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Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF)

LTF·173.110

Sezione 10: Spese

Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie

1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.

2 In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.

3 Le spese inutili sono pagate da chi le causa.

4 Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell’esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.

5 Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.

Case law2023-10-05
art. 66 (1.0) LTF

in

4A 205/2023

Il Tribunale federale ha rilevato che il ricorso presentato da A.________, rappresentato dalla curatrice generale C.________, era inammissibile poiché non era stato ottenuto il consenso dell'autorità di protezione degli adulti, come richiesto dall'art. 416 cpv. 1 n. 9 CC. Nonostante l'invito a sanare il vizio entro il termine stabilito, il consenso non è stato trasmesso, rendendo il ricorso manifestamente inammissibile. Pertanto, il Tribunale federale ha deciso nella procedura semplificata ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, dichiarando l'inammissibilità del ricorso e rinunciando eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 LTF.

art.416 (1 n. 9) CC art.108 (1 lett. a) LTF
inammissibilità del ricorso
consenso autorità di protezione
procedura semplificata
spese giudiziarie
curatrice generale
art. 416 CC
art. 108 LTF
Case law2023-07-02
art. 66 (1) LTF

in

5A 18/2023

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da A.________ contro la sentenza del 5 dicembre 2022 della Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che aveva respinto la richiesta di gratuito patrocinio. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché l'avv. Pascal Cattaneo, curatore nominato per rappresentare A.________ in virtù dell'art. 394 CC, ha comunicato di non ratificare il ricorso. Pertanto, il ricorso è stato considerato manifestamente inammissibile e trattato secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. Inoltre, non sono state prelevate spese giudiziarie, come previsto dall'art. 66 cpv. 1 LTF.

art.394 CC art.108 (1) LTF
gratuito patrocinio
inammissibilità del ricorso
curatela di rappresentanza
procedura semplificata
spese giudiziarie
art. 394 CC
art. 108 LTF
Case law2023-03-21
art. 66 (1) LTF

in

1B 111/2023

Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da A.________, poiché il curatore nominato ai sensi dell'art. 394 CC, l'avv. Pascal Cattaneo, ha comunicato di non ratificare il ricorso, rendendolo così manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. Il Tribunale ha inoltre respinto le critiche del ricorrente relative alla composizione delle Corti e ai motivi di astensione o ricusa dei giudici, ritenendole infondate sulla base di precedenti giurisprudenziali (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3; DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_48/2023 del 6 marzo 2023 consid. 5). Infine, il Tribunale ha deciso di non prelevare spese giudiziarie, in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 LTF.

art.394 CC art.108 (1) LTF
inammissibilità del ricorso
curatela di rappresentanza
art. 394 CC
art. 108 LTF
procedura semplificata
spese giudiziarie
motivi di astensione
Case law2023-03-03
art. 66 (1) LTF

in

6B 182/2023

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da A.________ contro la sentenza della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che aveva dichiarato irricevibile il reclamo per carenze di forma e motivazione ai sensi degli art. 396 cpv. 1, 390 e 385 cpv. 1 CPP. Il Tribunale federale ha rilevato che il ricorrente non ha adeguatamente motivato il ricorso, come richiesto dall'art. 42 cpv. 2 LTF, in particolare non confrontandosi con i presupposti di forma e motivazione del reclamo dinanzi alla Corte cantonale. Inoltre, il ricorrente non ha dimostrato una violazione del diritto (art. 95 LTF) riguardo alla decisione di irricevibilità. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e le spese giudiziarie non sono state prelevate, considerando la situazione del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

art.396 (1) CPP art.385 (1) CPP art.108 (1) LTF art.42 (2) LTF art.59 (3) CP art.95 LTF art.390 CPP
irricevibilità del ricorso
carenze di forma
motivazione insufficiente
art. 42 LTF
art. 385 CPP
spese giudiziarie
procedura semplificata
Case law2022-12-23
art. 66 (2) LTF

in

2C 1029/2022

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da A.________ contro la modifica della legge ticinese del 9 febbraio 1977 sulle imposte e tasse di circolazione sui veicoli a motore, decretata dal Gran Consiglio del Cantone Ticino e accettata in votazione popolare. A seguito del ritiro del ricorso da parte della ricorrente, la Presidente della Corte ha dichiarato terminato il processo, applicando l'art. 32 cpv. 1 e 2 LTF. In linea di principio, secondo l'art. 66 cpv. 2 LTF, le spese giudiziarie sarebbero essere a carico della parte ricorrente con una tassa ridotta, ma, considerate le circostanze particolari del caso, la Corte ha deciso di rinunciare a riscuoterle. Inoltre, non sono state assegnate ripetibili, come previsto dall'art. 68 cpv. 1 e 3 LTF.

