per invocare tale diritto, occorre dimostrare che la condotta non possa avvenire senza attraversare il fondo o senza spese eccessive, e che sia stato pagato un'indennità. Se tali condizioni sono soddisfatte, i proprietari del bosco hanno diritto a un'indennità di espropriazione per la limitazione del loro diritto di vicinato (art. 5 LEspr.)."}

art.732 CC art.676 (1) CC art.691 CC
servitù di condotta
rapporti di vicinato
espropriazione
indennità
teleferica
diritto di vicinato
limiti all'uso del fondo
Case law1971-05-07
art. 676 CC

in

97 II 37

Il caso riguarda un contratto collettivo del 1938 tra le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) e diversi proprietari di fondi, tra cui quelli successivamente acquisiti da Walter Ghiringhelli. Il contratto prevedeva un diritto reale di condotta per un elettrodotto, con divieto di costruzione entro sei metri dalla condotta. Ghiringhelli, dopo aver acquistato il terreno, ha cercato di lottizzarlo e costruire case, richiedendo lo spostamento dell'elettrodotto. Le FFS si sono opposte, sostenendo che i progetti potevano essere realizzati rispettando le distanze previste. Il Pretore ha respinto l'azione di Ghiringhelli, riconoscendo una servitù prediale a favore delle FFS, mentre il Tribunale di appello ha accolto l'azione, ordinando la liberazione del fondo dall'elettrodotto. La Corte federale analizza l'art. 676 CC, stabilendo che le condotte (come l'elettrodotto) sono considerate accessori dell'impianto da cui provengono, ma non nel senso degli art. 644 e 645 CC. Il diritto di condotta può essere costituito come servitù personale, non richiedendo l'iscrizione al registro fondiario se la condotta è riconoscibile esteriormente. La Corte respinge l'argomento che il diritto di condotta debba essere una servitù prediale, poiché l'accessorietà prevista dall'art. 676 CC è di tipo speciale e non implica necessariamente un legame con un fondo dominante. La servitù personale è ritenuta sufficiente per garantire la pubblicità e la sicurezza giuridica, data la riconoscibilità esteriore della condotta.

art.691 CC art.730 CC art.644 CC art.645 CC art.675 CC art.731 CC art.766 (3) CC art.781 (3) CC art.946 (2) CC
servitù personale
servitù prediale
diritto di condotta
accessorietà
iscrizione al registro fondiario
riconoscibilità esteriore
impianto elettrico
Case law1971-05-07
art. 676 CC

in

97 II 37

{'factual_analysis': "Il caso riguarda un contratto collettivo del 1938 tra le Ferrovie Federali Svizzere (FFS) e diversi proprietari di fondi, tra cui quelli successivamente acquisiti da Walter Ghiringhelli. Il contratto prevedeva un diritto reale di condotta per un elettrodotto, con divieto di costruzione entro sei metri dalla condotta. Ghiringhelli, dopo aver acquistato il terreno, ha cercato di lottizzarlo e costruire case, richiedendo lo spostamento dell'elettrodotto. Le FFS si sono opposte, sostenendo che i progetti potevano essere realizzati rispettando le distanze previste. Il Pretore ha respinto l'azione di Ghiringhelli, riconoscendo una servitù prediale a favore delle FFS, mentre il Tribunale di appello ha accolto l'azione, ordinando la liberazione del fondo dall'elettrodotto.", 'normative_analysis': "La Corte federale analizza l'art. 676 CC, stabilendo che le condotte (come l'elettrodotto) sono considerate accessori dell'impianto da cui provengono, ma non nel senso degli art. 644 e 645 CC. Il diritto di condotta può essere costituito come servitù personale, non richiedendo l'iscrizione al registro fondiario se la condotta è riconoscibile esteriormente. La Corte respinge l'argomento che il diritto di condotta debba essere una servitù prediale, poiché l'accessorietà prevista dall'art. 676 CC è di tipo speciale e non implica necessariamente un legame con un fondo dominante. La servitù personale è ritenuta sufficiente per garantire la pubblicità e la sicurezza giuridica, data la riconoscibilità esteriore della condotta."}

art.691 CC art.730 CC art.644 CC art.645 CC art.675 CC art.731 CC art.766 (3) CC art.781 (3) CC art.946 (2) CC
servitù personale
servitù prediale
diritto di condotta
accessorietà
iscrizione al registro fondiario
riconoscibilità esteriore
impianto elettrico