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Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

CC·210

I. Condizioni
Art. 125

1 Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un’adeguata previdenza per la vecchiaia, l’altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento.

2 Per decidere dell’erogazione del contributo e se del caso per fissarne l’importo e la durata, il giudice tiene conto in particolare dei seguenti elementi:

1.
ripartizione dei compiti durante il matrimonio;
2.
durata del matrimonio;
3.
tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio;
4.
età e salute dei coniugi;
5.
reddito e patrimonio dei coniugi;
6.
portata e durata delle cure ancora dovute ai figli;
7.
formazione professionale e prospettive di reddito dei coniugi nonché presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario del mantenimento;
8.
aspettative dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e della previdenza professionale o di altre forme di previdenza privata o pubblica, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d’uscita.

3 Un contributo può eccezionalmente essere rifiutato o ridotto, ove sia manifestamente iniquo soprattutto perché l’avente diritto:

1.
ha gravemente contravvenuto al suo obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia;
2.
ha deliberatamente provocato la situazione di necessità nella quale versa;
3.
ha commesso un grave reato contro l’obbligato o una persona a lui intimamente legata.
Case law2022-06-29
art. 125 (2) CC

in

5A 211/2021

Il Tribunale federale ha esaminato la questione relativa al contributo di mantenimento ai sensi dell'art. 125 cpv. 2 CC, confermando la decisione del Tribunale di appello che aveva annullato il contributo alimentare mensile a favore del ricorrente dopo il raggiungimento dell'età pensionabile. Il Tribunale ha ribadito che il coniuge creditore può essere tenuto a utilizzare i propri averi personali per il sostentamento, come previsto dalla legge e dalla giurisprudenza consolidata. Nel caso specifico, il ricorrente disponeva di un capitale sufficiente per far fronte al proprio mantenimento, rendendo ingiustificato l'obbligo contributivo dell'ex coniuge. Le censure del ricorrente sono state ritenute inammissibili o infondate, poiché non hanno affrontato adeguatamente i criteri giurisprudenziali applicabili e non hanno dimostrato una violazione del principio di parità di trattamento o della solidarietà postmatrimoniale.

art.75 LTF art.66 (1) LTF art.106 (1) LTF art.90 LTF art.95 LTF art.125 (2) CC art.42 (1 e 2) LTF art.97 (1) LTF art.105 (1) LTF art.8 CC art.72 (1) LTF art.68 (1) LTF art.100 (1) LTF art.76 (1) LTF art.74 (1) LTF
contributo di mantenimento
solidarietà postmatrimoniale
età pensionabile
utilizzo del capitale
parità di trattamento
giurisprudenza consolidata
inammissibilità delle censure
Case law2021-09-21
art. 125 CC

in

5A 763/2020

Il Tribunale federale ha esaminato la richiesta di modifica del contributo di mantenimento ai sensi dell'art. 125 CC, confermando che la Corte cantonale ha correttamente applicato l'art. 129 cpv. 1 CC per valutare se un fatto nuovo e durevole nella situazione economica delle parti giustificasse una modifica del contributo. La Corte cantonale ha ritenuto che la cessazione dell'attività lavorativa del ricorrente costituisse un cambiamento rilevante, riducendo il contributo da fr. 2'000 a fr. 1'425 mensili dal 1° agosto 2017. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso, confermando che la Corte cantonale non ha commesso arbitrio nel calcolo del fabbisogno minimo del ricorrente (fr. 3'129.50 mensili), escludendo spese non pertinenti al minimo esistenziale (come imposte e costi automobilistici) e rigettando la richiesta di un supplemento del 20%. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di esaurimento delle istanze cantonali riguardo alla richiesta di includere nel calcolo il fabbisogno della seconda moglie.

art.129 (1) CC art.75 (1) LTF art.99 (1) LTF art.106 (1) LTF art.4 CC art.105 (1) LTF art.93 LEF
contributo di mantenimento
modifica sentenza di divorzio
fatto nuovo e durevole
fabbisogno minimo
minimo esistenziale
potere di apprezzamento
esaurimento delle istanze cantonali
Case law2021-05-19
art. 125 (1) CC

in

5A 740/2020

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 125 cpv. 1 CC, che stabilisce che se un coniuge non può ragionevolmente provvedere al proprio mantenimento, l'altro coniuge è tenuto a versare un contributo adeguato, incluso un'adeguata previdenza per la vecchiaia. Nel caso concreto, la Corte cantonale aveva ritenuto che la ricorrente, nonostante l'assenza di formazione specifica e l'aver trascorso gran parte del matrimonio dedicandosi alla cura della casa e dei figli, potesse ragionevolmente essere esigita a esercitare un'attività lucrativa nel settore delle pulizie, stimando un reddito ipotetico netto di fr. 2'900.-- mensili. Il Tribunale federale ha confermato questa decisione, rilevando che la ricorrente non aveva contestato adeguatamente gli accertamenti del Pretore e non aveva dimostrato l'impossibilità di trovare un impiego, né aveva fornito prove sufficienti di ostacoli legati all'età, alla salute o al mercato del lavoro. Pertanto, il ricorso è stato respinto, confermando che la ricorrente non aveva diritto a un contributo di mantenimento da parte dell'ex coniuge.

