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Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF)

LTF·173.110

Capitolo 6: Azione

Art. 120

1 Il Tribunale federale giudica su azione come giurisdizione unica:

a.
i conflitti di competenza tra autorità federali, da una parte, e autorità cantonali, dall’altra;
b.
le controversie di diritto civile e di diritto pubblico tra la Confederazione e i Cantoni o tra Cantoni;
c.102
le pretese di risarcimento del danno o di indennità a titolo di riparazione morale risultanti dall’attività ufficiale delle persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–cbis della legge del 14 marzo 1958103 sulla responsabilità.

2 L’azione è inammissibile se un’altra legge federale abilita un’altra autorità a pronunciare su tali controversie. La decisione di questa autorità è impugnabile in ultima istanza con ricorso al Tribunale federale.

3 La procedura in sede di azione è retta dalla PC104.

102 Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 della L del 19 mar. 2010 sull’organizzazione delle autorità penali, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 3267; FF 2008 7093).

103 RS 170.32

104 RS 273

Case law2020-02-13
art. 120 (1) LTF

in

2E 2/2020

Il Tribunale federale ha esaminato la competenza ai sensi dell'art. 120 cpv. 1 lett. c LTF, che attribuisce alla II Corte di diritto pubblico la giurisdizione unica sulle pretese di risarcimento del danno o di indennità a titolo di riparazione morale derivanti dall'attività ufficiale dei giudici federali. La domanda dell'attrice, fondata su presunti atti illeciti commessi dai giudici nelle sentenze 2C_204/2017 e 2F_13/2018, è stata ritenuta inammissibile poiché, conformemente all'art. 12 LResp, non è possibile riesaminare la legittimità di decisioni divenute definitive. Inoltre, l'attrice non ha dimostrato che i giudici avessero violato un dovere essenziale nell'esercizio delle loro funzioni, né ha provato l'esistenza di un danno illecito. La domanda è stata quindi respinta come manifestamente infondata.

art.10 (2) LResp art.1 (1) LResp art.3 (1) PC art.69 PC art.65 LTF art.68 LTF art.20 (3) LResp art.29 (1) LTF art.66 LTF
risarcimento del danno
indennità di riparazione morale
giurisdizione unica
responsabilità dello Stato
sentenze definitive
violazione di dovere essenziale
inammissibilità della domanda
Case law2020-02-13
art. 120 (1) LTF

in

2E 1/2020

Il Tribunale federale ha esaminato la competenza ai sensi dell'art. 120 cpv. 1 LTF, che attribuisce alla II Corte di diritto pubblico la giurisdizione unica sulle pretese di risarcimento del danno o di indennità a titolo di riparazione morale derivanti dall'attività ufficiale di persone ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 lett. a-c bis LResp. Nel caso concreto, l'azione si fondava su presunti atti illeciti commessi da giudici federali nelle sentenze 2C_205/2017 e 2F_12/2018. Il Tribunale ha rilevato che il termine di perenzione di sei mesi per l'inoltro dell'azione era rispettato, poiché il Consiglio federale non si era pronunciato entro il termine di tre mesi previsto dalla legge (art. 10 cpv. 2 e 20 cpv. 3 LResp). Tuttavia, la domanda è stata dichiarata inammissibile perché l'attrice, avendo esaurito tutti i mezzi di ricorso, si limitava a criticare il merito delle sentenze passate in giudicato, senza dimostrare che i giudici avessero violato un dovere essenziale per l'esercizio della loro funzione, come richiesto dall'art. 3 LResp.

art.10 (2) LResp art.1 (1) LResp art.3 (1) PC art.69 PC art.65 LTF art.68 LTF art.20 (3) LResp art.29 (1) LTF art.66 LTF
risarcimento del danno
indennità di riparazione morale
giurisdizione unica
perenzione
giudicato
responsabilità dello Stato
violazione di dovere essenziale
Case law2016-01-21
art. 120 (1) LTF

in

2E 1/2016

Il Tribunale federale ha esaminato la competenza ai sensi dell'art. 120 cpv. 1 LTF, confermando che la II Corte di diritto pubblico è competente a giudicare come giurisdizione unica le pretese di risarcimento del danno o di indennità a titolo di riparazione morale derivanti dall'attività ufficiale dei giudici federali, come previsto dall'art. 1 cpv. 1 lett. c LResp. La domanda dell'attore, fondata su presunte omissioni illecite dei giudici del Tribunale federale nelle sentenze 1C_841/2013, 1C_168/2014 e 1C_569/2015, è stata ritenuta inammissibile poiché l'art. 12 LResp vaga il riesame della legittimità di sentenze passate in giudicato. Inoltre, il Tribunale ha rilevato che l'attore non ha dimostrato che i giudici abbiano violato un dovere essenziale nell'esercizio delle loro funzioni, rendendo la domanda infondata e temeraria. Il termine di perenzione di sei mesi per la presentazione dell'azione, previsto dall'art. 20 cpv. 3 LResp, è stato rispettato, ma la domanda è stata comunque respinta per mancanza di fondamento.

