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Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF)

LTF·173.110

Sezione 3: Organizzazione e amministrazione

Art. 20 Composizione

1 Di regola, le corti giudicano nella composizione di tre giudici (collegio giudicante).

2 Giudicano nella composizione di cinque giudici se la causa concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se un giudice lo richiede. Sono eccettuati i ricorsi contro decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento.

3 Le corti giudicano nella composizione di cinque giudici anche i ricorsi contro atti normativi cantonali che sottostanno al referendum e contro decisioni cantonali sull’ammissibilità di un’iniziativa o sull’esigenza di un referendum. Sono eccettuati i ricorsi in materia comunale o inerenti a un altro ente di diritto cantonale.

Case law2022-07-03
art. 20 (1) LTF

in

2F 11/2022

Il Tribunale federale ha verificato d'ufficio l'ammissibilità dell'istanza di revisione presentata da A.________, constatando che l'istante, sottoposto a una curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC, non aveva la capacità processuale per agire personalmente in giudizio senza la ratifica del curatore, come previsto dagli artt. 13 e 19 cpv. 1 CC. Poiché il curatore, l'avv. Pascal Cattaneo, ha dichiarato di non ratificare l'istanza di revisione, il Tribunale federale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 LTF, senza necessità di uno scambio di scritti (art. 127 LTF), e ha rinunciato alle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF).

art.394 CC art.42 (7) LTF art.13 CC art.19_c CC art.66 (1) LTF art.19 (1) CC art.127 LTF
capacità processuale
curatela di rappresentanza
ratifica del curatore
inammissibilità del ricorso
esercizio dei diritti civili
rappresentanza legale
rinuncia alle spese giudiziarie
Case law2011-05-26
art. 20 (1) LTF

in

1C 69/2011

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso presentato contro l'entrata in vigore immediata delle modifiche alla Costituzione cantonale e alla legge sull'esercizio del diritto di voto, relative alla revoca del Municipio. Il ricorrente, un municipale della Città di Bellinzona, sosteneva che l'entrata in vigore immediata violava i principi di non retroattività, buona fede e prevedibilità, chiedendo di differirla al 1° gennaio 2012. Tuttavia, il Tribunale ha rilevato che, dopo l'abbandono della domanda di revoca per mancanza di firme sufficienti, non sussisteva più un interesse pratico e attuale a esaminare il ricorso, poiché la norma transitoria non aveva più alcuna portata pratica. Pertanto, il ricorso è stato stralciato dai ruoli in quanto privo di oggetto, senza esame nel merito, in applicazione dell'art. 20 cpv. 1 LTF.

art.32 (cpv. 2) LTF art.66 (cpv. 1) LTF art.82 (lett. b) LTF art.89 (cpv. 1) LTF art.87 (cpv. 1) LTF art.89 (cpv. 3) LTF
revoca del Municipio
interesse pratico e attuale
norma transitoria
non retroattività
buona fede
diritto di voto
economia processuale
Case law2010-10-20
art. 20 (1) LTF

in

1C 454/2010

Il Tribunale federale ha esaminato la ricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 LTF, stabilendo che non vi era motivo di deviare dalla regola secondo cui le corti giudicano nella composizione di tre giudici anziché cinque, come richiesto dai ricorrenti. Il Tribunale ha inoltre rilevato che non era necessaria una deliberazione, poiché la causa poteva essere decisa mediante circolazione degli atti, conformemente all'art. 58 LTF. La domanda dei ricorrenti di fornire un'interpretazione anticipata della sentenza, basata sull'art. 129 LTF, è stata respinta in quanto chiaramente improponibile, essendo stata formulata prima dell'emanazione della sentenza stessa.

art.35 Cost. art.50 Cost. art.58 LTF art.29 Cost. art.34 (1) LTF art.129 LTF art.64 (1) LTF art.89 (1) LTF art.93 LTF art.66 (5) LTF art.34 Cost. art.9 Cost. art.66 (1) LTF art.90 LTF
ricevibilità del ricorso
composizione del collegio giudicante
circolazione degli atti
interpretazione anticipata
legittimazione a ricorrere
autonomia comunale
diritti politici
Case law2007-07-19
art. 20 (2) LTF

in

1C 187/2007

Il Tribunale federale ha esaminato la legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 20 cpv. 2 LTF, stabilendo che la questione relativa alla trasmissione di informazioni nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale costituisce un quesito giuridico di principio che giustifica l'intervento del Tribunale federale. I ricorrenti erano legittimati a contestare la negazione della loro legittimazione a ricorrere da parte dell'istanza precedente. Tuttavia, il ricorso è stato respinto nella misura in cui è stato ritenuto ammissibile, poiché la trasmissione dei dati relativi all'indirizzo IP rientrava nella collaborazione di polizia e non nell'assistenza giudiziaria, e quindi non richiedeva una decisione di chiusura ai sensi dell'art. 80e AIMP. Inoltre, il Tribunale ha respinto la richiesta di deposito di una memoria integrativa ai sensi dell'art. 43 lett. a LTF, ritenendo che i ricorrenti avrebbero potuto esprimersi compiutamente nel ricorso iniziale.

art.14 LSCPT art.173 CP art.43 (a-b) LTF art.66 (1-5) LTF art.80e AIMP art.75a AIMP art.18a AIMP art.84 (1-2) LTF art.3 (2) LSCPT art.67 LTF
assistenza giudiziaria internazionale
legittimazione ricorsuale
collaborazione di polizia
sorveglianza delle telecomunicazioni
procedura semplificata
quesito giuridico di principio
ricorso effettivo