Il Tribunale federale ha stabilito che, ai sensi dell'art. 91 lett. b LTF, una decisione che respinge un'istanza di autorizzazione a proporre un'azione di chiamata in causa costituisce una decisione parziale, mentre una decisione che accoglie tale istanza è di natura incidentale, poiché non pone fine al procedimento ma obbliga la parte a parteciparvi. Secondo l'art. 93 LTF, la sentenza impugnata è suscettibile di ricorso immediato in materia civile solo se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe una decisione finale evitando una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). Nella fattispecie, il ricorrente non ha dimostrato il sussistere di tali presupposti, né questi risultano manifesti dalla decisione impugnata o dalla natura della causa. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato manifestamente inammissibile e deciso nella procedura semplificata ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
azione di chiamata in causa
decisione parziale
decisione incidentale
ricorso immediato
pregiudizio irreparabile
procedura probatoria
inammissibilità del ricorso