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Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF)

LTF·173.110

Sezione 1: Decisioni impugnabili

Art. 91 Decisioni parziali

Il ricorso è ammissibile contro una decisione che:

a.
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre;
b.
pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti.
Case law2023-04-17
art. 91 LTF

in

9C 728/2022

Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 91 LTF, stabilendo che la decisione impugnata, relativa al periodo fiscale 2016, costituisce una decisione incidentale di rinvio poiché non conclude il procedimento ma rinvia gli atti all'autorità fiscale per ulteriori accertamenti sull'utile imponibile. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto decisione incidentale, può essere impugnato solo alle condizioni previste dall'art. 93 cpv. 1 LTF, che non sono state soddisfatte in quanto non è stato dimostrato un pregiudizio irreparabile (lett. a) né che l'accoglimento del ricorso avrebbe evitato una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). Pertanto, il ricorso è stato respinto per inammissibilità.

art.100 LTF art.108 (1) LTF art.68 (3) LTF art.86 (1) LTF art.92 LTF art.83 LTF art.93 (1) LTF art.82 LTF art.66 (1) LTF art.90 LTF
ammissibilità del ricorso
decisione incidentale
rinvio
art. 93 LTF
prejudizio irreparabile
procedura probatoria
inammissibilità
Case law2021-03-09
art. 91 LTF

in

2C 144/2021

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicabilità dell'art. 91 LTF, relativo alle decisioni parziali impugnabili, nel contesto di un ricorso in materia di diritto pubblico presentato dalla Segreteria di Stato della migrazione. La Corte ha stabilito che la sentenza impugnata, che rinviava la causa alle autorità migratorie ticinesi per un nuovo esame, costituiva una decisione incidentale di rinvio e non una decisione parziale ai sensi dell'art. 91 LTF. Pertanto, il ricorso era ammissibile solo se sussistevano le condizioni eccezionali previste dall'art. 93 cpv. 1 lett. a o b LTF, che non erano state soddisfatte nel caso in esame. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

art.92 LTF art.93 (1 lett. a e b) LTF art.105 (1) LTF art.89 (2 lett. a) LTF art.111 (2) LTF art.86 (1 lett. d e cpv. 2) LTF art.90 LTF
decisione parziale
decisione incidentale
rinvio
ammissibilità del ricorso
procedura probatoria
autorità migratorie
permesso di domicilio UE/AELS
Case law2020-10-01
art. 91 LTF

in

6B 1312/2019

Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 91 LTF, stabilendo che la decisione impugnata non costituisce una decisione parziale ai sensi di tale articolo, poiché il reato di coazione, per il quale è stato confermato il decreto di non luogo a procedere, è strettamente legato al complesso dei fatti oggetto del procedimento penale ancora pendente. La Corte ha rilevato che la decisione impugnata è una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF, ma le condizioni per l'ammissibilità del ricorso non sono state soddisfatte, in quanto non è stato dimostrato un pregiudizio irreparabile né che l'accoglimento del ricorso avrebbe comportato una decisione finale evitando una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

art.29 CPP art.323 CPP art.310 (2) CPP art.42 (2) LTF art.92 LTF art.93 (1) LTF art.66 (1) LTF art.90 LTF
ammissibilità del ricorso
decisione parziale
decisione incidentale
pregiudizio irreparabile
procedura probatoria
unità della procedura
non luogo a procedere
Case law2020-03-27
art. 91 (let. a) LTF

in

8C 205/2020

Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 91 lett. a LTF, stabilendo che una decisione parziale si caratterizza per il fatto che vengono decise definitivamente solo alcune conclusioni, purché queste possano essere giudicate indipendentemente dalle altre. Nel caso in esame, il raffronto dei redditi non costituiva una conclusione separabile, ma era una componente del calcolo della rendita di invalidità, la cui decisione era stata annullata e rinviata per nuovo provvedimento. Pertanto, il ricorso non era ammissibile in quanto non sussisteva una decisione parziale o incidentale che potesse causare un pregiudizio irreparabile, né vi erano condizioni per l'applicazione dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF riguardo a una procedura probatoria particolarmente onerosa. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.

art.108 LTF art.66 (1) LTF art.42 (2) LTF art.93 (1) LTF
decisione parziale
ammissibilità del ricorso
pregiudizio irreparabile
procedura probatoria
rinvio per nuovo provvedimento
art. 91 LTF
ricorso inammissibile
Case law2020-02-19
art. 91 (a) LTF

in

6B 22/2020

Il Tribunale federale ha esaminato se il ricorso potesse essere esaminato nel merito, constatando che la sentenza impugnata della Corte dei reclami penali del Cantone Ticino non era né una decisione finale (art. 90 LTF) né una decisione parziale (art. 91 LTF), poiché non statuiva su conclusioni indipendenti (art. 91 lett. a LTF) né poneva fine al procedimento per una parte dei litisconsorti (art. 91 lett. b LTF). La sentenza è stata invece qualificata come decisione incidentale, impugnabile solo se avesse causato un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o se l'accoglimento del ricorso avesse evitato una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). Poiché il ricorrente non ha dimostrato l'adempimento di tali condizioni e non risultavano manifeste, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

art.81 (1) LTF art.93 (1) LTF art.91 LTF art.92 LTF art.90 LTF art.100 (1) LTF art.80 (1) LTF
ricorso in materia penale
decisione incidentale
pregiudizio irreparabile
procedura probatoria
inammissibilità del ricorso
art. 93 LTF
rinvio al magistrato inquirente
Case law2019-11-04
art. 91 (lett. a e b) LTF