art.273 CC art.276 CC art.99 (1) LTF art.42 (2) LTF art.133 (1) CC art.106 (2) LTF
mantenimento coniugale
reddito ipotetico
autonomia finanziaria
interesse del minore
autorità parentale
gratuito patrocinio
accertamento dei fatti
Case law2020-12-23
art. 125 (1) CC

in

5A 878/2018

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 125 cpv. 1 CC, stabilendo che, se un coniuge non può ragionevolmente provvedere al proprio mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge è tenuto a versare un contributo di mantenimento adeguato. Il giudice determina tale contributo sotto forma di rendita o, in circostanze particolari, di liquidazione (art. 126 cpv. 1 e 2 CC). Nel caso concreto, la Corte cantonale ha ritenuto che il matrimonio avesse influenzato la situazione finanziaria dell'ex moglie, che non era in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento, e ha fissato un contributo mensile e una liquidazione a suo favore. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso dell'ex marito, confermando la decisione cantonale e rilevando l'inammissibilità delle censure per carenza di motivazione.

art.105 (2) LTF art.90 LTF art.95 LTF art.97 (1) LTF art.105 (1) LTF art.100 (1) LTF art.106 (1) LTF art.42 (1 e 2) LTF art.68 (1 e 2) LTF art.75 (1 e 2) LTF art.126 (1) CC art.126 (2) CC art.125 (2 n. 8) CC art.72 (1) LTF art.66 (1) LTF art.76 (1) LTF art.74 (1 lett. b) LTF
contributo di mantenimento
separazione dei beni
previdenza per la vecchiaia
tenore di vita
capacità contributiva
liquidazione
inammissibilità del ricorso
Case law2020-11-02
art. 125 CC

in

5A 457/2018

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 125 CC in relazione all'obbligo di mantenimento tra ex coniugi e figli maggiorenni in formazione. La Corte cantonale aveva stabilito che il margine disponibile dell'ex moglie dovesse essere destinato prima alle figlie, anche dopo la loro maggiore età, e solo successivamente all'ex marito. Il Tribunale federale ha rilevato che, secondo la giurisprudenza consolidata, l'obbligo di mantenimento verso l'ex coniuge prevale su quello verso i figli maggiorenni, e che l'art. 276a cpv. 2 CC, introdotto nel 2017, non modifica questa gerarchia, poiché il legislatore non ha voluto alterare la disciplina del mantenimento dei figli maggiorenni. Pertanto, la Corte cantonale ha violato il diritto federale attribuendo priorità al mantenimento delle figlie maggiorenni, e il dispositivo relativo è stato annullato con rinvio alla Corte cantonale per una nuova decisione.

art.277 (2) CC art.1 (2) CC art.163 CC art.276_a (1 e 2) CC
obbligo di mantenimento
ex coniuge
figli maggiorenni
art. 125 CC
art. 276a CC
gerarchia degli obblighi
giurisprudenza federale
Case law2020-08-26
art. 125 (1) CC

in

5A 208/2020

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 125 cpv. 1 CC, stabilendo che un coniuge può pretendere un contributo alimentare solo se non è in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento e se l'altro coniuge dispone di capacità contributiva. Il principio dell'indipendenza economica prevale sulla solidarietà post-matrimoniale. Nel caso concreto, la ricorrente, che al momento della separazione aveva 47 anni e un diploma di impiegata di commercio, è stata ritenuta in grado di aumentare la sua attività lavorativa a tempo pieno, nonostante i problemi di salute invocati. La Corte cantonale ha correttamente applicato il diritto federale, ritenendo che la ricorrente potesse ottenere un reddito ipotetico di fr. 3'250.-- mensili, sufficiente per il suo mantenimento, e quindi ha respinto la richiesta di contributo alimentare.

art.105 (1 e 2) LTF art.106 (1 e 2) LTF art.66 (1) LTF art.163 CC art.99 (1) LTF art.51 (1 lett. a e cpv. 4 e 74 cpv. 1 lett. b) LTF art.42 (1 e 2) LTF art.95 LTF art.97 (1) LTF art.68 (1 e 2) LTF art.75 (1 e 2) LTF art.72 (1) LTF art.100 (1) LTF art.76 (1) LTF art.90 LTF
contributo alimentare
indipendenza economica
solidarietà matrimoniale
reddito ipotetico
capacità contributiva
mantenimento
divorzio
Case law2020-02-11
art. 125 CC

