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Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

CC·210

6. Disposizione
Art. 648539

1 Ogni comproprietario è autorizzato a rappresentare la cosa, ad usarne e goderne nella misura compatibile con i diritti degli altri.

2 Per alienare la cosa, per imporle degli aggravi o per cambiarne la destinazione, occorre il consenso di tutti i comproprietari, a meno che questi abbiano unanimemente stabilito un’altra norma.

3 I comproprietari non possono gravare la cosa di diritti di pegno o di oneri fondiari, qualora ne siano già gravate singole quote.

539 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 dic. 1963, in vigore dal 1° gen. 1965 (RU 1964 1009; FF 1962 1809).

Case law2022-09-02
art. 648 (2) CC

in

5A 1014/2018

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 648 cpv. 2 CC nel contesto di un'azione confessoria relativa a una servitù prediale di limitazione di altezza. La Corte cantonale aveva ritenuto che, in caso di comproprietà del fondo serviente, l'azione confessoria dovesse essere promossa contro tutti i comproprietari in litisconsorzio necessario, poiché la pretesa era indivisibile e riguardava l'intera cosa in comproprietà. Il Tribunale federale ha confermato questa interpretazione, sottolineando che l'art. 648 cpv. 2 CC richiede il concorso di tutti i comproprietari per gravare o beneficiare il fondo di diritti reali, a meno che non siano state fissate regole diverse all'unanimità. Nel caso concreto, poiché la ricorrente aveva donato metà del fondo serviente durante il procedimento, era necessario che anche il nuovo comproprietario partecipasse all'impugnazione, cosa che non era avvenuta. Pertanto, il Tribunale federale ha respinto il ricorso, confermando l'irricevibilità dell'appello per mancanza di litisconsorzio necessario.

art.737 (1) CC art.70 (1) CPC art.29a Cost. art.83 (1) CPC art.29 (1) Cost. art.674 (3) CC
servitù prediale
litisconsorzio necessario
comproprietà
azione confessoria
diritti reali
indivisibilità
procedura civile
Case law2000-09-28
art. 648 (3) CC

in

5C.176/2000

Il Tribunale federale ha stabilito che l'annotazione provvisoria dell'ipoteca legale degli artigiani, eseguita il 22 settembre 1982, era contraria all'art. 648 cpv. 3 CC, poiché non teneva conto delle mutazioni intervenute nel frattempo a causa della procedura di raggruppamento terreni, che erano avvenute a rischio degli interessati. La Corte ha confermato che l'autorità cantonale, nel nuovo giudizio, doveva basarsi sui considerandi di diritto contenuti nella sentenza di rinvio del Tribunale federale, senza poter riesaminare le questioni già decise. Pertanto, il ricorso per riforma presentato dalla A.________ S.A. è stato dichiarato inammissibile.

ipoteca legale
annotazione provvisoria
raggruppamento terreni
art. 648 cpv. 3 CC
ricorso per riforma
inammissibilità
procedura cantonale
Case law2000-02-18
art. 648 (3) CC

in

5C.211/1999

Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 648 cpv. 3 CC vieta di gravare la cosa di diritti di pegno o di oneri fondiari qualora ne siano già gravate singole quote. Nella fattispecie, l'ipoteca legale degli artigiani è stata annotata provvisoriamente sul fondo base dopo che le quote di comproprietà erano già state gravate da pegni convenzionali e solo successivamente riportata sulle singole quote, oltre il termine trimestrale previsto dall'art. 839 cpv. 2 CC. Pertanto, l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale non è ammissibile, poiché l'art. 648 cpv. 3 CC è applicabile anche alle ipoteche degli artigiani e imprenditori, e l'iscrizione sul fondo base può produrre effetti solo se riportata sulle quote entro il termine legale. La domanda di iscrizione definitiva è stata quindi respinta.

art.972 CC art.802 (1) CC art.839 (2) CC
ipoteca legale
comproprietà
diritti di pegno
registro fondiario
raggruppamento terreni
termine trimestrale
surrogazione reale
Case law1996-03-11
art. 648 (2) CC

in

122 III 145

Il Tribunale federale ha analizzato se un diritto d'uso particolare su un posteggio, concesso a un comproprietario di una proprietà per piani, possa essere ceduto a un altro comproprietario senza il consenso dell'assemblea dei condomini. La corte ha stabilito che, in assenza di una convenzione contraria, un tale diritto può essere ceduto tra comproprietari senza il consenso dell'assemblea, poiché la cessione non modifica la natura, il contenuto o lo scopo dell'obbligazione degli altri comproprietari. La corte ha inoltre chiarito che i diritti d'uso particolare sono diritti personali rafforzati, legati alla proprietà di un'unità condominiale (obbligazione propter rem), e che la loro cessione non richiede l'alienazione di una quota di comproprietà. La decisione si basa sull'interpretazione dell'art. 648 cpv. 2 CC, che regola i diritti su parti comuni, e sull'art. 164 CO, che disciplina la cessione dei crediti.

art.712_b (2) CC art.712_g CC art.712_e (2) CC art.164 (1) CO
diritto d'uso particolare
proprietà per piani
cessione di diritti
assemblea dei condomini
obbligazione propter rem
posteggi
regolamento di condominio
Case law1989-08-18
art. 648 (2) CC

in

115 II 340

Il Tribunale federale ha analizzato la possibilità di costituire una servitù su parti comuni di un condominio, attribuite a un singolo comproprietario per uso particolare (in questo caso, un posto auto). La corte ha stabilito che, secondo l'art. 648 cpv. 2 CC, la costituzione di una servitù su parti comuni richiede l'accordo di tutti i comproprietari. Inoltre, il regolamento del condominio vietava la cessione separata del diritto d'uso, rendendo illegittima la costituzione della servitù senza il consenso dell'assemblea. La corte ha respinto l'argomento dei ricorrenti, secondo cui la possibilità di concedere un diritto d'uso a titolo obbligatorio (locazione) implicherebbe anche la possibilità di costituire una servitù, sottolineando che un singolo condomino non può, da solo, appigionare parti comuni.

art.712_b (2) CC art.712_g (1) CC art.647_b (1) CC art.712_c (2) CC art.745 CC
servitù
condominio
diritto d'uso particolare
accordo dei comproprietari
regolamento di comproprietà
registro fondiario
parte comune