art.32 (1 e 2) LTF art.68 (1 e 3) LTF art.73 (1) PC art.5 (2) PC art.71 LTF
ritiro del ricorso
spese giudiziarie
tassa di giustizia ridotta
ripetibili
modifica legislativa
votazione popolare
circostanze particolari
Case law2022-12-09
art. 66 (1) LTF

in

5A 495/2022

Il Tribunale federale ha constatato che il ricorrente non ha versato l'anticipo delle spese richiesto entro il termine suppletorio non prorogabile fissato dal decreto del 19 luglio 2022, nonostante l'avvertenza che il mancato pagamento avrebbe comportato l'inammissibilità del ricorso. Pertanto, conformemente all'art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF, il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso, dichiarandolo manifestamente inammissibile e decidendo nella procedura semplificata prevista dall'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese giudiziarie e le ripetibili sono poste a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF.

art.48 (4) LTF art.68 (1) LTF art.108 (1) LTF art.62 (3) LTF
anticipo delle spese
termine suppletorio
inammissibilità del ricorso
procedura semplificata
spese giudiziarie
ripetibili
effetto sospensivo
Case law2022-12-04
art. 66 (1) LTF

in

4A 665/2020

Il Tribunale federale ha stabilito che la domanda di stralcio presentata dalla ricorrente deve essere interpretata come un ritiro del ricorso, poiché la transazione extragiudiziale non è stata consegnata al Tribunale (cfr. MATTHIAS HÄRRI, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3a ed. 2018, n. 17 ad art. 32 LTF; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 23 ad art. 32 LTF). Ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 e 2 LTF, il giudice dell'istruzione decide come giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate. Pertanto, le spese giudiziarie della procedura - ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF - seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre le ripetibili sono compensate come richiesto dalle parti.

art.32 (1 e 2) LTF art.66 (2) LTF
ritiro del ricorso
transazione extragiudiziale
stralcio dal ruolo
spese giudiziarie
soccombenza
compensazione delle spese
procedura civile
Case law2022-12-04
art. 66 (2) LTF

in

4A 665/2020

Il Tribunale federale ha stabilito che la domanda di stralcio presentata dalla ricorrente deve essere interpretata come un ritiro del ricorso, poiché la transazione extragiudiziale non è stata consegnata al Tribunale. In base all'art. 32 cpv. 1 e 2 LTF, il giudice dell'istruzione decide lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate. Pertanto, le spese giudiziarie, ridotte in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 LTF, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre le ripetibili sono compensate come richiesto dalle parti.

art.32 (1 e 2) LTF art.66 (1) LTF
ritiro del ricorso
transazione extragiudiziale
stralcio dal ruolo
spese giudiziarie
soccombenza
compensazione delle ripetibili
procedura ricorsuale
Case law2022-11-28
art. 66 (1) LTF

in

6B 1393/2022

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da A.________ contro la sentenza della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che aveva dichiarato irricevibile il reclamo del ricorrente come tardivo. Il Tribunale federale ha rilevato che, ai sensi degli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale può essere presentato per violazione del diritto, ma deve essere motivato in modo sufficiente, conformemente all'art. 42 LTF, spiegando perché l'atto impugnato viola il diritto. Nel caso concreto, il ricorrente non ha soddisfatto queste esigenze di motivazione, poiché non si è confrontato con i considerandi della decisione cantonale né ha dimostrato la violazione del diritto. Inoltre, il ricorrente non ha contestato la tempestività del reclamo, che era l'unico oggetto del litigio, e non ha fatto valere la violazione delle disposizioni citate dalla Corte cantonale, tra cui l'art. 396 cpv. 1 CPP e l'art. 85 cpv. 4 CPP. Pertanto, il Tribunale federale ha dichiarato il ricorso inammissibile e, in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 LTF, ha deciso di non prelevare le spese giudiziarie a carico del ricorrente, considerando la sua situazione finanziaria.

art.85 (4) CPP art.396 (1) CPP art.96 LTF art.108 (1 lett. b) LTF art.95 LTF art.42 LTF
ricorso inammissibile
motivazione insufficiente
violazione del diritto
tempestività del reclamo
spese giudiziarie
situazione finanziaria
procedura semplificata
Case law2022-11-16
art. 66 (1) LTF

in

4A 459/2022

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato da A.A.________, B.A.________ e C.A.________ contro la sentenza del Tribunale d'appello del Cantone Ticino che aveva dichiarato inammissibili i loro reclami. La Corte cantonale aveva rilevato l'inammissibilità dei rimedi di diritto per mancata comunicazione di un valido recapito dai ricorrenti, pur procedendo a un esame dei gravami e ritenendoli inammissibili e infondati. Il Tribunale federale ha constatato che il ricorso non soddisfa le esigenze di motivazione richieste dall'art. 42 cpv. 2 LTF, in quanto non confronta in modo conciso i motivi con i considerandi della sentenza impugnata, limitandosi a uno sfogo per lo sfratto subito. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di motivazione sufficiente, ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, e deciso in procedura semplificata dal Giudice presidente.

art.66 (1) LTF art.108 (1) LTF art.42 (2) LTF
inammissibilità
motivazione insufficiente
procedura semplificata
ricorso
sfratto
esecuzione
magazzinaggio beni