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Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF)

LTF·173.110

Sezione 4: Parti, patrocinatori, atti scritti

Art. 39 Recapito

1 Le parti devono comunicare al Tribunale federale il loro domicilio o la loro sede.

2 Possono inoltre indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica.12

3 Le parti domiciliate all’estero devono designare un recapito in Svizzera. Se non ottemperano a tale incombenza, le notificazioni loro destinate possono essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale.

12 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della L del 18 mar. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4651; FF 2014 913).

Case law2020-10-20
art. 39 (3) LTF

in

2C 600/2020

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicabilità dell'art. 39 cpv. 3 LTF, che richiede che i ricorrenti indichino un indirizzo in Svizzera per le notifiche vincolanti, pena l'omissione o la pubblicazione su un foglio ufficiale. Nel caso specifico, i ricorrenti, cittadini finlandese e srilankese, hanno sostenuto di non poter tornare in Svizzera per motivi fisici, psichici e finanziari, e hanno chiesto l'assistenza giudiziaria. Il Tribunale ha rilevato che i permessi di dimora UE/AELS dei ricorrenti erano scaduti il 22 aprile 2019 e che essi risiedevano stabilmente in Finlandia almeno dal 2017, privandoli di un interesse pratico attuale per un esame nel merito. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

art.89 (1) LTF art.113 LTF art.83 LTF art.42 (2) LTF art.68 (3) LTF art.29 (1) LTF art.66 (1) LTF
permesso di dimora UE/AELS
ricongiungimento familiare
interesse pratico attuale
inammissibilità del ricorso
notifiche vincolanti
assistenza giudiziaria
scadenza del permesso
Case law2019-08-01
art. 39 (3) LTF

in

2C 554/2018

Il Tribunale federale ha applicato l'art. 39 cpv. 3 LTF, invitando il ricorrente a indicare un recapito in Svizzera per le notifiche, avvertendolo che, in caso di mancata ottemperanza, si sarebbe proceduto mediante pubblicazione in un foglio ufficiale. Poiché la lettera è stata rispedita con la menzione 'Unclaimed', il Tribunale ha pubblicato un avviso nel Foglio federale, concedendo un termine di 21 giorni per fornire un indirizzo in Svizzera e un anticipo delle spese di fr. 2'000.--. Il ricorrente non ha adempiuto a questi obblighi, né nel termine iniziale né in quello suppletivo di 14 giorni, portando il Tribunale a dichiarare il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 62 cpv. 3 LTF, senza entrare nel merito del caso.

art.66 (3) LTF art.108 (1 lett. a) LTF art.62 (3) LTF art.68 (3) LTF art.11_b (1) PA art.36 (b) PA art.46 (1 lett. c) LTF art.48 (4) LTF
notificazione
ricorso inammissibile
anticipo delle spese
termine suppletivo
pubblicazione ufficiale
procedura semplificata
spese giudiziarie
Case law2017-03-27
art. 39 (3) LTF

in

4A 654/2016
Case law2011-07-07
art. 39 (3) LTF

in

5F 6/2010

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicazione dell'art. 39 cpv. 3 LTF nel contesto della notificazione di un decreto all'estero. La Corte ha stabilito che la notificazione del decreto del 19 novembre 2008, che richiedeva il versamento di un anticipo per il ricorso, è avvenuta correttamente secondo le modalità previste dalla Convenzione dell'Aia del 1965 (CLA65), tramite deposito presso la Casa comunale di Milano e affissione dell'avviso. La successiva notificazione edittale sul Foglio federale, in assenza di un recapito in Svizzera designato dall'istante, è stata ritenuta conforme all'art. 39 cpv. 3 LTF. Pertanto, il mancato versamento dell'anticipo non è imputabile a una notificazione viziata, e l'istanza di revisione è stata respinta.

art.49 LTF art.50 (1) LTF art.61 LTF art.10 (3) PC art.123 (2 lett. a) LTF art.124 (1 lett. d) LTF
notificazione all'estero
anticipo delle spese
Convenzione dell'Aia 1965
notificazione edittale
ricorso inammissibile
buona fede processuale
restituzione dei termini