art.10 (2) LResp art.20 (3) LResp art.3 (1) PC art.120 (3) LTF art.12 LResp art.29 (1) LTF art.42 LTF
risarcimento del danno
indennità di riparazione morale
responsabilità della Confederazione
sentenze passate in giudicato
violazione della CEDU
diniego di giustizia
termine di perenzione
Case law2010-10-08
art. 120 (2) LTF

in

1E 1/2010

Il Tribunale federale ha esaminato la competenza ai sensi dell'art. 120 cpv. 2 LTF, stabilendo che l'azione proposta dal Tribunale penale federale (TPF) per risolvere il conflitto di competenza con la Camera dei ricorsi penali del Cantone Ticino (CRP) è inammissibile. Il conflitto, relativo alla competenza di decidere sulla richiesta di dissuggellamento di documenti coperti da segreto professionale nell'ambito di un'assistenza giudiziaria internazionale, avrebbe dovuto essere risolto tramite un ricorso impugnabile in ultima istanza al Tribunale federale, come previsto dall'art. 120 cpv. 2 LTF. Il Tribunale ha rilevato che il TPF avrebbe dovuto emettere una decisione di inammissibilità, lasciando alle parti la possibilità di impugnarla. Inoltre, ha sottolineato che la CRP, in virtù del principio di celerità, potrebbe riassumere l'incarto per motivi di economia processuale.

art.16 (2) AIMP art.3 OAIMP art.17a AIMP art.68 (3) LTF art.84 (2) LTF art.66 (4) LTF art.29 (1) LTF art.189 (2) Cost. art.12 (1) AIMP
conflitto di competenza
assistenza giudiziaria internazionale
dissuggellamento
segreto professionale
procedura penale
principio di celerità
economia processuale
Case law2010-10-08
art. 120 (1) LTF

in

1E 1/2010

Il Tribunale federale ha esaminato la competenza ai sensi dell'art. 120 cpv. 1 LTF, che regola i conflitti di competenza tra autorità federali e cantonali. Nel caso specifico, il Tribunale penale federale (TPF) ha presentato un'azione per accertare la competenza della Camera dei ricorsi penali del Cantone Ticino (CRP) a statuire su una richiesta di dissuggellamento di documenti sequestrati. Il Tribunale federale ha rilevato che l'azione era inammissibile poiché il conflitto di competenza avrebbe dovuto essere risolto tramite un giudizio impugnabile in ultima istanza con ricorso al Tribunale federale, come previsto dall'art. 120 cpv. 2 LTF. Il Tribunale ha inoltre sottolineato che la procedura di dissuggellamento costituisce un atto di esecuzione materiale della domanda di assistenza e che spetta al Cantone Ticino determinare l'autorità competente in tale ambito, conformemente all'art. 16 cpv. 2 AIMP. Nonostante l'inammissibilità dell'azione, il Tribunale ha suggerito che la CRP potrebbe riassumere l'incarto per motivi di economia processuale e celerità.

art.16 (2) AIMP art.84 LTF art.17a AIMP art.68 (3) LTF art.66 (4) LTF art.189 (2) Cost. art.12 (1) AIMP
conflitto di competenza
dissuggellamento
assistenza giudiziaria internazionale
autorità cantonali
autorità federali
procedura penale
economia processuale
Case law2010-08-10
art. 120 (2) LTF

in

136 IV 139

Il Tribunale federale ha esaminato un conflitto negativo di competenza tra il Tribunale penale federale (TPF) e la Camera dei ricorsi penali del Cantone Ticino (CRP) riguardo alla levata dei sigilli su documenti sequestrati in uno studio legale. La CRP si è dichiarata incompetente a seguito dell'abrogazione dell'art. 4 della legge cantonale, e il TPF ha erroneamente presentato un'azione ai sensi dell'art. 120 cpv. 1 lett. a LTF invece di emettere una decisione di irricevibilità impugnabile. Il Tribunale federale ha stabilito che, in caso di conflitto di competenza, l'autorità federale deve emettere una decisione di irricevibilità, che può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale. Inoltre, ha rilevato che la procedura di dissuggellamento è un atto di esecuzione materiale dell'assistenza giudiziaria, competenza che spetta al Cantone Ticino determinare l'autorità esecutiva competente.

art.84 LTF art.12 AIMP art.29 (1) LTF art.120 (1) LTF art.16 AIMP art.189 (2) Cost. art.120 (2) LTF
conflitto di competenza
assistenza giudiziaria internazionale
levata dei sigilli
competenza cantonale
decisione di irricevibilità
segreto professionale
Tribunale penale federale
Case law2010-08-10
art. 120 (1) LTF

in

136 IV 139

Il Tribunale federale esamina la ricevibilità di un'azione ai sensi dell'[art. 120 cpv. 1 lett. a LTF] in un conflitto negativo di competenza tra il Tribunale penale federale (TPF) e la Camera dei ricorsi penali del Cantone Ticino (CRP). Il conflitto riguarda la competenza a decidere sulla levata dei sigilli su documenti sequestrati in uno studio legale, in un contesto di assistenza giudiziaria internazionale. Il TPF si è dichiarato incompetente, ma avrebbe dovuto emettere una decisione di irricevibilità impugnabile, anziché agire direttamente davanti al Tribunale federale. Il Tribunale federale sottolinea che l'azione è inammissibile se un'altra legge federale prevede un'altra autorità competente a decidere, come stabilito dall'[art. 120 cpv. 2 LTF]. Inoltre, la legittimazione del TPF come parte non è evidente, e la questione della competenza cantonale rimane aperta, con l'Ufficio federale di giustizia (UFG) che propone di designare il Giudice dell'istruzione e dell'arresto (GIAR) come autorità competente.

art.84 LTF art.12 AIMP art.29 (1) LTF art.16 AIMP art.189 (2) Cost.
conflitto di competenza
assistenza giudiziaria internazionale
levata dei sigilli
segreto professionale
competenza cantonale
azione ai sensi dell'art. 120 LTF
decisione di irricevibilità