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Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF)

LTF·173.110

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 132 Disposizioni transitorie

1 La presente legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore.

2...118

3 I giudici ordinari e i giudici supplenti eletti in base alla legge del 16 dicembre 1943119 sull’organizzazione giudiziaria o al decreto federale del 23 marzo 1984120 concernente l’aumento del numero dei giudici supplenti del Tribunale federale e quelli eletti nel 2007 e nel 2008 restano in carica fino al 31 dicembre 2008.121

4 La limitazione del numero dei giudici supplenti secondo l’articolo 1 capoverso 4 si applica dal 2009.122

118 Abrogato dal n. 1 dell’all. alla LF del 26 set. 2014, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 3205; FF 2013 6175).

119 CS 3 499

120 [RU 1984 748, 1992 339, 1993 879]

121 Introdotto dal n. I 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849).

122 Introdotto dal n. I 1 della LF del 23 giu. 2006 che integra e attualizza la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4213; FF 2006 2849).

Case law2009-11-27
art. 132 (1) LTF

in

K 67/05

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso relativo all'assicurazione contro le malattie, in particolare riguardo al calcolo dell'indennità giornaliera per perdita di guadagno. La corte ha stabilito che la copertura assicurativa pattuita tra le parti si riferiva unicamente alla capacità lavorativa residua del 25%, come risultava alla cessazione della precedente copertura. Pertanto, il guadagno che l'assicurato avrebbe potuto conseguire sulla parte assicurata di capacità residua del 25% non poteva essere basato sul reddito effettivamente conseguito negli anni 2002 e 2003, poiché questi periodi includevano fasi di inabilità lavorativa totale o parziale. Il Tribunale federale ha ritenuto errato il calcolo del reddito di riferimento effettuato dal giudice cantonale e ha annullato la decisione impugnata, rinviando la causa alla Cassa malati KBV in liquidazione per una nuova decisione conforme alle indicazioni fornite.

art.132 (1) LTF
assicurazione malattia
indennità giornaliera
perdita di guadagno
capacità lavorativa residua
calcolo del reddito
rinvio della causa
procedura amministrativa
Case law2008-11-03
art. 132 (1) LTF

in

I 12/07

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso ai sensi dell'art. 132 cpv. 1 LTF, confermando che la procedura è disciplinata dall'OG poiché la decisione impugnata è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della LTF. Il tribunale ha valutato se il giudizio di primo grado avesse violato il diritto federale, incluso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, o se l'accertamento dei fatti fosse manifestamente inesatto o incompleto (art. 132 cpv. 2 OG). Il tribunale ha ritenuto che la Corte cantonale avesse correttamente applicato le norme e i principi rilevanti, tra cui l'art. 8 LPGA e l'art. 4 LAI, e che l'accertamento dei fatti non fosse manifestamente errato, basandosi su perizie mediche attendibili. Pertanto, il ricorso è stato respinto.

art.4 LAI art.16 LPGA art.8 LPGA art.28 (1) LAI
assicurazione invalidità
capacità lavorativa
perizie mediche
diritto federale
procedura amministrativa
invalidità pensionabile
tinnito
Case law2008-04-24
art. 132 (1) LTF

in

4D 34/2008

Il Tribunale federale ha stabilito che, poiché la decisione impugnata è stata emessa dopo l'entrata in vigore della Legge sul Tribunale federale (LTF), la procedura ricorsuale è disciplinata dall'art. 132 cpv. 1 LTF e non più dalla Legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG). Il gravame è stato considerato ammissibile solo come ricorso in materia costituzionale ai sensi dell'art. 113 segg. LTF, poiché non era raggiunto il valore litigioso minimo per il ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) né si trattava di una questione di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). Il Tribunale ha rilevato che il ricorso non soddisfaceva i requisiti di motivazione previsti dall'art. 42 cpv. 2 LTF combinato con l'art. 106 cpv. 2 LTF, in quanto la ricorrente non ha affrontato la mancanza di adeguata motivazione nella decisione cantonale, limitandosi a ripetere le critiche contro l'operato del dentista. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza entrare nel merito, applicando la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF.