in

5A 302/2019

Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 91 lett. a e b LTF, stabilendo che un ricorso è ammissibile solo se diretto contro una decisione finale o parziale che risolve in modo indipendente alcune questioni o pone fine al procedimento per una parte. Nel caso concreto, la sentenza impugnata non risolveva definitivamente tutte le conseguenze accessorie del divorzio, avendo rinviato al Giudice di prime cure la disciplina delle relazioni personali tra padre e figlio. Pertanto, il ricorso era ammissibile solo alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 LTF, che richiede la dimostrazione di un pregiudizio irreparabile o la possibilità di evitare una procedura probatoria onerosa. Il ricorrente non ha fornito tali dimostrazioni, né queste erano manifeste dalla decisione o dalla natura della causa, rendendo il ricorso inammissibile.

art.92 (1) LTF art.90 LTF art.283 (1) CPC art.93 (1) LTF
ammissibilità del ricorso
decisione finale
decisione parziale
principio dell'unità della sentenza di divorzio
pregiudizio irreparabile
procedura probatoria
beneficio del gratuito patrocinio
Case law2019-04-16
art. 91 LTF

in

4A 153/2019

Il Tribunale federale ha stabilito che la sentenza impugnata, che rinviava la causa al Pretore per completare l'istruttoria e emettere una nuova decisione, non costituisce una decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF né una decisione parziale ai sensi dell'art. 91 LTF, bensì una decisione incidentale secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché i ricorrenti non hanno dimostrato l'esistenza di un pregiudizio irreparabile di natura giuridica o la possibilità di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa, come richiesto dall'art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF. Pertanto, il ricorso è stato respinto nella procedura semplificata ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, con le spese giudiziarie a carico dei ricorrenti in solido secondo l'art. 66 cpv. 1 e 5 LTF.

art.66 (1 e 5) LTF art.108 (1) LTF art.90 LTF art.93 (1) LTF
decisione incidentale
pregiudizio irreparabile
procedura semplificata
spese giudiziarie
inammissibilità del ricorso
completamento dell'istruttoria
rinvio al giudice di primo grado
Case law2018-11-12
art. 91 LTF

in

2C 1002/2018

Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi dell'art. 91 LTF, stabilendo tra decisioni finali, parzialmente finali e incidentali. Nella fattispecie, la sentenza cantonale riguardava i periodi fiscali 2013 e 2014, ma non si esprimeva in modo definitivo su nessuno di essi, disponendo invece un rinvio all'istanza precedente senza limitare il margine di manovra del fisco. Pertanto, la decisione è stata qualificata come incidentale e non finale, rendendo il ricorso ammissibile solo alle condizioni previste dall'art. 93 LTF. Poiché tali condizioni (pregiudizio irreparabile o evitamento di una procedura probatoria dispendiosa) non erano soddisfatte, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

art.65 LTF art.68 (3) LTF art.108 LTF art.49 LTF art.92 LTF art.93 (1) LTF art.112 (1) LTF art.66 (1) LTF art.90 LTF
ricorso in materia di diritto pubblico
decisione incidentale
decisione finale
rinvio
ammissibilità
periodi fiscali
margine di manovra
Case law2018-10-01
art. 91 (b) LTF

in

4A 669/2017

Il Tribunale federale ha stabilito che, ai sensi dell'art. 91 lett. b LTF, una decisione che respinge un'istanza di autorizzazione a proporre un'azione di chiamata in causa costituisce una decisione parziale, mentre una decisione che accoglie tale istanza è di natura incidentale, poiché non pone fine al procedimento ma obbliga la parte a parteciparvi. Secondo l'art. 93 LTF, la sentenza impugnata è suscettibile di ricorso immediato in materia civile solo se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe una decisione finale evitando una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). Nella fattispecie, il ricorrente non ha dimostrato il sussistere di tali presupposti, né questi risultano manifesti dalla decisione impugnata o dalla natura della causa. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato manifestamente inammissibile e deciso nella procedura semplificata ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.

art.93 LTF art.66 (1) LTF art.108 (1) LTF
azione di chiamata in causa
decisione parziale
decisione incidentale
ricorso immediato
pregiudizio irreparabile
procedura probatoria
inammissibilità del ricorso
Case law2018-07-08
art. 91 (a) LTF

in

2C 715/2017

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicabilità dell'art. 91 lett. a LTF, stabilendo che il ricorso non è ammissibile poiché la decisione impugnata non costituisce una decisione finale (art. 90 LTF) né una decisione parziale ai sensi dell'art. 91 lett. a o b LTF. La sentenza del Tribunale amministrativo ticinese si limitando a respingere il ricorso su argomentazioni pregiudiziali senza concludere il procedimento, non soddisfa i requisiti per essere considerata una decisione impugnabile. Inoltre, il Tribunale ha escluso l'applicabilità dell'art. 93 cpv. 1 LTF, poiché non sussisteva un pregiudizio irreparabile (lett. a) né una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

art.86 (2) LTF art.66 (1) LTF art.82 (a) LTF art.68 (3) LTF art.46 (1) LTF art.91 (b) LTF art.83 LTF art.93 (1) LTF art.100 (1) LTF art.90 LTF
ammissibilità del ricorso
decisione finale
decisione parziale
pregiudizio irreparabile
procedura probatoria
autorizzazione professionale
esercizio abusivo