in

146 III 169

Il Tribunale federale ha analizzato l'applicazione dell'[art. 125 CC] in relazione all'obbligo di mantenimento dell'ex coniuge e del figlio maggiorenne in formazione. La questione centrale riguarda la priorità tra questi obblighi di mantenimento, in particolare se l'obbligo verso l'ex coniuge prevalga su quello verso il figlio maggiorenne in formazione, anche dopo l'entrata in vigore dell'[art. 276a cpv. 2 CC]. Il Tribunale ha confermato che, nonostante l'introduzione dell'[art. 276a cpv. 2 CC], l'obbligo di mantenimento verso l'ex coniuge continua a prevalere su quello verso il figlio maggiorenne in formazione. Questo principio è stato stabilito in base all'interpretazione letterale, storica, teleologica e sistematica della norma, nonché alla volontà del legislatore di non modificare la giurisprudenza precedente. Il Tribunale ha quindi annullato la decisione cantonale che aveva stabilito il contrario e ha rinviato la causa per un nuovo calcolo del contributo alimentare.

art.277 (2) CC art.1 (2) CC art.107 (2) LTF art.58 (1) LTF art.276_a (1) CC art.276_a (2) CC
mantenimento ex coniuge
figlio maggiorenne in formazione
priorità obblighi di mantenimento
interpretazione normativa
capacità contributiva
ammanco finanziario
rinvio per nuovo calcolo
Case law2019-07-16
art. 125 (2) CC

in

5A 788/2018

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 125 cpv. 2 CC in relazione al contributo alimentare dovuto all'ex coniuge. La Corte cantonale aveva stabilito che, nonostante l'ex marito non potesse coprire il contributo con i suoi redditi, egli era tenuto a utilizzare la sua sostanza immobiliare, incluso il fondo di X.________, per finanziare il contributo di fr. 425.-- mensili vita natural durante. Il Tribunale federale ha confermato questa decisione, rilevando che il ricorrente non aveva dimostrato un arbitrio nell'accertamento dei fatti o nell'apprezzamento delle prove da parte della Corte cantonale, e che la giurisprudenza citata (DTF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3) supporta l'obbligo di attingere alla sostanza, anche ai beni propri, per adempiere agli obblighi alimentari.

art.200 (3) CC art.215 (1) CC art.209 (2) CC art.9 Cost. art.276 (2) CPC art.317 (2) CPC
contributo alimentare
regime dei beni
sostanza immobiliare
arbitrio
accertamento dei fatti
apprezzamento delle prove
diritto di famiglia
Case law2016-07-18
art. 125 CC

in

5A 709/2014

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 125 CC nel contesto di un ricorso sussidiario in materia costituzionale, relativo a una controversia sul rigetto definitivo dell'opposizione in un procedimento esecutivo. La Corte ha stabilito che l'obbligo di versare contributi alimentari provvisionali, fissato con decreto pretorile cautelare, cessa con il passaggio in giudicato della sentenza di appello che nega definitivamente il contributo di mantenimento post-divorzio (18 ottobre 2012), e non con il passaggio in giudicato dell'intera sentenza di divorzio (31 ottobre 2013). Il Tribunale ha ritenuto arbitraria la decisione del Tribunale d'appello che aveva esteso tale obbligo fino alla data successiva, violando così il principio di legalità. Inoltre, ha rilevato una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) per la mancata motivazione sui versamenti già effettuati dal ricorrente. La causa è stata rinviata per una nuova decisione, limitando il credito compensabile al periodo fino al 18 ottobre 2012 e ordinando l'esame dei pagamenti già versati.

art.74 (1 lett. b) LTF art.81 (1) LEF art.72 (2 lett. a) LTF art.29 (1 e 2) Cost. art.115 CO art.80 (1) LEF
contributi alimentari provvisionali
rigetto definitivo dell'opposizione
passaggio in giudicato
compensazione
diritto di essere sentito
arbitrio giudiziario
procedura esecutiva
Case law2016-03-29
art. 125 CC

in

5A 448/2015

Il Tribunale federale ha esaminato la richiesta della ricorrente di un contributo alimentare post-divorzio ai sensi dell'art. 125 CC, ma ha rilevato che la domanda era divenuta priva di oggetto poiché, fino a settembre 2012, era ancora in vigore l'assetto cautelare previsto dalla decisione pretorile del 21 agosto 2009, che già prevedeva un contributo alimentare identico a quello richiesto. La ricorrente non ha contestato l'argomentazione del Tribunale d'appello riguardo alla perdita di oggetto della sua domanda, né ha dimostrato che le condizioni per l'assegnazione di un contributo ex art. 125 CC fossero soddisfatte per il periodo successivo alla pronuncia del divorzio. Pertanto, la censura è stata ritenuta inammissibile per insufficiente motivazione.

art.267 (1) CO art.206 (1) CC art.8 CC art.97 CO
contributo alimentare
divorzio
art. 125 CC
perdita di oggetto
onere della prova
diritto di famiglia
liquidazione regime matrimoniale