art.66 (1) LTF art.42 (2) LTF art.106 (2) LTF art.329 CPC art.116 LTF art.74 (1 lett. b) LTF art.74 (2 lett. a) LTF art.108 (1 lett. b) LTF
ricorso costituzionale
ammissibilità
motivazione
valore litigioso
procedura semplificata
violazione diritti costituzionali
spese giudiziarie
Case law2008-04-07
art. 132 (1) LTF

in

2C 35/2008

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso di diritto pubblico presentato da A.________ contro la decisione del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, che aveva negato l'ammissione alle prove di assunzione per l'insegnamento della musica nelle scuole medie superiori. Il Tribunale ha rilevato che la decisione impugnata era viziata da una motivazione insufficiente, violando così il diritto di essere sentiti garantito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il Consiglio di Stato, pur avendo chiarito che i diplomi della ricorrente erano formalmente riconosciuti, non aveva spiegato adeguatamente perché la sua formazione, incentrata sul flauto, non fosse idonea all'insegnamento della musica, nonostante le indicazioni fornite dal Tribunale federale in una precedente sentenza. Pertanto, il ricorso è stato accolto e la decisione annullata.

art.82 (a) LTF art.68 (2) LTF art.86 (1) LTF art.95 (b) LTF art.95 (a) LTF art.6 CEDU art.89 (1) LTF art.66 (4) LTF art.29 (1) LTF art.100 (1) LTF art.83 LTF art.29 (2) Cost.
diritto di essere sentiti
motivazione insufficiente
ricorso di diritto pubblico
titoli di studio
insegnamento della musica
Consiglio di Stato
Tribunale federale
Case law2008-04-03
art. 132 (1) LTF

in

U 34/07

Il Tribunale federale ha esaminato la questione relativa all'ammissibilità di sequele tardive riconducibili all'infortunio del 1995, sottolineando che il diritto a prestazioni assicurative presuppone un nesso di causalità naturale tra l'evento infortunistico e il danno alla salute, valutato secondo il principio della probabilità preponderante. Il giudice cantonale aveva erroneamente riesaminato disturbi già considerati in precedenza, violando il principio 'ne bis in idem'. Tuttavia, il ricorso è stato respinto poiché non è stato dimostrato un peggioramento essenziale dello stato di salute dopo la decisione del 1998, né è stato provato un nesso causale sufficiente tra i disturbi attuali e l'infortunio originale. La cronicizzazione dei sintomi, senza nuovi elementi oggettivi o incapacità lavorativa, non giustifica ulteriori prestazioni.

art.11 OAINF
nesso di causalità
probabilità preponderante
sequele tardive
ricaduta
cronicizzazione
incapacità lavorativa
principio ne bis in idem
Case law2008-03-28
art. 132 (1) LTF

in

8C 104/2007

Il Tribunale federale ha stabilito che, ai sensi dell'art. 132 cpv. 1 LTF, il ricorso è disciplinato dal nuovo diritto in vigore dal 1° gennaio 2007. L'oggetto della controversia riguardava l'entità della rendita d'invalidità spettante al ricorrente a partire dal 5 agosto 1997, con la richiesta di aumento del tasso d'invalidità respinta per mancanza di peggioramento delle condizioni di salute dimostrato dalla perizia giudiziaria del dott. G.________. Il Tribunale ha confermato la decisione cantonale, ritenendo infondato il ricorso e respingendo la richiesta di ulteriori accertamenti medici.

rendita d'invalidità
perizia giudiziaria
revisione della rendita
malattia professionale
valutazione medica
ricorso infondato
LTF
Case law2008-03-20
art. 132 (1) LTF

in

H 11/07

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso ai sensi dell'art. 132 cpv. 1 LTF, confermando che la procedura è disciplinata dall'OG poiché il giudizio impugnato è stato pronunciato prima dell'entrata in vigore della LTF. La Corte ha valutato se il giudizio di primo grado avesse violato il diritto federale, incluso l'eccesso o l'abuso di potere d'apprezzamento, o se l'accertamento dei fatti fosse manifestamente inesatto o incompleto (art. 132 OG in relazione agli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). La Corte ha ritenuto che il Tribunale cantonale avesse correttamente qualificato l'attività di W.________ come dipendente, basandosi sulla subordinazione economica e temporale e sull'assenza di rischio imprenditoriale, conformemente all'art. 5 LAVS. Il ricorso è stato respinto per mancanza di elementi probatori a sostegno della tesi dell'attività indipendente.

art.6 (1) CEDU art.9 (1) LAVS art.5 (2) LAVS
attività lucrativa dipendente
subordinazione economica
rischio imprenditoriale
potere d'apprezzamento
accertamento dei fatti
contributi AVS/AI/IPG/AF
procedura amministrativa
Case law2008-01-31
art. 132 (1) LTF

in

I 1102/06

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso di diritto amministrativo presentato da S.________ contro la decisione dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, che aveva negato il diritto a una rendita AI. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di chiare conclusioni e motivi, come richiesto dagli art. 132 e 108 cpv. 2 OG. Tuttavia, il Tribunale ha proceduto all'esame nel merito, limitandosi a verificare se il giudizio di primo grado avesse violato il diritto federale o se l'accertamento dei fatti fosse manifestamente inesatto o incompleto (art. 132 cpv. 2 OG). Il Tribunale ha confermato la decisione cantonale, ritenendo che la valutazione delle prove mediche fosse corretta e conforme alla giurisprudenza, e che le nuove allegazioni della ricorrente fossero inammissibili o infondate. La procedura è stata decisa in via sommaria ai sensi dell'art. 36a OG, con l'addebito delle spese giudiziarie alla ricorrente.

ricorso di diritto amministrativo
assicurazione invalidità
inammissibilità
valutazione medica
procedura sommaria
spese giudiziarie
giurisprudenza federale
Case law2007-12-17
art. 132 (1) LTF

in

U 505/06

Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso di diritto amministrativo relativo alla sospensione delle prestazioni assicurative a partire dal 14 dicembre 2001, negate dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) per mancanza di nesso causale tra l'infortunio del 29 ottobre 2001 e i disturbi successivi. La Corte ha confermato la decisione cantonale, basandosi sui complementi di perizia del prof. W._________, che hanno escluso il nesso causale con il grado di verosimiglianza preponderante richiesto, nonostante le contestazioni del ricorrente. Il Tribunale ha ribadito che il giudice non può scostarsi senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, e che le conclusioni del perito giudiziario, fondate su esami completi e ben motivati, non erano contraddittorie né inficiate da altre documentazioni mediche.

art.40 PC art.10 LAINF art.16 LAINF art.19 PA
infortunio sul lavoro
nesso causale
verosimiglianza preponderante
perizia giudiziaria
assicurazione infortuni
libero apprezzamento delle prove
Tribunale federale delle assicurazioni
Case law2007-12-02
art. 132 (1) LTF

in

6S.53/2007

Il Tribunale federale ha esaminato l'applicabilità dell'art. 132 cpv. 1 LTF, stabilendo che la nuova legge federale sul Tribunale federale, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, si applica solo ai procedimenti promossi dopo tale data e, per i ricorsi, solo se la decisione impugnata è stata emessa dopo la stessa data. Poiché la sentenza impugnata risaliva al 18 dicembre 2006, il Tribunale ha ritenuto applicabili gli art. 268 e segg. della legge federale sulla procedura penale (PP). Inoltre, ha rilevato che il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 272 cpv. 1 PP, doveva essere depositato entro 30 giorni dalla notifica della decisione, termine iniziato il 22 dicembre 2006 e scaduto il 22 gennaio 2007. Il ricorso, inviato il 31 gennaio 2007, è stato giudicato tardivo e quindi inammissibile. Il Tribunale ha anche respinto la domanda di assistenza giudiziaria, considerando il ricorso privo di possibilità di esito favorevole, e ha posto le spese a carico del ricorrente, fissando una tassa di giustizia ridotta.

procedura penale
ricorso per cassazione
termine di ricorso
inammissibilità
disposizioni transitorie
assistenza giudiziaria
tassa di giustizia